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Le novità legislative del mese: Aprile 2022 (chiusura redazionale 05.05.23)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

 

AMBIENTE – Acque

DL n. 39 del 14/04/23 – Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”, il c.d. “decreto siccità.

Introduce specifiche misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche, prevedendo, tra le altre, l’istituzione della cabina di regia e la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Il decreto si occupa, poi, del riutilizzo di acque reflue, fanghi di depurazione, acque meteoriche e dissalatori.

Previste anche misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua.

In vigore dal 15/04/23.

 

D.Lgs. n. 18 del 23/02/23 – Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Composto da 26 articoli e 9 allegati, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano con l’obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano e di migliorarne l’accesso. Nell’art. 6 sono individuati gli obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio; negli articoli successivi vengono presi in considerazione la valutazione e gestione del rischio:

– delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano;

– del sistema di fornitura idro-potabile;

– dei sistemi di distribuzione idrica interni.

Sono indicati i requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano e i requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque (di questi ultimi si occupa in particolare l’allegato IX). I controlli, volti a verificare la qualità delle acque, si articolano in controlli esterni (svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza) ed interni (svolti dal gestore idro-potabile che si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi).

I gestori idrici della distribuzione interna devono effettuare, per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari che deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.

Per tali finalità i gestori della distribuzione idrica interna:

a) dimostrano su richiesta dell’autorità sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’edificio;

b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi sei anni.

Abroga il D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

DGR (Piemonte) n. 10-6722 del 11/04/23 – Decreto legislativo 152/2006, articolo 184 bis. Legge regionale 44/2000 articolo 49 comma 1 lettera b). Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. n. 253-2215 del 1 gennaio 2018. Approvazione delle “Linee guida regionali a supporto dell’applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006. Costituzione del “Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti”.

Con le Linee guida sono definiti:

– le modalità operative del “Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti (GLS)”, che ha una valenza regionale e rappresenta uno strumento di condivisione e approfondimento per un costante supporto tecnico agli operatori,

– i contenuti generali che devono riportare le schede tecniche predisposte dal Gruppo di lavoro a supporto degli operatori per individuare, caso per caso, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi e svilupperanno gli aspetti tecnici e gestionali.

Gli obiettivi principali sono:

– ridurre la produzione dei rifiuti “spingendo” la filiera dei sottoprodotti, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse del territorio;

– facilitare l’incontro tra l’offerta e la domanda, al fine di perseguire i principi della corretta gestione dei rifiuti, che si basano prioritariamente sulla prevenzione della loro produzione, nonché concretizzare l’avvio di un’economia circolare che porti alla valorizzazione dei materiali, per ridurre l’impatto sulle risorse naturali;

– favorire e rendere più agevole l’applicazione concreta della disciplina dei sottoprodotti attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche con il tramite del GLS.

Le schede tecniche generali elaborate dal GDL Sottoprodotti ed approvate dal Settore Servizi Ambientali della Regione Piemonte con determinazione dirigenziale saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sui siti istituzionali dei partecipanti al GDL Sottoprodotti in una pagina internet dedicata e divulgati da parte delle associazioni di categoria ai loro associati.

 

DGR (Lombardia) n. XII/134 del 12/04/23 – Approvazione linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi.

Approvate le linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi. Forniscono indicazioni alle Autorità competenti per l’autorizzazione «caso per caso» della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) delle terre di fonderia di metalli non ferrosi.

Viene precisato che esse sostituiscono di fatto il parere di ARPA previsto dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto delle terre di fonderia in oggetto, e che per quanto riguarda la gestione come sottoprodotto,« le linee guida possono essere uno strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006».

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Guida INAIL 2023 – Agenti Chimici Pericolosi – Istruzioni ad uso dei lavoratori.

L’Inail ha aggiornato la guida “Agenti chimici pericolosi – Istruzioni ad uso dei lavoratori”. L’opuscolo contiene una sintesi dei regolamenti REACH (1907/2006/CE) , CLP (1272/2008/CE), SDS (2020/878/UE) e fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i DPI (Dispositivi di protezione individuale), la segnaletica di sicurezza, l’informazione, formazione e la sorveglianza sanitaria.

 

AMBIENTE – Suolo e sottosuolo – Bonifiche

DM n. 45 del 26/01/23 – Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.

Disciplina le categorie di interventi nei siti contaminati che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.

Distingue, infatti, tra interventi nei siti di interesse nazionale (Sin) oggetto di bonifica e gli interventi senza obbligo di preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente (c.d. interventi “semplificati”).

E’ composto di dodici articoli ed un allegato e prevede tra le altre che i compiti di vigilanza e controllo stabiliti e le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni siano esercitate dalla provincia e dall’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

In vigore dal 11/05/23.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera

DGR (Lombardia) n. XII/99 del 03/04/23 – Ulteriori determinazioni in merito alla messa a disposizione dell’applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell’art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Legge di semplificazione 2020”, della D.G.R. XI/4107 del 21 dicembre 2020 e della D.G.R. XI/5058 del 19 luglio 2021.

La Lombardia ha disposto l’obbligo della gestione e presentazione telematica delle istanze AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) mediante l’applicativo regionale.

In particolare, la delibera prevede che l’utilizzo dell’applicativo diverrà vincolante per le istanze di rilascio, riesame e modifica sostanziale delle AIA relative alle installazioni di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di Milano localizzate su tutto il territorio regionale, con le seguenti tempistiche:

– a partire dal 1° luglio 2023 per le installazioni dei settori industriale e di gestione rifiuti (tutti i codici IPPC eccetto il 6.6):

–  a partire dal 1° gennaio 2024 per le installazioni del settore zootecnico (codice IPPC 6.6);

Il documento specifica che fino alle suddette date l’applicativo in questione continuerà ad essere disponibile in modalità non vincolante.

