Asatecno S.r.l.
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1 settembre 2011

Meno sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il divieto a usare metalli pesanti e altre sostanze pericolose si estende a un numero più elevato di prodotti. Esclusi i pannelli fotovoltaici. Gli Stati membri disporranno di 18 mesi per recepire le nuove norme.

È in vigore in Europa una nuova normativa che rivede, ampliandone la portata, la direttiva RoHS sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e mantiene il divieto dell'uso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, dei ritardanti di fiamma bifenili polibromurati (Pbb) e dell'etere di difenile polibromurato (Pbde).

La precedente direttiva RoHs contemplava già varie categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui gli elettrodomestici, gli apparecchi informatici e di consumo. Ora estende la propria influenza a tutte le apparecchiature elettroniche, ai cavi e ai pezzi di ricambio. Sarà ancora possibile la concessione di deroghe nei casi in cui non sono disponibili alternative soddisfacenti. L'elenco delle sostanze vietate sarà rivisto regolarmente. La revisione della direttiva è stata avviata nel 2008. L'accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio è stato raggiunto nel 2010, mentre il nuovo testo è stato adottato nel giugno 2011. Gli Stati membri disporranno di 18 mesi per il recepimento. Fino ad allora rimarrà in vigore la direttiva RoHs.

La direttiva aggiornata in sintesi: la nuova direttiva impone l'estensione graduale delle norme a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), ai cavi e ai pezzi di ricambio, ai fini di una completa conformità entro il 2019. Un primo riesame dell'elenco delle sostanze vietate da svolgere entro luglio 2014 e da ripetere a intervalli periodici. Ci saranno regole più chiare e trasparenti per la concessione di deroghe a una determinata sostanza vietata. Si avrà un maggiore allineamento al regolamento Reach concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Si avrà una formulazione univoca delle definizioni importanti nonché la marcatura Ce, che indica la conformità alle normative europee relative ai prodotti elettronici, a loro volta in linea con la direttiva RoHs. Considerata la notevole estensione dell'ambito di applicazione della RoHs, la nuova direttiva prevede periodi di transizione che si estendono fino a 8 anni per i nuovi prodotti interessati dalle norme. I pannelli fotovoltaici sono stati esclusi dal campo di applicazione della nuova direttiva al fine di aiutare l'Ue a raggiungere i propri obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica. Transizione La Commissione si sta adoperando per garantire una fase di transizione armoniosa tra la "vecchia" e la "nuova" direttiva RoHs. Per aiutare i fabbricanti ad adeguarsi alle nuove condizioni, si provvederà ad aggiornare il vademecum con le domande più frequenti sulla direttiva RoHs prima del termine ultimo per il recepimento negli Stati membri. In vista di una loro inclusione nella direttiva, la Commissione riesaminerà gli articoli interessati dalla variazione nel campo di applicazione tra la vecchia e la nuova direttiva che non sono ancora stati oggetto di una valutazione d'impatto.

Per maggiori dettagli si invita a leggere l'approfondimento sul sito del ministero dell'ambiente, all'indirizzo www.minambiente.it

ore 14:21 | argomento: rifiuti

 
16 agosto 2011

FINE DEL SISTRI (forse...)

Ferragosto sotto le nuvole in parecchie zone d'Italia ma non certo a Montecitorio, dove quest'anno, a quanto pare, il clima è stato particolarmente caliente. Vediamo dunque di fare il punto della situazione.

1. Oggi, 16 agosto 2011 entra in vigore il Decreto che estende la 231 ai reati ambientali, ovvero il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" che prevede appunto l'estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevista dal D.Lgs. 231/01 anche ai reati ambientali, ovvero reati nel trattamento dei rifiuti e in caso di violazioni ai nuovi articoli del codice penale introdotti: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

2. A sorpresa è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 188 il Decreto Legge 13 agosto 2011 n° 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" che prevede l'abolizione del tanto criticato sistema SISTRI. La sorpresa è stata così grande da colpire la stessa "Ideatrice" del progetto Sistri, il ministro Prestigiacomo.

Fine dell'avventura SISTRI dunque ?

