Le novità legislative del mese: Aprile 2020

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – AIA – AUA

DD (Lombardia) n. 3795 del 26/03/20 – Proroga dei termini per la trasmissione del piano gestione solventi per le attività soggette ad Autorizzazione unica ambientale (AUA) e autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi effettuato ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006, nonché del bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici

DGR (Lombardia) n. XI/3013 del 30/03/20 – Differimento dei termini stabiliti da provvedimenti della Giunta regionale in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Differisce i termini per le verifiche di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici (es. rispetto limiti di emissione in atmosfera, efficienza energetica, ecc.). Le nuove scadenze sono riassunte nella Tabella riportata in Allegato 3, dove sono riportate le tempistiche previste e quelle differite.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Gas serra e ozono lesivi

Circ. Min. n. 24526 del 06/04/20 – Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 1, in materia di termini per i controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e sui termini di comunicazione degli stessi ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018

Chiarisce gli aspetti applicativi e della relativa comunicazione alla Banca Dati in materia di comunicazione dei controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Specifica, in particolare, che la sospensione dei termini non può essere applicata ai termini per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori. Tuttavia, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID-19.

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del DPR 16 novembre 2018, n 146, la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 compresi, e riprenderà a decorrere dal 16 maggio 2020.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Circ. n. 4 del 23/03/20 – Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali stabilisce che sia conservata fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

La circolare precisa che la norma, con riferimento alle iscrizioni all’Albo, va riferita ai procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d’applicazione:

a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;

b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

 

Rimane fermo “il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione.”

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

DPCM del 26/04/20 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Dal 4 maggio 2020 diventa obbligatoria, così come definito dall’art. 2 comma 6, l’applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020, (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8).

I datori di lavoro privati potranno continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, sempre tramite la procedura semplificata ed in assenza di accordi individuali.

Per quanto riguarda le attività professionali si raccomanda che:

– sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

Circ. Min. n. 14915 del 29/04/20 – Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività

La circolare fornisce indicazioni sulle visite mediche con un piccolo strappo al Testo Unico di Sicurezza e ribadisce che, nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato “Protocollo”. È fondamentale, quindi, che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera; in tale contesto, la collaborazione attiva e integrata del medico competente, con il datore di lavoro e con le RLS/RLST, contribuirà al miglioramento continuo dell’efficacia delle misure stesse.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria è indicato dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

– la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;

– la visita medica su richiesta del lavoratore;

– la visita medica in occasione del cambio di mansione;

– la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione, il medico competente valuterà l’eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all’epoca dell’ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi – dell’entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

– la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)

– la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)

Si indica, infine, che andrebbe altresì sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Rifiuti e imballaggi

Legge n. 27 del 24/04/20 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi

Viene confermata la proroga al 30 giugno 2020 delle scadenze inerenti la dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD).

Viene introdotta un’importante novità: fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti è consentito fino a un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

Pertanto, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi.

 

 


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