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BANDO INAIL ISI 2018

Il Bando (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html), operativo nel 2019, metterà a disposizione delle imprese Euro 369.726.206,00 per progetti finalizzati a migliorare le condizioni di salute dei lavoratori e introdurre sistemi di gestione per la sicurezza (es. UNI EN ISO 45001).

E’ la somma più alta stanziata, dal 2010, nelle nove edizioni dell’iniziativa promossa dall’INAIL.

Tra gli interventi tecnici sono presenti anche due assi di finanziamento specifici per il rischio da MMC e per l’eliminazione dell’amianto.

La finestra per la simulazione di domanda sul sito INAIL va dall’11 Aprile al 30 Maggio 2019. Per poter effettuare la simulazione è necessario che l’Azienda sia in possesso delle proprie credenziali di accesso al portale, per le quali si consiglia, se non già in possesso, di attivarsi immediatamente per l’ottenimento delle stesse.

Il click-day avrà luogo dopo il 6 di Giugno.

 

ASATECNO S.r.l. è a vostra disposizione sia per la fase di presentazione, che per quella di realizzazione dei progetti finanziabili

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Versione aggiornata del Testo Unico D.Lgs. 81/08

Sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/TU-81-08-Ed-Aprile-2019.pdf) è stata pubblicata la versione aggiornata ad aprile 2019 del DLgs 81/2008.

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Le novità legislative del mese: Aprile 2019

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AMBIENTE E SICUREZZA – AGENTI CHIMICI

Reg. CE n. 521 del 27/03/19 – Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e dell’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Introduce sostanziali modifiche agli allegati I, II, III, IV, V e VI del CLP in relazione alle modifiche del Sistema Globale Armonizzato GHS (edizioni sesta e settima).

In particolare, con la revisione del GHS, introduce:

– una nuova classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati (es. solidi con punto di fusione o punto iniziale di fusione superiore a 20°C a una pressione di 101,3 kPa),

– una nuova categoria di pericolo relativa ai gas piroforici all’interno dei gas infiammabili.

Modifica anche la Tabella 1.1 dei valori soglia generici con l’introduzione di valori relativamente alla tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione.

Modifica inoltre i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili, la definizione di tossicità acuta, le definizioni ed i criteri di classificazione per diverse categorie di pericolo (gravi lesioni oculari, sensibilizzazione della pelle, ecc.).

Infine, introduce nuove indicazioni di pericolo (es. H206 per esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1, H232 per i gas infiammabili della categoria di pericolo 1 A, gas piroforico, ecc.) e apporta modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e ad alcuni consigli di prudenza, nonché elimina l’indicazione di pericolo supplementare EUH001 (esplosivo allo stato secco).

 In vigore dal 17 ottobre 2020, anche se le sostanze e le miscele possono, prima di tale data, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al nuovo regolamento.

 


AMBIENTE – TRASPORTI – ADR

DM del 12/02/19 – Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Stabilisce che, a partire dal 1 luglio 2019, i trasporti nazionali, stradali, ferroviari e per le vie di navigazione interna, di merci pericolose dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle edizioni 2019 di ADR, RID e ADN.

 


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Le novità legislative del mese: Marzo 2019

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AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Legge n. 12 del 11/02/19 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06.

Il Ministro, con proprio decreto, definirà le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi.

Dal 1° gennaio 2019, è confermata l’abolizione del SISTRI; la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui al  D.Lgs. n. 152/06, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205 del 13/12/10.

In vigore dal 13/02/19.


Circ. Min. n. 2730 del 13/02/19 – Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti

Fornisce le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis della Legge 132/2018 (Piani di emergenza interni). In particolare le seguenti informazioni:

– Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;

– Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;

– Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

– Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;

– Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

Precisa che le disposizioni sono finalizzate minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente e non trovano applicazione negli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 (normativa “Seveso”).

 


DPCM n. 45 del 22/02/19 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019

Il modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 della L. 25 gennaio 1994, n. 70, il MUD 2019 dovrà essere presentato 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. quindi la consueta data di presentazione del 30 aprile slitterà al 22 giugno 2019.

 


SICUREZZA – Dispositivi di Protezione Individuale

D.Lgs. n. 17 del 19/02/19 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Molteplici sono le modifiche apportate (tra parentesi i dettagli più rilevanti):

– le norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI

– i requisiti essenziali di sicurezza (ora si considerano conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione richiesta nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI)

– la procedura di valutazione della conformità (ora si richiede al fabbricante di eseguire la procedura di valutazione della conformità e redigere la documentazione tecnica, in allegato III, anche al fine di esibirla alle Autorità di Vigilanza per tutti i DPI

– gli organismi notificati (le attività di valutazione della conformità devono ora essere effettuate da organismi notificati autorizzati, in possesso dei requisiti minimi, tramite domanda di autorizzazione)

– la documentazione tecnica, gli attestati di certificazione e la marcatura CE (la documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana)

– la vigilanza del mercato sui DPI

– le sanzioni e disposizioni penali (importi sanzionatori maggiori)

– le disposizioni di adeguamento

– gli oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato.

 In vigore dal 12/03/19. Modifica il D.Lgs. n. 475 del 04/12/92, abrogando la Direttiva n.89/686/CEE e abroga il D.Lgs. n. 10 del 02/01/97.

Modifica, di conseguenza, il Testo Unico di Sicurezza (art.74 e 76).