Anche questa volta la risposta non pare in verità essere così scontata. La combinazione dei due provvedimenti di cui sopra comporta a questo punto infatti una strana serie di criticità:
Il Decreto che abroga il Sistri è un Decreto Legge e necessita quindi di essere convertito in Legge entro 60 giorni per essere valido.
Da più parti gli ambientalisti (che, evidentemente secondo noi operatori del settore, dimostrano di non sapere proprio di cosa parlano, riferendosi al SISTRI) sollevano proteste indignate per il fatto che - secondo loro e, lo ribadiamo, solo secondo loro- così facendo si aprono le porte di nuovo alle Ecomafie. Questa voce si unisce e rafforza a quella scandalizzata e indignata del Ministro.
L'abrogazione del Sistri in parte mutila anche il Decreto che estendeva la 231 ai reati ambientali, eliminando l'efficacia delle sanzioni in materia di rifiuti, con ciò dunque acuendo l'astio di chi crede davvero che il SISTRI possa essere una soluzione alle ecomafie.
In ogni caso, visto che il Sistri è stato abolito quasi ad insaputa della sua "ideatrice", avran tenuto conto, quelli che l'hanno eliminato, del fatto che, con quest'operazione hanno mostrato il fianco ad un'orda di domande di rivalsa da parte delle aziende che chiaramente vorranno farsi tempestivamente restituire i soldi versati per 2 anni di Sistri, ancorchè non operativo, nonché dei costi sostenuti per acquistare black box, partecipare a corsi di formazione, adeguare i sistemi informativi, acquistare nuovi software e via dicendo ? Noi che siamo in azienda e che sappiamo bene che cosa vorrebbe dire SISTRI, cosa ha comportato in termini di confusione in questi due anni, quanto realmente tragici sono stati i Click Day (presto rinomati Crack Day), in tempi di crisi con manovre finanziarie importanti come quelle in atto, non possiamo che essere perplessi e preoccupati fra una dura incudine e un altrettanto duro martello..

Fonte: www.lavoroeambiente.it

ore 18:34 | argomento: rifiuti

 
26 giugno 2011

PROROGA SISTRI
Intesa raggiunta per l'avvio del SISTRI: si comincia il 1° settembre con le grandi aziende

Una intesa per rimodulare l’entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi è stato raggiunto ieri a tarda sera fra il Ministero dell’Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali Confindustria e Rete Imprese.

L’accordo recepisce le esigenze evidenziate nelle ultime settimane dagli operatori del settore ribadendo il valore del Sistri quale importante strumento di legalità e trasparenza nel delicato campo dei rifiuti.

“Abbiamo cercato e trovato una soluzione condivisa - afferma il Ministro Stefania Prestigiacomo - nel comune intento di mettere in campo un sistema capace di coniugare trasparenza, semplificazione amministrativa, tutela della legalità. Un sistema che è stato pensato per agevolare il lavoro delle imprese non certo per complicarlo. Credo che la rimodulazione in chiave di progressività dell’entrata in vigore del Sistri sarà utile a collaudare al meglio il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche”.

Secondo l’intesa raggiunta Il Sistri entrerà in vigore:

il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);
il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);
il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti. Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema.

ore 15:48 | argomento: rifiuti

 
 
1 febbraio 2011

LE NOVITÀ IN MATERIA DI RIFIUTI
Il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

Riassumiamo di seguito le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006:

Classificazione dei rifiuti (allegati D ed I)
Nell'ambito dei criteri di pericolosità dei rifiuti, da valutare nel caso in cui il rifiuto abbia un codice CER cosiddetto "a specchio", debbono ora essere considerate anche le caratteristiche di pericolo H1 (esplosivo), H2 (comburente), H9 (infettivo), H12 (rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico), H13 (sensibilizzanti), H14 (ecotossico), precedentemente escluse. Poiché l'allegato D non riporta specifiche soglie di concentrazione per le sostanze che possono determinare tali caratteristiche, vale la nota all'allegato I, ossia valgono i criteri utilizzati per la classificazione di sostanze e loro miscele. E' quindi necessario riesaminare la classificazione di tutti i rifiuti cui è stato attribuito un codice CER a specchio non pericoloso. Si ricorda al riguardo che i criteri per la classificazione dei preparati o miscele sono stabiliti a livello nazionale dal D.Lgs. 65/2003, che, per quanto riguarda l'ecotossicità, è stato modificato dal D.M. 3 aprile 2007.

Deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lettera bb)
criteri del deposito temporaneo sono stati modificati prevedendo che l'avvio a recupero o smaltimento da parte del produttore sia effettuato con le seguenti modalità alternative, a sua scelta:
con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi.
Ciò significa che la soglia di volume è ora unica e complessiva (se i rifiuti pericolosi sono ad es. 1 mc, quelli non pericolosi possono essere fino a 29 mc). In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Rimane in vigore l'obbligo di rispettare le norme tecniche che disciplinano il deposito dei rifiuti nonché, per le sostanze pericolose eventualmente contenute, le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura.

Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187)
La miscelazione di rifiuti pericolosi è vietata in caso di diversità delle relative caratteristiche di pericolo.

Registri di carico e scarico (art. 190)
Le imprese industriali ed artigianali non soggette al SISTRI e le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi anche in fase di piena operatività del SISTRI sono comunque obbligate a compilare i registri di carico e scarico.
I registri sono integrati con la copia della scheda SISTRI trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti o, qualora previsto, con il formulario di identificazione.

Trasporto dei rifiuti (artt. 193, 194, 212)
Il trasportatore non è responsabile di quanto indicato dal produttore del rifiuto nel formulario di identificazione o nella scheda SISTRI.
I trasporti in conto proprio di rifiuti non pericolosi, esentati dall'obbligo di formulario se occasionali e saltuari, sono considerati tali se effettuati complessivamente non più di quattro volte all'anno senza eccedere 30 kg o lt al giorno e comunque 100 kg o lt all'anno.
La copia cartacea della scheda SISTRI o il formulario di identificazione costituiscono documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui al D.Lgs. 286/2005 e al D.M. 30 giugno 2009.
La durata dell'iscrizione all'apposita sezione dell'Albo per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, ovvero i pericolosi in quantità non superiori a 30 kg o 30 lt al giorno, è portata a 10 anni.
Tali iscrizioni, se effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro il 25 dicembre 2011.

