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Asatecno S.r.l. |
Corso Monte Cucco, 73 |
10139 - Torino |
Tel. +39 11 3859846 |
Fax +39 11 3827233 |
www.asatecno.it |
asatecno@asatecno.it |
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| 1 settembre 2011 |
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Meno sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il divieto a usare metalli pesanti
e altre sostanze pericolose si estende a un numero più elevato
di prodotti. Esclusi i pannelli fotovoltaici. Gli Stati
membri disporranno di 18 mesi per recepire le nuove norme.
È in vigore in Europa una
nuova normativa che rivede, ampliandone la portata, la direttiva
RoHS sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche e mantiene il
divieto dell'uso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente,
dei ritardanti di fiamma bifenili polibromurati (Pbb) e
dell'etere di difenile polibromurato (Pbde).
La precedente direttiva RoHs contemplava già varie categorie
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui gli
elettrodomestici, gli apparecchi informatici e di consumo.
Ora estende la propria influenza a tutte le apparecchiature
elettroniche, ai cavi e ai pezzi di ricambio. Sarà ancora
possibile la concessione di deroghe nei casi in cui non
sono disponibili alternative soddisfacenti. L'elenco delle
sostanze vietate sarà rivisto regolarmente. La revisione
della direttiva è stata avviata nel 2008. L'accordo tra
il Parlamento europeo e il Consiglio è stato raggiunto nel
2010, mentre il nuovo testo è stato adottato nel giugno
2011. Gli Stati membri disporranno di 18 mesi per il recepimento.
Fino ad allora rimarrà in vigore la direttiva RoHs.
La direttiva aggiornata in sintesi: la nuova direttiva impone
l'estensione graduale delle norme a tutte le apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Aee), ai cavi e ai pezzi di
ricambio, ai fini di una completa conformità entro il 2019.
Un primo riesame dell'elenco delle sostanze vietate da svolgere
entro luglio 2014 e da ripetere a intervalli periodici.
Ci saranno regole più chiare e trasparenti per la concessione
di deroghe a una determinata sostanza vietata. Si avrà un
maggiore allineamento al regolamento Reach concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche. Si avrà una formulazione univoca
delle definizioni importanti nonché la marcatura Ce, che
indica la conformità alle normative europee relative ai
prodotti elettronici, a loro volta in linea con la direttiva
RoHs. Considerata la notevole estensione dell'ambito di
applicazione della RoHs, la nuova direttiva prevede periodi
di transizione che si estendono fino a 8 anni per i nuovi
prodotti interessati dalle norme. I pannelli fotovoltaici
sono stati esclusi dal campo di applicazione della nuova
direttiva al fine di aiutare l'Ue a raggiungere i propri
obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza
energetica. Transizione La Commissione si sta adoperando
per garantire una fase di transizione armoniosa tra la "vecchia"
e la "nuova" direttiva RoHs. Per aiutare i fabbricanti ad
adeguarsi alle nuove condizioni, si provvederà ad aggiornare
il vademecum con le domande più frequenti sulla direttiva
RoHs prima del termine ultimo per il recepimento negli Stati
membri. In vista di una loro inclusione nella direttiva,
la Commissione riesaminerà gli articoli interessati dalla
variazione nel campo di applicazione tra la vecchia e la
nuova direttiva che non sono ancora stati oggetto di una
valutazione d'impatto.
Per maggiori dettagli si invita a leggere l'approfondimento
sul sito del ministero dell'ambiente, all'indirizzo www.minambiente.it
ore 14:21 | argomento: rifiuti
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| 16 agosto 2011 |
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FINE DEL SISTRI (forse...)
Ferragosto sotto le nuvole
in parecchie zone d'Italia ma non certo a Montecitorio,
dove quest'anno, a quanto pare, il clima è stato particolarmente
caliente. Vediamo dunque di fare il punto della situazione.
1. Oggi, 16 agosto 2011 entra in vigore il Decreto che estende
la 231 ai reati ambientali, ovvero il Decreto Legislativo
7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE
sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva
2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione
di sanzioni per violazioni" che prevede appunto l'estensione
della responsabilità amministrativa delle società e degli
enti prevista dal D.Lgs. 231/01 anche ai reati ambientali,
ovvero reati nel trattamento dei rifiuti e in caso di violazioni
ai nuovi articoli del codice penale introdotti: uccisione,
distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari
di specie animali o vegetali selvatiche protette e distruzione
o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
2. A sorpresa è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n° 188 il Decreto Legge 13 agosto 2011 n° 138 recante "Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo" che prevede l'abolizione del tanto criticato
sistema SISTRI. La sorpresa è stata così grande da colpire
la stessa "Ideatrice" del progetto Sistri, il ministro Prestigiacomo.
Fine dell'avventura SISTRI dunque ?
Anche questa volta la risposta non pare in verità essere
così scontata. La combinazione dei due provvedimenti di
cui sopra comporta a questo punto infatti una strana serie
di criticità:
Il Decreto che abroga il Sistri è un Decreto Legge e necessita
quindi di essere convertito in Legge entro 60 giorni per
essere valido.
Da più parti gli ambientalisti (che, evidentemente secondo
noi operatori del settore, dimostrano di non sapere proprio
di cosa parlano, riferendosi al SISTRI) sollevano proteste
indignate per il fatto che - secondo loro e, lo ribadiamo,
solo secondo loro- così facendo si aprono le porte di nuovo
alle Ecomafie. Questa voce si unisce e rafforza a quella
scandalizzata e indignata del Ministro.
L'abrogazione del Sistri in parte mutila anche il Decreto
che estendeva la 231 ai reati ambientali, eliminando l'efficacia
delle sanzioni in materia di rifiuti, con ciò dunque acuendo
l'astio di chi crede davvero che il SISTRI possa essere
una soluzione alle ecomafie.