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Indici infortunistici nelle aziende certificate

L’Osservatorio formato da ACCREDIA, AICQ ed INAIL sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro pubblica questa interessantissima statistica:

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Apparecchi di sollevamento e attrezzature a pressione

Controlli e verifiche periodiche: cosa fare??

ASATECNO s.r.l. è in grado di:

  • supportarvi in tutte le attività inerenti la corretta individuazione delle attrezzature di lavoro da sottoporre a verifiche periodiche di legge, anche grazie ad una serie di recenti collaborazioni attivate con Società abilitate e pertanto inserite nel diciassettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011 
  • suggerire specifici piani di manutenzione e Società per l’effettuazione di controlli con tecniche all’avanguardia, quali ad esempio:
    • l’Emissione Acustica (EA), metodo di valutazione e monitoraggio per l’individuazione di difettosità, perdite e corrosioni attive di varie apparecchiature e recipienti a pressione (es. serbatoi interrati, serbatoi di prodotti petroliferi, ecc.), particolarmente vantaggioso in quanto NON invasino e con la possibilità di essere effettuato durante l’esercizio
    • l’uso degli Ultrasuoni (UT)
    • la tecnica Magnetoscopica (MT)
    • l’impiego di Liquidi Penetranti (PT)
    • l’impiego di dispositivi per la verifica delle tubazioni (Intelligent Pig)

 

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Approvato lo standard ISO 45001:2018

Attesa entro marzo 2018 la pubblicazione della nuova norma relativa ai Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro

La fase di ballottaggio successiva alla pubblicazione del Final Draft International Standard (FDIS) si è conclusa il 25/01/18 con esito positivo e lo standard ISO 45001 è passato allo step 60.00, International Standard under publication. La Norma, che sarà quindi il nuovo Standard Internazionale per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in tutti i settori, avrà lo scopo di ridurre il terribile costo di morti e infortuni sul lavoro (oltre 7.600 morti sul lavoro al giorno con oltre 2,78 milioni all’anno di spesa e oltre 370 milioni di incidenti all’anno). Essa è stata realizzata secondo il nuovo schema strutturale, denominato “struttura ad alto livello” (High Level Structure – HLS) impiegato dagli altri modelli normativi dei Sistemi di Gestione (ISO 9001 e ISO 14001), per permettere una più semplice integrazione ed implementazione da parte delle imprese rispetto al British Standard OHSAS 18001.

Sarà compito dell’Organismo di Accreditamento Nazionale Accredia dettare le regole per gli Enti di certificazione che gestiranno la transizione.

La ISO 45001 vedrà la luce a marzo 2018, pertanto, una volta pubblicata, lo stato ufficiale di OHSAS 18001:2007 sarà considerato “Ritirato”, così come diverranno obsolete le Linee Guida UNI INAIL. Il periodo transitorio, tenendo conto del periodo di migrazione di tre anni, si concluderà a marzo 2021, fornendo, così, il tempo necessario alle Organizzazioni per poter adeguare il proprio Sistema di gestione.

ASATECNO S.r.l. è in grado di fornire un supporto qualificato sia alle imprese che necessitano di approcciarsi per la prima volta alla nuova norma, sia a quelle che intendono effettuare la transizione dallo schema OHSAS 18001, tramite una gap-analysis gratuita.

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Tempi più vicini per la nuova ISO 45001

Ecco il calendario di transizione

La nuova norma ISO 45001, che andrà a sostituire la OHSAS 18001 è in dirittura di arrivo
Sul sito di ISO è stato aggiornato lo stadio raggiunto dalla norma: il ballottaggio sul Final Draft della ISO 45001 (FDIS ISO 45001) durerà 8 settimane a partire dal 30 Novembre 2017 e si concluderà pertanto il 25 Gennaio 2018.
La pubblicazione della norma definitiva è prevista per Marzo 2018.

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Stress lavoro correlato

Valutazione del rischio art. 17, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i., redatta ai sensi dell’art. 28, commi 1, 1-bis e 2

Aggiornata dall’INAIL, dopo sei anni, la metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, attraverso la pubblicazione di un nuovo Manuale – Ed. settembre 2017 – ad uso delle aziende e del rinnovo della piattaforma online per la valutazione del rischio: si tratta di una revisione dei principali modelli scientifici di riferimento e del percorso metodologico in linea con quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza.
Le precedenti valutazioni restano valide, ma è necessario provvedere a impiegare la nuova metodologia in caso di nuova valutazione o rinnovo della precedente per scadenza dei termini (ogni due anni) o cambiamenti significativi delle condizioni di lavoro (ad es. assetto organizzativo del management, variazione dei mansionari o dei turni/orari di lavoro, ecc…).


ASATECNO S.r.l., con i suoi punti di forza:

  • Valutazione specifica coordinata e redatta da uno psicologo iscritto all’Albo
  • Capacità di gestire i rapporti con un team di lavoro
  • Esperienza nel promuovere la salute e il benessere dei lavoratori e dell’azienda nella sua interezza
  • Conoscenze specifiche per l’individuazione di misure correttive e migliorative dell’efficacia ed efficienza dell’organizzazione aziendale


è a Vostra disposizione per supportarVi al meglio per ottemperare alla suddetta normativa, sia per una valutazione ex-novo che per l’aggiornamento di quella esistente.

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Le novità legislative del mese: Dicembre 2017

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LUOGHI DI LAVORO
LR n. 31 del 20/11/17 (Regione Campania) – Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)

Al fine di prevenire i rischi d’infortunio a seguito di caduta dall’alto i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA, riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti:
a) devono contenere l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto.


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