Rifiuti da attività manutentive di reti fognarie (art. 230, comma 5)
I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che private, si considerano prodotti dal soggetto che svolge tale attività, che è tenuto ad aderire al sistema SISTRI e ad iscriversi all'Albo dei gestori ambientali, come trasportatore di rifiuti.

Sottoprodotti (art. 184-bis)
l sottoprodotto, con la nuova definizione, è destinata ad avere un utilizzo sempre più ampio, data la frequente produzione in ambito industriale di materiali suscettibili di riutilizzo diretto in altri cicli produttivi. La definizione di sottoprodotto viene modifica. In particolare non è più necessario che il processo di utilizzazione sia preventivamente individuato e definito, e non è più richiesto che il sottoprodotto abbia un valore economico di mercato. Nel ribadire inoltre che l'utilizzo deve avvenire senza trattamenti preliminari, si ammettono quelli della "normale pratica industriale".

SISTRI Numero dei dipendenti (art. 188-ter, comma 3)
I criteri per definire il numero di dipendenti ai fini dell'adesione al SISTRI vengono modificati, prevedendo che tale numero sia riferito al numero delle persone occupate nell'unità locale e non nell'impresa nel suo complesso, come indicato in precedenza.

Produzione accidentale di rifiuti pericolosi (art. 188-ter, comma 10)
Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.

Conservazione della documentazione (art. 188-bis, comma 3)
l registro cronologico e le schede di movimentazione devono essere resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservati in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti.

Sanzioni (art. 260-bis)
V iene definito il sistema sanzionatorio applicabile per le violazioni di quanto disposto nell'ambito del SISTRI (…omissis).

ore 12:03 | argomento: Igiene del lavoro

 
14 dicembre 2010

INAIL: nuovi contributi a fondo perduto per la sicurezza

LA NOTIZIA: E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10.12.2010, il comunicato dell'INAIL relativo all'avviso pubblico per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'INAIL, in attuazione dell'art. 11, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e del decreto legislativo n. 106/2009, al fine di incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha comunicato lo stanziamento di 60 milioni di euro ripartiti in budget regionali. I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura.

MISURA DEL CONTRIBUTO: Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari ad una percentuale compresa tra il 50% e il 75% al netto dell'IVA.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo, a partire dalle ore 14.00 del 12 gennaio 2011 (apertura dello sportello) e fino al 14 febbraio 2011, come specificato negli Avvisi pubblici regionali. Verranno selezionate le domande fino ad esaurimento delle risorse A partire dal 10 dicembre 2010, sul sito www.inail.it - Punto Cliente, le imprese hanno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo. Condizione per la presentazione della domanda è, oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità, il raggiungimento di un punteggio soglia, determinato da diversi parametri quali la dimensione aziendale, la rischiosità dell'attività di impresa, il numero di destinatari, la finalità ed efficacia dell'intervento, con un bonus in caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.

DURATA DEL PROGETTO: In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di un anno per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 60 giorni dalla rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, il contributo viene erogato.

SPESE AMMISSIBILI: Macchine e attrezzature a marcatura CE in sostituzione dei beni non conformi, installazione, modifica degli impianti, apparecchiature e dispositivi per l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni, installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell'ambiente di lavoro, ristrutturazione e modifica strutturale dell'ambiente di lavoro, implementazione di sistemi integrati di gestione della sicurezza. Le spese ammissibili saranno quelle sostenute dopo la pubblicazione del bando e non è ammessa retroattività.

ASATECNO S.R.L. È A DISPOSIZIONE SIA PER LA FORMULAZIONE DEI PROGETTI DI SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA, SIA PER LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ.

ore 12:39 | argomento: Igiene del lavoro

 
23 novembre 2010

Stress lavoro correlato: linee guida ministeriali

La recente circolare del Ministero del Lavoro (18 Novembre 2010) indica le Linee Guida per effettuare la valutazione del rischio lavoro correlato come previsto dal D.Lgs. N° 81/2008.

Le indicazioni importanti della circolare sono:
1) La scadenza del 31/12/2010 non è da intendersi come termine del processo di valutazione ma come data di avvio del processo di valutazione (previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori) con una programmazione temporale ed un termine previsto che devono risultare nel DVR. La programmazione, a parere di chi scrive, può essere costituita da un appendice apposita al DVR, che citi il metodo, le fasi, i tempi, i soggetti coinvolti.