In ogni caso, visto che il Sistri è stato abolito quasi
ad insaputa della sua "ideatrice", avran tenuto conto, quelli
che l'hanno eliminato, del fatto che, con quest'operazione
hanno mostrato il fianco ad un'orda di domande di rivalsa
da parte delle aziende che chiaramente vorranno farsi tempestivamente
restituire i soldi versati per 2 anni di Sistri, ancorchè
non operativo, nonché dei costi sostenuti per acquistare
black box, partecipare a corsi di formazione, adeguare i
sistemi informativi, acquistare nuovi software e via dicendo
? Noi che siamo in azienda e che sappiamo bene che cosa
vorrebbe dire SISTRI, cosa ha comportato in termini di confusione
in questi due anni, quanto realmente tragici sono stati
i Click Day (presto rinomati Crack Day), in tempi di crisi
con manovre finanziarie importanti come quelle in atto,
non possiamo che essere perplessi e preoccupati fra una
dura incudine e un altrettanto duro martello..
Fonte: www.lavoroeambiente.it
ore 18:34 | argomento: rifiuti
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| 26 giugno 2011 |
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PROROGA SISTRI
Intesa raggiunta per l'avvio del SISTRI:
si comincia il 1° settembre con le grandi aziende
Una intesa per rimodulare
l’entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità
dei rifiuti speciali e pericolosi è stato raggiunto ieri
a tarda sera fra il Ministero dell’Ambiente e le principali
organizzazioni imprenditoriali Confindustria e Rete Imprese.
L’accordo recepisce le esigenze evidenziate nelle ultime
settimane dagli operatori del settore ribadendo il valore
del Sistri quale importante strumento di legalità e trasparenza
nel delicato campo dei rifiuti.
“Abbiamo cercato e trovato una soluzione condivisa - afferma
il Ministro Stefania Prestigiacomo - nel comune intento
di mettere in campo un sistema capace di coniugare trasparenza,
semplificazione amministrativa, tutela della legalità. Un
sistema che è stato pensato per agevolare il lavoro delle
imprese non certo per complicarlo. Credo che la rimodulazione
in chiave di progressività dell’entrata in vigore del Sistri
sarà utile a collaudare al meglio il sistema e aiuterà le
aziende a prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche”.
Secondo l’intesa raggiunta Il Sistri entrerà in vigore:
il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano
più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento,
incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori
che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle
3.000 tonnellate (circa 10.000);
il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da
250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono
i rifiuti urbani della Regione Campania”;
il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano
da 50 a 249 dipendenti;
il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano
da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati
per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);
il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi
che abbiano fino a 10 dipendenti. Sono inoltre previste
procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema
ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività
del sistema.
ore 15:48 | argomento: rifiuti
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| 1 febbraio 2011 |
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LE NOVITÀ IN MATERIA DI RIFIUTI
Il Decreto Legislativo 3 dicembre
2010, n. 205
Riassumiamo di seguito
le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento
alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006:
Classificazione dei
rifiuti (allegati D ed I)
Nell'ambito dei criteri di pericolosità dei rifiuti, da
valutare nel caso in cui il rifiuto abbia un codice CER
cosiddetto "a specchio", debbono ora essere considerate
anche le caratteristiche di pericolo H1 (esplosivo), H2
(comburente), H9 (infettivo), H12 (rifiuti che, a contatto
con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico
o molto tossico), H13 (sensibilizzanti), H14 (ecotossico),
precedentemente escluse. Poiché l'allegato D non riporta
specifiche soglie di concentrazione per le sostanze che
possono determinare tali caratteristiche, vale la nota all'allegato
I, ossia valgono i criteri utilizzati per la classificazione
di sostanze e loro miscele. E' quindi necessario riesaminare
la classificazione di tutti i rifiuti cui è stato attribuito
un codice CER a specchio non pericoloso. Si ricorda al riguardo
che i criteri per la classificazione dei preparati o miscele
sono stabiliti a livello nazionale dal D.Lgs. 65/2003, che,
per quanto riguarda l'ecotossicità, è stato modificato dal
D.M. 3 aprile 2007.
Deposito temporaneo
(art. 183, comma 1, lettera bb)
criteri del deposito temporaneo sono stati modificati prevedendo
che l'avvio a recupero o smaltimento da parte del produttore
sia effettuato con le seguenti modalità alternative, a sua
scelta:
con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito;
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge
complessivamente i 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti
pericolosi.
Ciò significa che la soglia di volume è ora unica e complessiva
(se i rifiuti pericolosi sono ad es. 1 mc, quelli non pericolosi
possono essere fino a 29 mc). In ogni caso il deposito temporaneo
non può avere durata superiore ad un anno. Rimane in vigore
l'obbligo di rispettare le norme tecniche che disciplinano
il deposito dei rifiuti nonché, per le sostanze pericolose
eventualmente contenute, le norme che ne disciplinano l'imballaggio
e l'etichettatura.
Miscelazione di rifiuti
pericolosi (art. 187)
La miscelazione di rifiuti pericolosi è vietata in caso
di diversità delle relative caratteristiche di pericolo.
Registri di carico e
scarico (art. 190)
Le imprese industriali ed artigianali non soggette al SISTRI
e le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi
anche in fase di piena operatività del SISTRI sono comunque
obbligate a compilare i registri di carico e scarico.
I registri sono integrati con la copia della scheda SISTRI
trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti o, qualora
previsto, con il formulario di identificazione.
Trasporto dei rifiuti
(artt. 193, 194, 212)
Il trasportatore non è responsabile di quanto indicato dal
produttore del rifiuto nel formulario di identificazione
o nella scheda SISTRI.
