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ISO 45001

Approvata la nuova norma che sostituirà la BS OHSAS 18001

La sostituzione dello standard BS OHSAS 18001:2007 con la norma ISO 45001 è arrivata al punto decisivo: il 13 luglio si è conclusa la fase di votazione del documento DIS2 (il secondo Draft International Standard) con uno risultato storico: la proposta di norma ISO in tema di salute e sicurezza è stata approvata.

La votazione del 2 ° DIS era stata avviata il 19 maggio scorso dopo che la bozza della ISO / DIS 45001.2 era stata resa disponibile dal Comitato ISO nel marzo 2017 ai Membri degli organi nazionali di normazione allo scopo di una loro valutazione.

Importante il risultato della votazione che ha portato all’approvazione della prima Norma ISO in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 53 membri a favore e 7 contrari.

E’ interessante notare che tra i membri che hanno bocciato la seconda versione della Norma troviamo Paesi europei importanti quali Francia, Germania, Spagna e Austria; l’Italia ha votato a favore della nuova rielaborazione della norma.

A seguito della recentissima approvazione della Norma, si può presumere che la pubblicazione possa avvenire tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018.

La nuova Norma ISO 45001 diventerà quindi il nuovo punto di riferimento nell’ambito della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro a livello mondiale e anch’essa baserà la sua struttura sull’High Level Structure, come già previsto dalle nuove versioni delle norme ISO per i Sistemi di Gestione.

ASATECNO può fornire la propria assistenza ai clienti, anche mediante una pianificazione congiunta degli interventi necessari, sia per l’adeguamento di sistemi già certificati OHSAS sia per nuovi progetti di certificazione.

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Sottoprodotti

Pubblicata una circolare ministeriale di chiarimento.

Non lasciamoci portare fuori strada dal “decoupage” o dal riutilizzo domestico di bottiglie, lattine, ecc…: in realtà sono moltissimi i processi industriali che generano uno o più residui di produzione che potrebbero classificarsi come sottoprodotti e seguire quindi una percorso preferenziale verso il riutilizzo. Ma come riconoscere se un residuo di produzione è qualificabile come “sottoprodotto”?

Come noto con decreto 264/2016 sono stati adottati i “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Tale norma non innova in alcun modo la disciplina sostanziale generale del settore. Infatti se un residuo deve essere considerato sottoprodotto o meno dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge stabilite dall’art. 184 bis del D.Lgs 152/2006:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto»;
b) «è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi»;
c) «la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»;
d) «l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana
).

Il decreto, però, non contiene né un “elenco” di materiali qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz’altro costituenti “normale pratica industriale”, dovendo comunque essere rimessa la valutazione del rispetto dei criteri indicati ad una analisi caso per caso.

Ed è qui che troviamo la novità: in data 30 maggio 2017 è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente la Circolare Ministeriale 30 maggio 2017, n. 7619 “Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264”.

Stante l’oggettiva complessità della disciplina, di origine interna ed europea, concernente l’utilizzazione dei sottoprodotti, e l’assenza di prassi interpretative lungamente consolidate, per una migliore applicazione del decreto è stato ritenuto utile fornire alcuni chiarimenti interpretativi, accompagnando la presente circolare con un Allegato tecnico-giuridico di approfondimento.

Detto allegato si compone dalle seguenti parti:

1. Premessa
2. Scopo del decreto
3. Effetti giuridici
4. Onere della prova e responsabilità
5. Documentazione contrattuale e scheda tecnica
6. Dimostrazione della natura di sottoprodotto
7. Deposito e movimentazione
8. Controlli e ispezioni
9. Piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti
10. Impiego di biomasse destinate ad uso energetico

Ma non è tutto: da un comunicato stampa del 12 maggio 20017, pubblicato sul sito di Ecocerved Scarl, società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente, si apprende che dallo stesso giorno le Camere di commercio istituiscono un apposito elenco in cui possono iscriversi, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, istituito ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento 13 ottobre 2016 n. 264.

Nell’elenco è indicata, all’atto dell’iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività. L’iscrizione è telematica ed avviene attraverso la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa.

L’accesso all’elenco, sia per la presentazione della pratica sia per la consultazione delle imprese iscritte, avviene dal sito www.elencosottoprodotti.it.

Infine, a testimoniare quanto la tematica sia sentita in Italia, osserviamo anche le amministrazioni regionali compiere qualche passo nella direzione giusta, come in Emilia Romagna, dove con la LinkDeliberazione della Giunta Regionale n. 2260/2016 hanno formalmente istituito l’Elenco regionale dei sottoprodotti in conformità a quanto previsto dal LinkDecreto n.264/2016, cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti presentino i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti.

Contattateci per ulteriori informazioni, chiarimenti, o per una consulenza tecnica in merito al riutilizzo dei vostri sottoprodotti.

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