2) Il metodo da utilizzare si distingue in 2 fasi: la prima (necessaria e "preliminare" secondo la Circolare Min. Lav.) è costituita da una raccolta di informazioni oggettive e riscontrabili, circa i fattori che notoriamente sono indicatori di possibile stress lavoro correlato; la seconda (eventuale) più approfondita, mediante questionari individuali, focus group ecc.si dovrebbe essere avviata se dalla prima fase emergono situazioni di potenziale stress e le azioni correttive intraprese 8ad es. interventi organizzativi) risultano inefficaci. A parere di chi scrive la programmazione della seconda fase quindi, è subordinata ad un tempo congruo di applicazione degli interventi a seguito della fase 1 (ad es. un anno) completato con una verifica di efficacia.

La proposta di ASATECNO S.r.l.:
La prima fase di valutazione corrisponde a quanto ha già proposto nel 2009 e 2010 da Asatecno S.r.l. ai propri Clienti, e potrebbe quindi essere soltanto ricontrollati riguardo all'aggiornamento dei dati e per la definizione di eventuali interventi correttivi. ÒPer l'aggiornamento o per le Aziende che non hanno effettuato la prima fase di valutazione con Asatecno è possibile richiedere un preventivo gratuito a asatecno@asatecno.it.

Per la seconda fase Asatecno propone un progetto "zero stress"da attivarsi all'occorrenza, in modo personalizzato in base alla taglia ed all'organizzazione del Cliente. ÒAnche per questo servizio è possibile richiedere un preventivo gratuito a asatecno@asatecno.it.

Scarica la Circolare Ministeriale (.pdf)

ore 20:05 | argomento: Igiene del lavoro

 
31 luglio 2010

Stress lavoro correlato: proroga anche per i privati al 31 dicembre 2010

"La proroga al 31 dicembre 2010 del termine di decorrenza degli obblighi sulla valutazione dei rischi da stress da lavoro-correlato per le pubbliche amministrazioni e' stata estesa anche ai privati. Lo prevede un emendamento approvato in commissione Bilancio del Senato. La proroga si era resa necessaria per consentire alle amministrazioni pubbliche, e ora anche ai privati, di adottare le opportune misure organizzative derivanti dall'obbligo di valutazione tra i diversi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori anche dello stress lavorativo." (Da il sole 24 ore Radiocor del 24 giu 2010)"

Alla fine di maggio 2010 era stata ventilata l'ipotesi dell' entrata in vigore di un decreto legge introducente, nell'ambito della collettività dei lavoratori, una "zona franca", in cui non avrebbero trovato applicazione, in materia di rischio da stress lavoro-correlato gli articoli 28 e 29 del cd. "testo unico in materia di sicurezza sul lavoro".

Più in particolare, il decreto, poi rivisto, recava "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e prevedeva che gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, non sarebbero stati applicati alle amministrazioni pubbliche: Art. 8 "Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche" : […] comma 12: Gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, non si applicano alle amministrazioni pubbliche.

La norma avrebbe introdotto una disparità di trattamento fra lavoratori delle Pubbliche amministrazioni ed il resto del mondo del lavoro. I primi, infatti, non avrebbero vista più applicata nei loro confronti la tutela prevenzionistica (limitatamente alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato) disposta dagli articoli 28 e 29 del T.U..

Si poneva quindi un quesito sulla legittimità costituzionale di tale provvedimento, che di fatto avrebbe garantito una tutela prevenzionistica "ridotta" ai lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del privato, che avrebbero invece continuato a vedere applicata, nei propri confronti le misure, in materia di stress lavoro correlato previste dall' attuale "testo unico in materia di sicurezza sul lavoro. Come sappiamo tale norma non è entrata in vigore, si è avuto, però, con il il decreto-legge 31maggio 2010, n. 78 recante ''Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.'' uno slittamento della valutazione dello stress lavoro correlato al 31.12.2010 per le sole pubbliche amministrazioni; il successivo emendamento approvato il 24 giugno in commissione Bilancio del Senato estende pertanto la possibilità che la valutazione dei rischi da stress da lavoro-correlato venga prorogata alla stessa data anche per il settore privato.


Fonte: Il Sole 24 Ore.

ore 14:10 | argomento: Igiene del lavoro

 
20 luglio 2010

Nuovo regolamento per la redazione delle schede di sicurezza conformi a REACH e CLP
Previsto un periodo di transizione ed entrata in vigore differenziata per sostanze o miscele

Nella G.U.U.E. n. L133 del 31 maggio 2010 è stato pubblicato il regolamento 453/2010, che aggiorna l'allegato II del regolamento 1907/2006 (REACH), relativo alla guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle relative miscele. Scopo della nuova norma è quello di adeguare la redazione delle schede di sicurezza ai nuovi criteri di classificazione e ad altre disposizioni previste dal regolamento 1272/2008 (CLP). Vengono pertanto rivisti i 16 punti della struttura originaria delle schede di sicurezza, dettagliandone gli aspetti che devono essere soddisfatti per garantire l'osservanza ai contenuti di REACH e CLP combinati.