I trasporti in conto proprio di rifiuti non pericolosi,
esentati dall'obbligo di formulario se occasionali e saltuari,
sono considerati tali se effettuati complessivamente non
più di quattro volte all'anno senza eccedere 30 kg o lt
al giorno e comunque 100 kg o lt all'anno.
La copia cartacea della scheda SISTRI o il formulario di
identificazione costituiscono documentazione equipollente
alla scheda di trasporto di cui al D.Lgs. 286/2005 e al
D.M. 30 giugno 2009.
La durata dell'iscrizione all'apposita sezione dell'Albo
per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi,
ovvero i pericolosi in quantità non superiori a 30 kg o
30 lt al giorno, è portata a 10 anni.
Tali iscrizioni, se effettuate entro il 14 aprile 2008 ai
sensi della normativa vigente a quella data, dovranno essere
aggiornate entro il 25 dicembre 2011.
Rifiuti da attività
manutentive di reti fognarie (art. 230, comma 5)
I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia delle reti
fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che private,
si considerano prodotti dal soggetto che svolge tale attività,
che è tenuto ad aderire al sistema SISTRI e ad iscriversi
all'Albo dei gestori ambientali, come trasportatore di rifiuti.
Sottoprodotti (art.
184-bis)
l sottoprodotto, con la nuova definizione, è destinata ad
avere un utilizzo sempre più ampio, data la frequente produzione
in ambito industriale di materiali suscettibili di riutilizzo
diretto in altri cicli produttivi. La definizione di sottoprodotto
viene modifica. In particolare non è più necessario che
il processo di utilizzazione sia preventivamente individuato
e definito, e non è più richiesto che il sottoprodotto abbia
un valore economico di mercato. Nel ribadire inoltre che
l'utilizzo deve avvenire senza trattamenti preliminari,
si ammettono quelli della "normale pratica industriale".
SISTRI Numero dei dipendenti
(art. 188-ter, comma 3)
I criteri per definire il numero di dipendenti ai fini dell'adesione
al SISTRI vengono modificati, prevedendo che tale numero
sia riferito al numero delle persone occupate nell'unità
locale e non nell'impresa nel suo complesso, come indicato
in precedenza.
Produzione accidentale
di rifiuti pericolosi (art. 188-ter, comma 10)
Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi
il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione
al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento
della pericolosità dei rifiuti.
Conservazione della
documentazione (art. 188-bis, comma 3)
l registro cronologico e le schede di movimentazione devono
essere resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi
momento ne faccia richiesta e sono conservati in formato
elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre
anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione
dei rifiuti.
Sanzioni (art. 260-bis)
V iene definito il sistema sanzionatorio applicabile per
le violazioni di quanto disposto nell'ambito del SISTRI
(…omissis).
ore 12:03 | argomento: Igiene del lavoro
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| 14 dicembre 2010 |
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INAIL: nuovi contributi a fondo
perduto per la sicurezza
LA NOTIZIA: E' stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10.12.2010, il comunicato
dell'INAIL relativo all'avviso pubblico per incentivi alle
imprese per la realizzazione di interventi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. L'INAIL, in attuazione dell'art.
11, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e del decreto
legislativo n. 106/2009, al fine di incentivare le Imprese
a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha comunicato
lo stanziamento di 60 milioni di euro ripartiti in budget
regionali. I soggetti destinatari dei contributi sono le
imprese anche individuali, ubicate su tutto il territorio
nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato
ed agricoltura.
MISURA DEL CONTRIBUTO: Il finanziamento è costituito da
un contributo, in conto capitale, pari ad una percentuale
compresa tra il 50% e il 75% al netto dell'IVA.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda deve essere presentata
in modalità telematica, con successiva conferma in formato
cartaceo, a partire dalle ore 14.00 del 12 gennaio 2011
(apertura dello sportello) e fino al 14 febbraio 2011, come
specificato negli Avvisi pubblici regionali. Verranno selezionate
le domande fino ad esaurimento delle risorse A partire dal
10 dicembre 2010, sul sito www.inail.it - Punto Cliente,
le imprese hanno a disposizione una procedura informatica
che consente, attraverso la semplice compilazione di campi
obbligati, di verificare la possibilità di presentare la
domanda di contributo. Condizione per la presentazione della
domanda è, oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità,
il raggiungimento di un punteggio soglia, determinato da
diversi parametri quali la dimensione aziendale, la rischiosità
dell'attività di impresa, il numero di destinatari, la finalità
ed efficacia dell'intervento, con un bonus in caso di collaborazione
con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.
DURATA DEL PROGETTO: In caso di ammissione all'incentivo,
l'impresa ha un termine massimo di un anno per realizzare
e rendicontare il progetto. Entro 60 giorni dalla rendicontazione,
in caso di esito positivo delle verifiche, il contributo
viene erogato.
SPESE AMMISSIBILI: Macchine e attrezzature a marcatura CE
in sostituzione dei beni non conformi, installazione, modifica
degli impianti, apparecchiature e dispositivi per l'incremento
del livello di sicurezza contro gli infortuni, installazione
di dispositivi di monitoraggio dello stato dell'ambiente
di lavoro, ristrutturazione e modifica strutturale dell'ambiente
di lavoro, implementazione di sistemi integrati di gestione
della sicurezza. Le spese ammissibili saranno quelle sostenute
dopo la pubblicazione del bando e non è ammessa retroattività.
ASATECNO S.R.L. È A DISPOSIZIONE SIA PER LA FORMULAZIONE
DEI PROGETTI DI SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA,
SIA PER LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ.
ore 12:39 | argomento: Igiene del
lavoro
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| 23 novembre 2010 |
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Stress lavoro correlato: linee
guida ministeriali
La recente circolare del
Ministero del Lavoro (18 Novembre 2010) indica le Linee
Guida per effettuare la valutazione del rischio lavoro correlato
come previsto dal D.Lgs. N° 81/2008.
