
Dalla nostra banca dati EasyLexHSE
ENERGIA – INQUINAMENTO LUMINOSO
LR n. 3 del 09/02/18 (Regione Piemonte) – Modifiche alla Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)
Riguarda i sistemi di illuminazione in ambiente esterno, al fine di prevenire l’”inquinamento luminoso”, inteso come “ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste”. Definisce, in allegato A, i requisiti tecnici per i nuovi impianti d’illuminazione esterna sia pubblici che privati. Gli interventi soggetti dovranno essere realizzati sulla base di un progetto illuminotecnico redatto e sottoscritto da un professionista abilitato, cui dovrà seguire il rilascio, da parte della ditta installatrice, di una dichiarazione di conformità al progetto e alle disposizioni della L.R. 31/2000.
Vieta l’utilizzo di sistemi di illuminazione e di richiami luminosi a scopo pubblicitario e che disperdano luce verso la volta celeste.
Non si applica agli impianti in corso di realizzazione ed anche a quelli già autorizzati, ma non ancora realizzati, al 2 marzo 2018, data di entrata in vigore del provvedimento.
Necessario tenere in considerazione i piani di illuminazione approvati dai Comuni con popolazione > 30.000 abitanti.
EDILIZIA
DM del 17/01/18 – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”
Il nuovo decreto, in esecuzione della legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica» definisce i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.
Premesso che il decreto riguarda principalmente i progettisti di opere edili, segnaliamo altresì che:
- la fornitura di componenti, sistemi o prodotti, impiegati per fini strutturali, deve essere accompagnata da un manuale di installazione e di manutenzione da allegare alla documentazione dell’opera;
- i componenti, i sistemi e i prodotti edili od impiantistici, non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma, devono essere progettati ed installati nel rispetto dei livelli di sicurezza e delle prestazioni del decreto.
Sostituisce il DM del 14/01/08 e si applica dal 22/03/2018.
Se sei un cliente del servizio EasyLexHSE accedi alla banca dati per consultare il registro completo dei provvedimenti e scaricare la raccolta dei testi legislativi coordinati.
Non sei ancora cliente? Contattaci per abbonarti il servizio.