Il provvedimento, in vigore dal 20 giugno 2010, è costituito da due allegati: a decorrere dal 1° dicembre 2010 l'allegato II di REACH verrà sostituito dall'allegato I del regolamento 453/2010, mentre a partire dal 1° giugno 2015 l'allegato II di REACH sarà invece sostituito dall'allegato II del nuovo regolamento. Ricordiamo al proposito che, ai sensi del regolamento CLP, a decorrere da tali date diventa obbligatoria la classificazione CLP rispettivamente delle sostanze e delle miscele.

Il nuovo provvedimento prevede un periodo di transizione, variabile a seconda che si considerino sostanze o miscele, durante il quale potranno coesistere Schede di Sicurezza in formati differenti, poiché saranno possibili classificazione ed etichettatura realizzate secondo la Direttiva 67/548/CEE (sostanze pericolose), la Direttiva 1999/45/CE (preparati pericolosi), o il Regolamento CLP 1272/2008 (sostanze e miscele pericolose).

Elenco sostanze in registrazione nel 2010

Con riferimento al meccanismo di pre-registrazione delle sostanze Phase-In, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA ha messo a disposizione, all'indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/list_registration_2010_en.asp
l'elenco delle sostanze che verranno registrate entro il 2010.

Si realizza così la possibilità per gli utilizzatori a valle di verificare se una sostanza di loro interesse sarà registrata nella prima fascia di registrazione, che prevede la scadenza del 30 novembre 2010 per:
le sostanze fabbricate/importate in quantitativi superiori alle 1000 tonnellate/anno,
le sostanze tossiche per l'ambiente acquatico (R50-53) fabbricate/importate in quantitativi superiori alle 100 tonnellate/anno,
le sostanza pericolose per la salute dell'uomo (CMR) fabbricate/importate in quantitativi superiori ad 1 tonnellata/anno.

Per tali sostanze il regolamento REACH vieta la fabbricazione e/o importazione dopo la scadenza qualora non la registrazione non sia stata effettuata. Nel caso in cui sostanze di interesse degli utilizzatori a valle non fossero presenti nell'elenco riportato, è necessario che questi contattino al più presto il proprio fornitore.

Fonte: Unione Industriale di Torino

ore 18:25 | argomento: Sostanze e preparati pericolosi

 
6 aprile 2010

Radiazioni Ottiche Artificiali (R.O.A.)
Valutazione del rischio derivante dall'esposizione

Il 26 Aprile 2010 scade il termine per la valutazione del rischio per la sicurezza e la salute   derivante da radiazioni ottiche artificiali quali  sorgenti laser, lampade UV e IR, forni e materiali incandescenti, saldatura.
La valutazione prevista dal Titolo  VIII, Capo V del D.Lgs. 81/08  è, come sempre, a carico del Datore di Lavoro che valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori (art. 216).

In genere queste sorgenti ottiche artificiali possono essere presenti in:

Lavorazioni di materiali (taglio, saldatura, marcatura e incisione)
Applicazioni nei laboratori di ricerca
Applicazioni mediche e per uso estetico
Telecomunicazioni, informatica
Beni di consumo (lettori CD e “bar code” …)

Occorre pertanto effettuare la valutazione del rischio in presenza di :
Radiazioni arco elettrico
Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione
Lampade per foto indurimento polimeri, fotoincisione
Lampade Luce Nera
Lampade/sistemi LED per fototerapia
Lampade ad alogenuri metallici
Fari di veicoli
Lampade scialitiche da sala operatoria
Lampade abbronzanti
Corpi incandescenti
Riscaldatori radiativi a lampade
Apparecchiature con sorgenti IPL per uso medico o estetico

... leggi tutto l'articolo (file .pdf - 680Kb)

Fonte: ASATECNO Srl - Ing. Euro Settimelli

ore 14:44 | argomento: Igiene del lavoro

 
25 gennaio 2010

Nuove regole techiche per gli impianti di riscaldamento
Aggiornate le regole tecniche di progettazione vecchie di 27 anni

L’ I.S.P.E.S.L. comunica l’approvazione all’ 1/12/2009 delle nuove regole tecniche per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda, contenute nella raccolta “R” che sostituisce integralmente quella di circa 27 anni fa.

La "Raccolta R” costituisce la specifica tecnica per i progettisti, i costruttori e gli installatori di tali impianti.

La specifica si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW ed alimentati a combustibile solido,liquido o gassoso, ovvero da qualsiasi altra fonte soggetta a surriscaldamento.
L'obbligo del rispetto delle norme sussiste indipendentemente dal tipo di utilizzazione del calore generato. A titolo di esempio, sono soggetti alla denuncia gli impianti di riscaldamento di luoghi sia civili che industriali, serre agricole, nonché gli impianti destinati alla produzione di acqua calda per applicazioni industriali.

La specifica tecnica, viceversa, non si applica nel caso in cui detti impianti risultino certificati come insiemi secondo quanto previsto dall’art.1 del D.Lgs. n.93 del 25/02/2000 (Recipienti in pressione) nel qual caso l’esercizio risulta regolamentato dalle disposizioni di cui al DM 1/12/04 n.329 e dal D.Lgs. 9/4/2008 n.81 e s.m.i.