Le indicazioni importanti
della circolare sono:
1) La scadenza del 31/12/2010 non è da intendersi come termine
del processo di valutazione ma come data di avvio del processo
di valutazione (previa consultazione dei Rappresentanti
dei Lavoratori) con una programmazione temporale ed un termine
previsto che devono risultare nel DVR. La programmazione,
a parere di chi scrive, può essere costituita da un appendice
apposita al DVR, che citi il metodo, le fasi, i tempi, i
soggetti coinvolti.
2) Il metodo da utilizzare si distingue in 2 fasi: la prima
(necessaria e "preliminare" secondo la Circolare Min. Lav.)
è costituita da una raccolta di informazioni oggettive e
riscontrabili, circa i fattori che notoriamente sono indicatori
di possibile stress lavoro correlato; la seconda (eventuale)
più approfondita, mediante questionari individuali, focus
group ecc.si dovrebbe essere avviata se dalla prima fase
emergono situazioni di potenziale stress e le azioni correttive
intraprese 8ad es. interventi organizzativi) risultano inefficaci.
A parere di chi scrive la programmazione della seconda fase
quindi, è subordinata ad un tempo congruo di applicazione
degli interventi a seguito della fase 1 (ad es. un anno)
completato con una verifica di efficacia.
La proposta di ASATECNO S.r.l.:
La prima fase di valutazione corrisponde a quanto ha già
proposto nel 2009 e 2010 da Asatecno S.r.l. ai propri Clienti,
e potrebbe quindi essere soltanto ricontrollati riguardo
all'aggiornamento dei dati e per la definizione di eventuali
interventi correttivi. ÒPer l'aggiornamento o per le Aziende
che non hanno effettuato la prima fase di valutazione con
Asatecno è possibile richiedere un preventivo gratuito a
asatecno@asatecno.it.
Per la seconda fase Asatecno propone un progetto "zero stress"da
attivarsi all'occorrenza, in modo personalizzato in base
alla taglia ed all'organizzazione del Cliente. ÒAnche per
questo servizio è possibile richiedere un preventivo gratuito
a asatecno@asatecno.it.
Scarica
la Circolare Ministeriale (.pdf)
ore 20:05 | argomento: Igiene del
lavoro
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| 31 luglio 2010 |
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Stress lavoro correlato: proroga
anche per i privati al 31 dicembre 2010
"La proroga al 31 dicembre
2010 del termine di decorrenza degli obblighi sulla valutazione
dei rischi da stress da lavoro-correlato per le pubbliche
amministrazioni e' stata estesa anche ai privati. Lo prevede
un emendamento approvato in commissione Bilancio del Senato.
La proroga si era resa necessaria per consentire alle amministrazioni
pubbliche, e ora anche ai privati, di adottare le opportune
misure organizzative derivanti dall'obbligo di valutazione
tra i diversi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
anche dello stress lavorativo." (Da il sole 24 ore Radiocor
del 24 giu 2010)"
Alla fine di maggio 2010
era stata ventilata l'ipotesi dell' entrata in vigore di
un decreto legge introducente, nell'ambito della collettività
dei lavoratori, una "zona franca", in cui non avrebbero
trovato applicazione, in materia di rischio da stress lavoro-correlato
gli articoli 28 e 29 del cd. "testo unico in materia di
sicurezza sul lavoro".
Più in particolare, il
decreto, poi rivisto, recava "misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"
e prevedeva che gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato,
non sarebbero stati applicati alle amministrazioni pubbliche:
Art. 8 "Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni
pubbliche" : […] comma 12: Gli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio
da stress lavoro-correlato, non si applicano alle amministrazioni
pubbliche.
La norma avrebbe introdotto
una disparità di trattamento fra lavoratori delle Pubbliche
amministrazioni ed il resto del mondo del lavoro. I primi,
infatti, non avrebbero vista più applicata nei loro confronti
la tutela prevenzionistica (limitatamente alla valutazione
del rischio da stress lavoro-correlato) disposta dagli articoli
28 e 29 del T.U..
Si poneva quindi un quesito
sulla legittimità costituzionale di tale provvedimento,
che di fatto avrebbe garantito una tutela prevenzionistica
"ridotta" ai lavoratori del settore pubblico rispetto a
quelli del privato, che avrebbero invece continuato a vedere
applicata, nei propri confronti le misure, in materia di
stress lavoro correlato previste dall' attuale "testo unico
in materia di sicurezza sul lavoro. Come sappiamo tale norma
non è entrata in vigore, si è avuto, però, con il il decreto-legge
31maggio 2010, n. 78 recante ''Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.''
uno slittamento della valutazione dello stress lavoro correlato
al 31.12.2010 per le sole pubbliche amministrazioni; il
successivo emendamento approvato il 24 giugno in commissione
Bilancio del Senato estende pertanto la possibilità che
la valutazione dei rischi da stress da lavoro-correlato
venga prorogata alla stessa data anche per il settore privato.
Fonte: Il Sole 24 Ore.
ore 14:10 | argomento: Igiene del
lavoro
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| 20 luglio 2010 |
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Nuovo regolamento per la redazione
delle schede di sicurezza conformi a REACH e CLP
Previsto un periodo di transizione
ed entrata in vigore differenziata per sostanze o miscele
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Nella G.U.U.E.
n. L133 del 31 maggio 2010 è stato pubblicato il regolamento
453/2010, che aggiorna l'allegato II del regolamento
1907/2006 (REACH), relativo alla guida alla compilazione
delle schede di dati di sicurezza delle sostanze e
delle relative miscele. Scopo della nuova norma è
quello di adeguare la redazione delle schede di sicurezza
ai nuovi criteri di classificazione e ad altre disposizioni
previste dal regolamento 1272/2008 (CLP). Vengono
pertanto rivisti i 16 punti della struttura originaria
delle schede di sicurezza, dettagliandone gli aspetti
che devono essere soddisfatti per garantire l'osservanza
ai contenuti di REACH e CLP combinati.