 

Reg. CE n. 857 del 19/04/23 – Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999.

Nuove regole per la riduzione vincolante delle emissioni di gas serra degli Stati membri. Il Regolamento modifica, infatti, quello 2018/842 (relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi), e quello 2018/1999. La necessità di agire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sta diventando sempre più urgente e il provvedimento appena varato dall’esecutivo europeo innalza l’obiettivo fissato di riduzione, da raggiungersi entro il 2030, dal 30% al 40% delle emissioni prodotte nel 2005. Si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC “energia”, “processi industriali e uso dei prodotti”, “agricoltura” e “rifiuti”, «escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività “trasporto marittimo” e dalle attività ivi elencate ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva».

In vigore dal 16/05/23.

 

 


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ISO 45001

Approvata la nuova norma che sostituirà la BS OHSAS 18001

La sostituzione dello standard BS OHSAS 18001:2007 con la norma ISO 45001 è arrivata al punto decisivo: il 13 luglio si è conclusa la fase di votazione del documento DIS2 (il secondo Draft International Standard) con uno risultato storico: la proposta di norma ISO in tema di salute e sicurezza è stata approvata.

La votazione del 2 ° DIS era stata avviata il 19 maggio scorso dopo che la bozza della ISO / DIS 45001.2 era stata resa disponibile dal Comitato ISO nel marzo 2017 ai Membri degli organi nazionali di normazione allo scopo di una loro valutazione.

Importante il risultato della votazione che ha portato all’approvazione della prima Norma ISO in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 53 membri a favore e 7 contrari.

E’ interessante notare che tra i membri che hanno bocciato la seconda versione della Norma troviamo Paesi europei importanti quali Francia, Germania, Spagna e Austria; l’Italia ha votato a favore della nuova rielaborazione della norma.

A seguito della recentissima approvazione della Norma, si può presumere che la pubblicazione possa avvenire tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018.

La nuova Norma ISO 45001 diventerà quindi il nuovo punto di riferimento nell’ambito della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro a livello mondiale e anch’essa baserà la sua struttura sull’High Level Structure, come già previsto dalle nuove versioni delle norme ISO per i Sistemi di Gestione.

ASATECNO può fornire la propria assistenza ai clienti, anche mediante una pianificazione congiunta degli interventi necessari, sia per l’adeguamento di sistemi già certificati OHSAS sia per nuovi progetti di certificazione.

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Sottoprodotti

Pubblicata una circolare ministeriale di chiarimento.

Non lasciamoci portare fuori strada dal “decoupage” o dal riutilizzo domestico di bottiglie, lattine, ecc…: in realtà sono moltissimi i processi industriali che generano uno o più residui di produzione che potrebbero classificarsi come sottoprodotti e seguire quindi una percorso preferenziale verso il riutilizzo. Ma come riconoscere se un residuo di produzione è qualificabile come “sottoprodotto”?

Come noto con decreto 264/2016 sono stati adottati i “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Tale norma non innova in alcun modo la disciplina sostanziale generale del settore. Infatti se un residuo deve essere considerato sottoprodotto o meno dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge stabilite dall’art. 184 bis del D.Lgs 152/2006:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto»;
b) «è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi»;
c) «la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»;
d) «l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana
).

Il decreto, però, non contiene né un “elenco” di materiali qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz’altro costituenti “normale pratica industriale”, dovendo comunque essere rimessa la valutazione del rispetto dei criteri indicati ad una analisi caso per caso.

Ed è qui che troviamo la novità: in data 30 maggio 2017 è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente la Circolare Ministeriale 30 maggio 2017, n. 7619 “Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264”.

Stante l’oggettiva complessità della disciplina, di origine interna ed europea, concernente l’utilizzazione dei sottoprodotti, e l’assenza di prassi interpretative lungamente consolidate, per una migliore applicazione del decreto è stato ritenuto utile fornire alcuni chiarimenti interpretativi, accompagnando la presente circolare con un Allegato tecnico-giuridico di approfondimento.

Detto allegato si compone dalle seguenti parti:

1. Premessa
2. Scopo del decreto
3. Effetti giuridici
4. Onere della prova e responsabilità
5. Documentazione contrattuale e scheda tecnica
6. Dimostrazione della natura di sottoprodotto
7. Deposito e movimentazione
8. Controlli e ispezioni
9. Piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti
10. Impiego di biomasse destinate ad uso energetico

Ma non è tutto: da un comunicato stampa del 12 maggio 20017, pubblicato sul sito di Ecocerved Scarl, società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente, si apprende che dallo stesso giorno le Camere di commercio istituiscono un apposito elenco in cui possono iscriversi, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, istituito ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento 13 ottobre 2016 n. 264.

Nell’elenco è indicata, all’atto dell’iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività. L’iscrizione è telematica ed avviene attraverso la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa.

L’accesso all’elenco, sia per la presentazione della pratica sia per la consultazione delle imprese iscritte, avviene dal sito www.elencosottoprodotti.it.

Infine, a testimoniare quanto la tematica sia sentita in Italia, osserviamo anche le amministrazioni regionali compiere qualche passo nella direzione giusta, come in Emilia Romagna, dove con la LinkDeliberazione della Giunta Regionale n. 2260/2016 hanno formalmente istituito l’Elenco regionale dei sottoprodotti in conformità a quanto previsto dal LinkDecreto n.264/2016, cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti presentino i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti.

Contattateci per ulteriori informazioni, chiarimenti, o per una consulenza tecnica in merito al riutilizzo dei vostri sottoprodotti.

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