In sintesi le principali novità sono:
raccordo con la normativa PED per i recipienti in pressione,
raccordo con le normative EN per le prove dei componenti degli impianti,
inserimento delle specifiche per gli impianti a pannelli solari,
le indicazioni per impianti modulari con generatori disposti in batteria (es. caldaie a condensazione),
aggiornamento del sistema di qualifica dei produttori da parte di I.S.P.E.S.L., basato sulla garanzia di qualità di produzione da dimostrare mediante un sistema di qualità ISO 9001.

La specifica costituisce un aggiornamento di normativa tecnica e, come tale, non comporta la revisione degli impianti già in funzione e già denunciati all’ISPESL mentre, appena conclusa la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, sarà applicabile alla progettazione, costruzione e verifica dei nuovi impianti (ovvero degli impianti non ancora denunciati all’ISPESL).

Per riparazioni o modifiche di impianti già esistenti e già denunciati, è possibile applicare la normativa in vigore al momento della accettazione dell’impianto stesso.

A margine della specifica si ricorda che la denuncia degli impianti termici rientranti nel campo di applicazione della raccolta “R” deve essere effettuata prima dell’installazione a cura dell' installatore, il quale deve avvalersi della collaborazione di un professionista abilitato per il progetto.

Denuncia, progetto e relativi allegati devono essere inviati all' I.S.P.E.S.L. competente per territorio con raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo modo installatore e cliente sono a posto con quanto dispone la legge. In seguito, l'Ispesl dovrebbe esaminare la pratica e comunicarne l'esito, provvedendo altresì all' omologazione dell'impianto.

La denuncia deve essere presentata anche a seguito di:
modifiche ai dispositivi di sicurezza e di protezione, aumento della potenzialità nominale
variazione della pressione.

Fonte: ASATECNO Srl - Ing. Euro Settimelli

ore 15:47 | argomento: Impianti

 
13 gennaio 2010

Nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Si chiama SISTRI ed è

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13-1-2010 - Suppl. Ordinario n.10, il Decreto 17 dicembre 2009 recante titolo “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”.

Il SISTRI è il sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Proprio il Ministero dell’Ambiente ha reso disponibile una presentazione chiara e dettagliata sul progetto SISTRI, disponibile sul sito di Si&T realizzato per l'occasione.

La presentazione offre una panoramica sul progetto SISTRI, mettendo in evidenza in particolare i nuovi obblighi legislativi e le relative modalità di adempimento da parte dei diversi soggetti interessati.

La prima scadenza agli adempimenti previsti (ovvero l'iscrizione al SISTRI) è fissata per il 28 febbraio 2010.

Di seguito è possibile scaricare un
Dettaglio delle novità (file .pdf - 174Kb)

Fonte: Ministero dell'Ambiente

ore 18:47 | argomento: Rifiuti

 
12 gennaio 2010

Seminario Legge 231
Prima sentenza di applicazione delle sanzioni

Il Sole 24 Ore ha recentemente pubblicato un articolo sulla prima sentenza di applicazione delle sanzioni previste dal Decreto 231/2001 (ripreso dall'art. 30 del Testo Unico Sicurezza) con una ammenda di 1.500.000 Euro + 2 ammende da 400.000 Euro comminate alla società FS Logistics per l'infortunio mortale di Molfetta; l'applicazione a Thyssenkrupp ed al Molino di Fossano seguiranno tra poco.

Asatecno S.r.l., pensando di fare cosa gradita ai maggiori Clienti, ha deciso di offrire loro un breve seminario gratuito sull'argomento (4 ore) il giorno 2 Marzo : modello organizzativo della sicurezza e Decreto 231.

E' fortemente raccomandata la partecipazione del Datore di Lavoro o del Dirigente Delegato alla Sicurezza, dei dirigenti aziendali e dell'RSPP. Per le aziende più grandi, al fine di non imporre lo spostamento di più persone, il seminario potrà svolgersi presso l'Azienda in data da concordarsi.

L'adesione può avvenire utilizzando il modello qui sotto:
Modulo di adesione (file .pdf - 46Kb)

Fonte: ASATECNO Srl

ore 17:11 | argomento: Sicurezza sul lavoro

 
7 ottobre 2009

Chiarimenti interpretativi circa la scheda di trasporto
Una Circolare Ministeriale chiarisce che il F.I.R. è da considerarsi equipollente

Nella Newsletter del 29/9 inviata ai nostri Clienti del servizio di aggiornamento legislativo, riportavamo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 214 del 21/12/08, provvedimento che modificava ed integrava il previgente D.Lgs. n. 286 del 21/11/05, introducendo dra le altre cose anche l'uso della scheda di trasporto quale documento contenente informazioni aggiuntive rispetto dal tradizionale D.D.T.
Ai dubbi sollevati circa l'equivalenza del Formulario di trasporto (F.I.R.) alla nuova Scheda risponde affermativamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n° 140, scaricabile di seguito:

Circolare FIR (file .pdf - 501Kb)

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ore 17:22 | argomento: Trasporti