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Il provvedimento, in vigore dal 20 giugno 2010, è costituito
da due allegati: a decorrere dal 1° dicembre 2010 l'allegato
II di REACH verrà sostituito dall'allegato I del regolamento
453/2010, mentre a partire dal 1° giugno 2015 l'allegato
II di REACH sarà invece sostituito dall'allegato II del nuovo
regolamento. Ricordiamo al proposito che, ai sensi del regolamento
CLP, a decorrere da tali date diventa obbligatoria la classificazione
CLP rispettivamente delle sostanze e delle miscele.
Il nuovo provvedimento prevede un periodo di transizione,
variabile a seconda che si considerino sostanze o miscele,
durante il quale potranno coesistere Schede di Sicurezza in
formati differenti, poiché saranno possibili classificazione
ed etichettatura realizzate secondo la Direttiva 67/548/CEE
(sostanze pericolose), la Direttiva 1999/45/CE (preparati
pericolosi), o il Regolamento CLP 1272/2008 (sostanze e miscele
pericolose).
Elenco sostanze in registrazione nel 2010
Con riferimento al meccanismo di pre-registrazione delle sostanze
Phase-In, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA
ha messo a disposizione, all'indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/list_registration_2010_en.asp
l'elenco delle sostanze che verranno registrate entro il 2010.
Si realizza così la possibilità per gli utilizzatori a valle
di verificare se una sostanza di loro interesse sarà registrata
nella prima fascia di registrazione, che prevede la scadenza
del 30 novembre 2010 per:
le sostanze
fabbricate/importate in quantitativi superiori alle 1000 tonnellate/anno,
le sostanze
tossiche per l'ambiente acquatico (R50-53) fabbricate/importate
in quantitativi superiori alle 100 tonnellate/anno,
le sostanza
pericolose per la salute dell'uomo (CMR) fabbricate/importate
in quantitativi superiori ad 1 tonnellata/anno.
Per tali sostanze il regolamento REACH vieta la fabbricazione
e/o importazione dopo la scadenza qualora non la registrazione
non sia stata effettuata. Nel caso in cui sostanze di interesse
degli utilizzatori a valle non fossero presenti nell'elenco
riportato, è necessario che questi contattino al più presto
il proprio fornitore.
Fonte: Unione Industriale di Torino
ore 18:25 | argomento: Sostanze
e preparati pericolosi
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| 6 aprile 2010 |
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Radiazioni Ottiche Artificiali
(R.O.A.)
Valutazione del rischio derivante
dall'esposizione
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Il 26 Aprile 2010 scade il termine
per la valutazione del rischio per la sicurezza e
la salute derivante da radiazioni ottiche
artificiali quali sorgenti laser, lampade UV
e IR, forni e materiali incandescenti, saldatura.
La valutazione prevista dal Titolo VIII, Capo
V del D.Lgs. 81/08 è, come sempre, a
carico del Datore di Lavoro che valuta e, quando
necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni
ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori
(art. 216).
In genere queste sorgenti ottiche
artificiali possono essere presenti in:
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Lavorazioni
di materiali (taglio, saldatura, marcatura e incisione)
Applicazioni
nei laboratori di ricerca
Applicazioni
mediche e per uso estetico
Telecomunicazioni,
informatica
Beni di
consumo (lettori CD e “bar code” …)
Occorre pertanto effettuare la valutazione
del rischio in presenza di :
Radiazioni
arco elettrico
Lampade
germicide per sterilizzazione e disinfezione
Lampade
per foto indurimento polimeri, fotoincisione
Lampade
Luce Nera
Lampade/sistemi
LED per fototerapia
Lampade
ad alogenuri metallici
Fari
di veicoli
Lampade
scialitiche da sala operatoria
Lampade
abbronzanti
Corpi
incandescenti
Riscaldatori
radiativi a lampade
Apparecchiature
con sorgenti IPL per uso medico o estetico
...
leggi
tutto l'articolo (file .pdf - 680Kb)
Fonte: ASATECNO Srl - Ing. Euro Settimelli
ore 14:44 | argomento: Igiene del
lavoro
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| 25 gennaio 2010 |
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Nuove regole techiche per gli impianti
di riscaldamento
Aggiornate le regole tecniche di progettazione
vecchie di 27 anni
L’ I.S.P.E.S.L. comunica
l’approvazione all’ 1/12/2009 delle nuove regole tecniche
per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda, contenute
nella raccolta “R” che sostituisce integralmente quella
di circa 27 anni fa.
La "Raccolta R” costituisce
la specifica tecnica per i progettisti, i costruttori e
gli installatori di tali impianti.
La specifica si applica agli impianti centrali di riscaldamento
utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura
non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva
dei focolari (o portata termica massima complessiva dei
focolari) superiore a 35 kW ed alimentati a combustibile
solido,liquido o gassoso, ovvero da qualsiasi altra fonte
soggetta a surriscaldamento.
L'obbligo del rispetto delle norme sussiste indipendentemente
dal tipo di utilizzazione del calore generato. A titolo
di esempio, sono soggetti alla denuncia gli impianti di
riscaldamento di luoghi sia civili che industriali, serre
agricole, nonché gli impianti destinati alla produzione
di acqua calda per applicazioni industriali.
La specifica tecnica, viceversa, non si applica nel caso
in cui detti impianti risultino certificati come insiemi
secondo quanto previsto dall’art.1 del D.Lgs. n.93 del 25/02/2000
(Recipienti in pressione) nel qual caso l’esercizio risulta
regolamentato dalle disposizioni di cui al DM 1/12/04 n.329
e dal D.Lgs. 9/4/2008 n.81 e s.m.i.
In sintesi le principali
novità sono:
raccordo
con la normativa PED per i recipienti in pressione,
raccordo
con le normative EN per le prove dei componenti degli impianti,
inserimento
delle specifiche per gli impianti a pannelli solari,
le indicazioni
per impianti modulari con generatori disposti in batteria
(es. caldaie a condensazione),
aggiornamento
del sistema di qualifica dei produttori da parte di I.S.P.E.S.L.,
basato sulla garanzia di qualità di produzione da dimostrare
mediante un sistema di qualità ISO 9001.
La specifica costituisce un aggiornamento di normativa tecnica
e, come tale, non comporta la revisione degli impianti
già in funzione e già denunciati all’ISPESL mentre,
appena conclusa la procedura di informazione ai sensi della
direttiva 98/34/CE, sarà applicabile alla progettazione,
costruzione e verifica dei nuovi impianti (ovvero
degli impianti non ancora denunciati all’ISPESL).
Per riparazioni o modifiche di impianti già esistenti e
già denunciati, è possibile applicare la normativa in vigore
al momento della accettazione dell’impianto stesso.
A margine della specifica si ricorda che la denuncia degli
impianti termici rientranti nel campo di applicazione della
raccolta “R” deve essere effettuata prima dell’installazione
a cura dell' installatore, il quale deve avvalersi della
collaborazione di un professionista abilitato per il progetto.
Denuncia, progetto e relativi allegati devono essere inviati
all' I.S.P.E.S.L. competente per territorio con raccomandata
con ricevuta di ritorno. In questo modo installatore e cliente
sono a posto con quanto dispone la legge. In seguito, l'Ispesl
dovrebbe esaminare la pratica e comunicarne l'esito, provvedendo
altresì all' omologazione dell'impianto.
La denuncia deve essere presentata anche a seguito di:
modifiche
ai dispositivi di sicurezza e di protezione, aumento della
potenzialità nominale
variazione
della pressione.
Fonte: ASATECNO Srl - Ing. Euro Settimelli
ore 15:47 | argomento: Impianti
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| 13 gennaio 2010 |
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Nuovo sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti
Si chiama SISTRI ed è
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È stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13-1-2010 - Suppl.
Ordinario n.10, il Decreto 17 dicembre 2009 recante
titolo “Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo
189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”.
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Il SISTRI è il sistema
di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti nato nel 2009
su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare.
Proprio il Ministero dell’Ambiente ha reso disponibile una
presentazione chiara e dettagliata sul progetto SISTRI,
disponibile sul sito di Si&T
realizzato per l'occasione.
La presentazione offre una panoramica sul progetto SISTRI,
mettendo in evidenza in particolare i nuovi obblighi legislativi
e le relative modalità di adempimento da parte dei diversi
soggetti interessati.
La prima scadenza agli adempimenti previsti (ovvero l'iscrizione
al SISTRI) è fissata per il 28
febbraio 2010.
Di seguito è possibile scaricare un
Dettaglio
delle novità (file .pdf - 174Kb)
Fonte: Ministero dell'Ambiente
ore 18:47 | argomento: Rifiuti
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| 12 gennaio 2010 |
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Seminario Legge 231
Prima sentenza di applicazione delle
sanzioni
Il Sole 24 Ore ha recentemente
pubblicato un articolo sulla prima sentenza di applicazione
delle sanzioni previste dal Decreto 231/2001 (ripreso dall'art.
30 del Testo Unico Sicurezza) con una ammenda di 1.500.000
Euro + 2 ammende da 400.000 Euro comminate alla società
FS Logistics per l'infortunio
mortale di Molfetta; l'applicazione a Thyssenkrupp
ed al Molino
di Fossano seguiranno tra poco.
Asatecno S.r.l., pensando di fare cosa gradita ai maggiori
Clienti, ha deciso di offrire loro un breve seminario gratuito
sull'argomento (4 ore) il giorno 2 Marzo : modello organizzativo
della sicurezza e Decreto 231.
E' fortemente raccomandata la partecipazione del Datore
di Lavoro o del Dirigente Delegato alla Sicurezza, dei dirigenti
aziendali e dell'RSPP. Per le aziende più grandi, al fine
di non imporre lo spostamento di più persone, il seminario
potrà svolgersi presso l'Azienda in data da concordarsi.
L'adesione può avvenire utilizzando il modello qui sotto:
Modulo
di adesione (file .pdf - 46Kb)
Fonte: ASATECNO Srl
ore 17:11 | argomento: Sicurezza
sul lavoro
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| 7 ottobre 2009 |
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Chiarimenti interpretativi circa
la scheda di trasporto
Una Circolare Ministeriale chiarisce
che il F.I.R. è da considerarsi equipollente
Nella Newsletter del 29/9
inviata ai nostri Clienti del servizio di aggiornamento
legislativo, riportavamo l'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 214 del 21/12/08, provvedimento che modificava ed integrava
il previgente D.Lgs. n. 286 del 21/11/05, introducendo dra
le altre cose anche l'uso della scheda di trasporto quale
documento contenente informazioni aggiuntive rispetto dal
tradizionale D.D.T.