 
25 settembre 2009

Nuove modifiche al Testo Unico Sicurezza
Alcune novità introdotte dal decreto correttivo

Il Decreto 106/2009, entrato in vigore il 20 Agosto ha apportato numerose modifiche dal Testo Unico Sicurezza. Di seguito una prima sintesi delle modifiche di interesse generale per macro- argomenti:

modifiche ai compiti del datore di lavoro e dei dirigenti e ai criteri di delega,
modifiche alla gestione dei documenti (DVR, cartelle sanitarie) e data certa,
modifiche relative ai rischi da interferenza con gli appaltatori,
modifiche relative alle visite mediche pre-assuntive, Altre modifiche riguardano le sanzioni ed alcune modifiche riguardano argomenti tecnici molto specifici.

Inoltre gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI, sono stati integralmente sostituiti.

Di seguito è possibile scaricare un
Dettaglio delle modifiche (file .pdf - 240Kb)
Sintesi delle modifiche (file .pdf - 138Kb)

Fonte: Asatecno

ore 12:59 | argomento: Sicurezza sul lavoro

 
28 luglio 2009

La Comunitaria 2008 modifica il Testo Unico
Alcune novità in materia di obblighi del committente o del responsabile dei lavori e del coordinatore per la progettazione

La Legge comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009, n. 88 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 110, introduce alcune modifiche al Testo Unico per adeguarlo ad una sentenza della Corte di giustizia in merito agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori e del coordinatore per la progettazione. Le modifiche in questione, un vigore dal 29 luglio, dovranno poi trovare conferma nel decreto correttivo del Testo Unico, che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 16 agosto prossimo.

Legge 7 luglio 2009, n. 88 - art. 39
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90, il comma 11 e` sostituito dal seguente: "11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori";
b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1".

Fonte: G.U.R.I..

ore 10:42 | argomento: Sicurezza sul lavoro

 
20 marzo 2009

Comunicazione all'INAIL dei nominativi degli RLS

È attiva sul portale dell'INAIL (Punto cliente) la procedura per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). I datori di lavoro devono effettuare la comunicazione utilizzando la procedura online, entro il 16 maggio 2009. I datori di lavoro che hanno già inviato delle comunicazioni all'INAIL devono ripetere l'invio utilizzando la procedura o il format previsto.

La comunicazione, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. L' apposita procedura per la segnalazione in oggetto è accessibile on line dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente. L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009. Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

Tutte le informazioni sul sito dell'INAIL.

ore 12:33 | argomento: Sicurezza sul lavoro

 
24 novembre 2008

Decreto legislativo 81/2008
Il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e il falso problema della data certa

Con l'approssimarsi della scadenza fissata al 31 dicembre per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, impazzano le teorie sulla data certa che, come noto, dovrà essere apposta al suddetto documento.

Non è nostra intenzione approfondire in questo articolo le varie modalità, più o meno accreditate, per soddisfare tale requisito; internet abbonda di articoli, forum e blog dove tale materia viene ampiamente trattata. Il codice civile poi, potrà fugare qualsiasi dubbio in proposito.

Ciò che invece interessa noi tecnici della sicurezza è il perché questo semplice adempimento, di per se più formale che sostanziale, abbia portato un tale scompiglio nella popolazione media degli RSPP, senza risparmiare perfino qualche consulente senior.

La corsa a decretare quale delle varie modalità sia al contempo la più efficace ed economica soluzione per ottenere la data certa è da attribuire probabilmente ad una sindrome che potremmo definire “da ingigantimento dispersivo”, che affligge la maggior parte dei documenti di valutazioni dei rischi oggi presenti nella media delle Imprese italiane. Risulta evidente quanto sia complicato far apporre la data certa ad una valutazione dei rischi, per esempio, di 11 fascicoli e 864 pagine...

Come se la sicurezza si misurasse “a peso” infatti, le valutazioni dei rischi che possiamo trovare in azienda oggi sono corredate da una raccolta considerevole di analisi e relazioni, per lo più realizzate da esperti tecnici esterni all'organizzazione. Troveremo la valutazione di esposizione al rumore, con i suoi bei tracciati grafici generati dal software e pertanto profusi a piene mani perché danno idea di un lavoro accurato, la valutazione di esposizione agli agenti chimici, con una scheda di calcolo dei TLV per ciascuna mansione e magari la raccolta integrale di tutte le schede di sicurezza da cui sono state dedotte le informazioni sul rischio, la valutazione di esposizione alle vibrazioni, con una scheda delle rilevazioni accelerometriche per ciascun utensile analizzato e le schede di calcolo complessivo per le varie mansioni, poi le analisi di microclima, dei livelli di illuminazione, lo studio sull'esposizione ai campi elettromagnetici, la valutazione delle postazioni di lavoro al videoterminale, l'analisi NIOSH per la movimentazione manuale dei carichi, l'analisi OCRA per il rischio da movimenti ripetitivi, Snook e Ciriello per le azioni traino-spinta,... e così via.