Ai dubbi sollevati circa l'equivalenza del Formulario di
trasporto (F.I.R.) alla nuova Scheda risponde affermativamente
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la
circolare n° 140, scaricabile di seguito:
Circolare
FIR (file .pdf - 501Kb)
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
ore 17:22 | argomento: Trasporti
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| 25 settembre 2009 |
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Nuove modifiche al Testo Unico
Sicurezza
Alcune novità introdotte dal
decreto correttivo
Il Decreto 106/2009, entrato
in vigore il 20 Agosto ha apportato numerose modifiche dal
Testo Unico Sicurezza. Di seguito una prima sintesi delle
modifiche di interesse generale per macro- argomenti:
modifiche ai compiti del datore di lavoro e dei dirigenti
e ai criteri di delega,
modifiche
alla gestione dei documenti (DVR, cartelle sanitarie) e
data certa,
modifiche
relative ai rischi da interferenza con gli appaltatori,
modifiche
relative alle visite mediche pre-assuntive, Altre modifiche
riguardano le sanzioni ed alcune modifiche riguardano argomenti
tecnici molto specifici.
Inoltre gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV,
XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI,
sono stati integralmente sostituiti.
Di seguito è possibile scaricare un
Dettaglio
delle modifiche (file .pdf - 240Kb)
Sintesi
delle modifiche (file .pdf - 138Kb)
Fonte: Asatecno
ore 12:59 | argomento: Sicurezza
sul lavoro
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| 28 luglio 2009 |
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La Comunitaria 2008 modifica
il Testo Unico
Alcune novità in materia
di obblighi del committente o del responsabile dei
lavori e del coordinatore per la progettazione
La Legge comunitaria
2008 (Legge 7 luglio 2009, n. 88 - Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento
Ordinario n. 110, introduce alcune modifiche al Testo
Unico per adeguarlo ad una sentenza della Corte di
giustizia in merito agli obblighi del committente
o del responsabile dei lavori e del coordinatore per
la progettazione. Le modifiche in questione, un vigore
dal 29 luglio, dovranno poi trovare conferma nel decreto
correttivo del Testo Unico, che dovrà essere approvato
dal Consiglio dei Ministri entro il 16 agosto prossimo.
Legge 7 luglio
2009, n. 88 - art. 39
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia resa in data
25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di
infrazione n. 2005/2200.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90, il comma 11 e` sostituito dal
seguente: "11. La disposizione di cui al comma 3 non
si applica ai lavori privati non soggetti a permesso
di costruire in base alla normativa vigente e comunque
di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso,
le funzioni del coordinatore per la progettazione
sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei
lavori";
b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è
aggiunta la seguente: "b-bis) coordina l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1".
Fonte: G.U.R.I..
ore 10:42 | argomento: Sicurezza
sul lavoro
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| 20 marzo 2009 |
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Comunicazione all'INAIL dei
nominativi degli RLS
È attiva sul portale
dell'INAIL (Punto cliente) la procedura per la comunicazione
dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS). I datori di lavoro devono effettuare
la comunicazione utilizzando la procedura online,
entro il 16 maggio 2009. I datori di lavoro che hanno
già inviato delle comunicazioni all'INAIL devono ripetere
l'invio utilizzando la procedura o il format previsto.
La comunicazione,
a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola
azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui
si articola la azienda stessa nella quale opera/no
il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione
in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. L'
apposita procedura per la segnalazione in oggetto
è accessibile on line dal sito dell'Istituto
attraverso Punto Cliente. L'inserimento in procedura
potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun
anno; in sede di prima applicazione
la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime
la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata
al 16 maggio 2009.
Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni,
l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione
già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere
ad una nuova segnalazione.
Tutte le informazioni sul sito dell'INAIL.
ore 12:33 | argomento: Sicurezza
sul lavoro
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| 24 novembre 2008 |
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Decreto legislativo
81/2008
Il documento di valutazione
dei rischi per la sicurezza e il falso problema della
data certa
Con l'approssimarsi
della scadenza fissata al 31 dicembre per l'aggiornamento
del documento di valutazione dei rischi, come previsto
dal Decreto Legislativo 81/2008, impazzano le teorie
sulla data certa che, come noto, dovrà essere
apposta al suddetto documento.
Non è nostra
intenzione approfondire in questo articolo le varie
modalità, più o meno accreditate, per
soddisfare tale requisito; internet abbonda di articoli,
forum e blog dove tale materia viene ampiamente trattata.
Il codice civile poi, potrà fugare qualsiasi
dubbio in proposito.
Ciò che invece
interessa noi tecnici della sicurezza è il
perché questo semplice adempimento, di per
se più formale che sostanziale, abbia portato
un tale scompiglio nella popolazione media degli RSPP,
senza risparmiare perfino qualche consulente senior.
La corsa a decretare
quale delle varie modalità sia al contempo
la più efficace ed economica soluzione per
ottenere la data certa è da attribuire probabilmente
ad una sindrome che potremmo definire “da ingigantimento
dispersivo”, che affligge la maggior parte dei documenti
di valutazioni dei rischi oggi presenti nella media
delle Imprese italiane. Risulta evidente quanto sia
complicato far apporre la data certa ad una valutazione
dei rischi, per esempio, di 11 fascicoli e 864 pagine...
Come se la sicurezza
si misurasse “a peso” infatti, le valutazioni dei
rischi che possiamo trovare in azienda oggi sono corredate
da una raccolta considerevole di analisi e relazioni,
per lo più realizzate da esperti tecnici esterni
all'organizzazione. Troveremo la valutazione di esposizione
al rumore, con i suoi bei tracciati grafici generati
dal software e pertanto profusi a piene mani perché
danno idea di un lavoro accurato, la valutazione di
esposizione agli agenti chimici, con una scheda di
calcolo dei TLV per ciascuna mansione e magari la
raccolta integrale di tutte le schede di sicurezza
da cui sono state dedotte le informazioni sul rischio,
la valutazione di esposizione alle vibrazioni, con
una scheda delle rilevazioni accelerometriche per
ciascun utensile analizzato e le schede di calcolo
complessivo per le varie mansioni, poi le analisi
di microclima, dei livelli di illuminazione, lo studio
sull'esposizione ai campi elettromagnetici, la valutazione
delle postazioni di lavoro al videoterminale, l'analisi
NIOSH per la movimentazione manuale dei carichi, l'analisi
OCRA per il rischio da movimenti ripetitivi, Snook
e Ciriello per le azioni traino-spinta,... e così
via.
Tutti questi sono
certamente lavori pregevoli, indispensabili al datore
di lavoro per effettuare una corretta ed oggettiva
valutazione dei rischi, ma NON SONO la valutazione
dei rischi.
Ciò che il
legislatore vuole scongiurare con questo provvedimento,
è forse che il datore di lavoro, anziché
valutare i rischi (obbligo peraltro non delegabile)
si limiti invece a raccogliere, più o meno
ordinatamente, le analisi e relazioni affidate a tecnici
esterni, senza valutare “di proprio pugno” a quale
rischio sono esposti i lavoratori, o quantomeno riportarlo
nel PROPRIO documento di valutazione dei rischi; quest'ultimo
infatti non deve necessariamente contenere integralmente
le relazioni tecniche, compresi gli allegati “scenici”
ed il solito “polpettone” sulla legislazione di riferimento,
che è poi ormai sempre la stessa (il Decreto
Legislativo 81/2008), ma è sufficiente che
ne riporti i risultati, spesso sintetizzati già
dal tecnico in una tabella finale.
Ed ecco che torniamo
alla data certa che, come recita il Decreto legislativo
81/2008, deve essere apposta sul «... documento
finale , contenente la relazione sui rischi del datore
di lavoro ...».
In conclusione:
se la vostra valutazione dei rischi riporterà
in alcune decine di pagine i risultati di tutte le
analisi e relazioni, oltre ovviamente agli altri elementi
sostanziali, sarà più semplice apporvi
la data certa senza costringervi a funambolici espedienti
per certificare la data di UN INTERO ARMADIO di documenti...!
ore 12:41
| argomento: Sicurezza sul lavoro
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| 5 settembre 2008 |
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Nuove linee guida ISPESL
per rumore e vibrazioni
A tre mesi dall'entrata
in vigore del Dlgs 81/2008 l'ISPESL pubblica le prime
linee guida per la corretta applicazione dei Capi
I, II e III del Titolo VIII relativi alla prevenzione
e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti
fisici nei luoghi di lavoro. In particolare, questa
prime indicazioni applicative riguardano il rumore
e le vibrazioni meccaniche. Il testo unico della sicurezza,
pur ispirandosi alla legislazione vigente, ha previsto
per le aziende elementi nuovi in relazione agli obblighi
di valutazione del rischio, si è ritenuto quindi
necessario aggiornare e integrare le precedenti Linee
guida per l'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 (rumore)
e 195/2006 (vibrazioni) con nuove indicazioni operative
volte ad orientare gli attori aziendali della sicurezza
ad una risposta corretta al Dlgs 81/2008.
ore 17:40 | argomento: Sicurezza
sul lavoro
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| 6 agosto 2008 |
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Proroga valutazione dei rischi
Il Governo ha approvato
in via definitiva la Legge 2 Agosto 2008 , n. 129.
Tale provvedimento converte in legge il decreto-legge
3 Giugno 2008, n. 97 confermandone così l'efficacia
giuridica a tutti gli effetti. Fra le novità
di maggior interesse introdotte dalla legge vi è
senz'altro la proroga al 01 Gennaio 2009 per l'obbligo
di aggiornamento della Valutazione dei Rischi per
la sicurezza; tale obbligo era previsto dall'articolo
306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 (Testo Unico Sicurezza) e la scadenza originaria
era fissata al 29 Luglio di quest'anno.
Il rinvio della scadenza non deve trarre in inganno
le Aziende; al rientro dalle ferie estive vi saranno
solo 4 mesi per provvedere all'aggiornamento del Documento
di Valutazione dei Rischi, integrandolo con le novità
richieste dal Testo Unico Sicurezza.
ore 19:44 | argomento: Sicurezza
sul lavoro
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| 25 maggio 2008 |
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Nasce FCA Group ITAL-RO Business
Partners
Grazie alla collaborazione
di Finindustria (consulenza finanziaria) con Asatecno
(consulenza tecnica e per i sistemi di gestione aziendale)
e CerTo (ente certificatore) è stato possibile
creare FCA Group, un centro servizi per il business
rivolto proprio alle aziend italiane e romene.
FCA Group offre
un pacchetto tutto compreso per fornire alle aziende
che operano o vogliono operare in questo paese tutto
il supporto finanziario, amministrativo, legale, per
la certificazione di qualità e contrattuale
che serve. Dall'accesso ai fondi strutturali a qualunque
problematica di tipo amministrativo, fiscale e gestionale
specifica del paese, alla certificazione di qualità,
tramite questo servizio l'azienda potrà avere
un supporto professionale e competente che coniuga
l'esperienza e le risorse di Finindustria, CerTo e
Asatecno con personale madrelingua specializzato in
Italia e direttamente in Romania. Per fornire un servizio
completo, infatti, oltre all´attività
svolta dai tre partner in Italia, sono state inaugurate
due filiali, a Pitesti e Timisoara, per dare supporto
locale specifico.
Scarica
la brochure di FCA Goup in italiano
ore 15:32 | argomento: Asanews
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| 20 maggio 2008 |
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Addio 626 : approvato il
nuovo Testo Unico Sicurezza
E' stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 il D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 che ha per oggetto la riforma
delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori.
Il decreto, che risponde alla recente
delega contenuta nella Legge 123/07, è stato
subito definito TESTO UNICO perché oltre a
racchiudere praticamente tutta la normativa sulla
sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, abroga
le precedenti norme, compreso il D.Lgs. n.626/1994.
Scarica
la scheda con le principali novità introdotte
(.pdf)
ore 11:20 | argomento: Sicurezza
sul lavoro
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