Tutti questi sono certamente lavori pregevoli, indispensabili al datore di lavoro per effettuare una corretta ed oggettiva valutazione dei rischi, ma NON SONO la valutazione dei rischi.

Ciò che il legislatore vuole scongiurare con questo provvedimento, è forse che il datore di lavoro, anziché valutare i rischi (obbligo peraltro non delegabile) si limiti invece a raccogliere, più o meno ordinatamente, le analisi e relazioni affidate a tecnici esterni, senza valutare “di proprio pugno” a quale rischio sono esposti i lavoratori, o quantomeno riportarlo nel PROPRIO documento di valutazione dei rischi; quest'ultimo infatti non deve necessariamente contenere integralmente le relazioni tecniche, compresi gli allegati “scenici” ed il solito “polpettone” sulla legislazione di riferimento, che è poi ormai sempre la stessa (il Decreto Legislativo 81/2008), ma è sufficiente che ne riporti i risultati, spesso sintetizzati già dal tecnico in una tabella finale.

Ed ecco che torniamo alla data certa che, come recita il Decreto legislativo 81/2008, deve essere apposta sul «... documento finale , contenente la relazione sui rischi del datore di lavoro ...».

In conclusione: se la vostra valutazione dei rischi riporterà in alcune decine di pagine i risultati di tutte le analisi e relazioni, oltre ovviamente agli altri elementi sostanziali, sarà più semplice apporvi la data certa senza costringervi a funambolici espedienti per certificare la data di UN INTERO ARMADIO di documenti...!

ore 12:41 | argomento: Sicurezza sul lavoro

 
5 settembre 2008

Nuove linee guida ISPESL per rumore e vibrazioni

A tre mesi dall'entrata in vigore del Dlgs 81/2008 l'ISPESL pubblica le prime linee guida per la corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII relativi alla prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. In particolare, questa prime indicazioni applicative riguardano il rumore e le vibrazioni meccaniche. Il testo unico della sicurezza, pur ispirandosi alla legislazione vigente, ha previsto per le aziende elementi nuovi in relazione agli obblighi di valutazione del rischio, si è ritenuto quindi necessario aggiornare e integrare le precedenti Linee guida per l'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 (rumore) e 195/2006 (vibrazioni) con nuove indicazioni operative volte ad orientare gli attori aziendali della sicurezza ad una risposta corretta al Dlgs 81/2008.

ore 17:40 | argomento: Sicurezza sul lavoro

 
6 agosto 2008

Proroga valutazione dei rischi

Il Governo ha approvato in via definitiva la Legge 2 Agosto 2008 , n. 129. Tale provvedimento converte in legge il decreto-legge 3 Giugno 2008, n. 97 confermandone così l'efficacia giuridica a tutti gli effetti. Fra le novità di maggior interesse introdotte dalla legge vi è senz'altro la proroga al 01 Gennaio 2009 per l'obbligo di aggiornamento della Valutazione dei Rischi per la sicurezza; tale obbligo era previsto dall'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza) e la scadenza originaria era fissata al 29 Luglio di quest'anno.
Il rinvio della scadenza non deve trarre in inganno le Aziende; al rientro dalle ferie estive vi saranno solo 4 mesi per provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, integrandolo con le novità richieste dal Testo Unico Sicurezza.

ore 19:44 | argomento: Sicurezza sul lavoro

 
25 maggio 2008

Nasce FCA Group ITAL-RO Business Partners

Grazie alla collaborazione di Finindustria (consulenza finanziaria) con Asatecno (consulenza tecnica e per i sistemi di gestione aziendale) e CerTo (ente certificatore) è stato possibile creare FCA Group, un centro servizi per il business rivolto proprio alle aziend italiane e romene.
FCA Group offre un pacchetto tutto compreso per fornire alle aziende che operano o vogliono operare in questo paese tutto il supporto finanziario, amministrativo, legale, per la certificazione di qualità e contrattuale che serve. Dall'accesso ai fondi strutturali a qualunque problematica di tipo amministrativo, fiscale e gestionale specifica del paese, alla certificazione di qualità, tramite questo servizio l'azienda potrà avere un supporto professionale e competente che coniuga l'esperienza e le risorse di Finindustria, CerTo e Asatecno con personale madrelingua specializzato in Italia e direttamente in Romania. Per fornire un servizio completo, infatti, oltre all´attività svolta dai tre partner in Italia, sono state inaugurate due filiali, a Pitesti e Timisoara, per dare supporto locale specifico.
Scarica la brochure di FCA Goup in italiano

ore 15:32 | argomento: Asanews

 
20 maggio 2008

Addio 626 : approvato il nuovo Testo Unico Sicurezza

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che ha per oggetto la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il decreto, che risponde alla recente delega contenuta nella Legge 123/07, è stato subito definito TESTO UNICO perché oltre a racchiudere praticamente tutta la normativa sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, abroga le precedenti norme, compreso il D.Lgs. n.626/1994.

Scarica la scheda con le principali novità introdotte (.pdf)

ore 11:20 | argomento: Sicurezza sul lavoro