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Le novità legislative del mese: Marzo 2022 (chiusura redazionale 05.04.22)

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SICUREZZA – Movimentazione manuale dei carichi                 

UNI ISO 11228-1:2022 – Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto

Richiamata al fondo dell’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e indicata come metodo di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, subisce le seguenti principali modifiche:

– riporta una nuova tabella per classificare a fasce i valori di indice di sollevamento calcolati,

– diminuisce il limite del peso cumulativo giornaliero in condizioni ideali,

– introduce una tabella per la verifica che i pesi sollevati e trasportati cumulativamente nell’arco delle ore, non superino certi valori (questi devono essere ridotti nel caso in cui non ci si trovi in condizioni non ideali).

 

In vigore dal 24/03/22,sostituisce la versione del 2009.

 

SICUREZZA – Cancerogeni                 

Dir. CE n. 431 del 09/03/22 – Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Modifica la c.d. “direttiva madre” 2004/37/CE. Tra le modifiche più rilevanti si segnalano:

– l’ampliamento del campo di applicazione che riguarderà anche le

sostanze tossiche per la riproduzione, diventando ora direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. La direttiva prevede, tra l’altro, una distinzione tra sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia e prive di soglia;

– la fissazione di limiti di esposizione professionale per l’acrilonitrile e i composti del nichel;

– la riduzione dei valori limite di esposizione per il benzene;

– la sostituzione dell’articolo 18 bis sulla “valutazione” e l’inserimento dell’allegato III bis sui “valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria”.

 

In vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione, ma lascia tempo agli Stati membri di poter recepire le sue disposizioni fino al 5 aprile 2024.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti               

DL n. 17 del 01/03/22 – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

L’articolo 40 del Decreto modifica la formulazione dell’art. 72 del D.Lgs. n. 101/20. Prevede che:

  1. a) i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente;
  2. b) lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di talune tipologie di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo.

Di particolare rilevanza l’allegato A che aggiorna l’allegato XIX previsto dall’art. 72 del D.lgs. 101/2020, definendo le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo soggetti a sorveglianza radiometrica (con riferimento alla casistica di cui al punto (b) di cui sopra).

 

In vigore dal 30/06/22.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici              

Legge n. 18 del 04/03/22 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Oltre alla conferma dell’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno 2022, si segnalano le seguenti previsioni:

– rientro immediato nel luogo di lavoro del lavoratore che sia entrato in possesso della certificazione necessaria (purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione);

– rilascio del Green pass dalla data di somministrazione della dose di richiamo senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;

– rilascio della certificazione verde per i positivi dopo il ciclo vaccinale primario o dopo la relativa dose di richiamo;

– autosorveglianza anche nelle ipotesi di guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;

Si prevedono, da ultimo, anche disposizioni sul lavoro agile per i genitori di figli con disabilità.

 

DL n. 24 del 24/03/22 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Il provvedimento, nell’ottica di un graduale “ritorno alla normalità”, prevede:

– l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto e in tutti i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico (nei luoghi di lavoro sarà, invece, sufficiente l’utilizzo – quale dispositivo di protezione individuale (DPI) – la mascherina chirurgica;

– proroga (al 30 giugno 2022) delle disposizioni di cui all’art. 90, commi 3 e 4 DL 34/2020 sullo smart working, che potrà essere regolato dal datore di lavoro anche in assenza di accordi individuali tra datore e lavoratore;

– disposizioni sui protocolli, linee guida, e gestione dei casi di positività all’infezione, nonché sugli obblighi vaccinali e Green pass;

– la conferma dell’impianto sanzionatorio già in essere.

Da segnalare che la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è prorogata al 30 giugno 2022 nonostante la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo.

Il DL preserva – inoltre -, fino al 31 dicembre 2022, «la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture» all’emergenza Coronavirus: potranno, quindi, a tale scopo,  essere adottate ordinanze con misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia.

 

In vigore dal 25/03/22.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi              

DGR (Lombardia) n. XI/6071 del 07/03/22 – Approvazione linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi

Documento realizzato con l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento tecnico/normativo chiaro e condiviso per la gestione circolare di alcuni dei principali residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti in Lombardia. Forniscono indicazioni alle Autorità competenti per l’autorizzazione “caso per caso” della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre di fonderia di metalli ferrosi (c.d. “end of waste”). Possono, inoltre, essere utilizzate come strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri dell’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (sottoprodotti).

 


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Civa – INAIL: disponibile il nuovo servizio telematico di certificazione e verifica di impianti e apparecchi

A partire dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica devono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’applicativo Civa.

Dal 27 maggio 2019 infatti l’Inail ha reso pubblico il nuovo applicativo “CIVA” (acronimo di Certificazione e Verifica di Impianti e Apparecchi) per la gestione informatizzata dei seguenti servizi:

  • denuncia di impianti di messa a terra
  • denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
  • messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
  • riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli
  • prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
  • messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
  • messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
  • approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento
  • prime verifiche periodiche.

Le prestazioni non incluse in elenco saranno oggetto di un secondo rilascio e devono essere richieste utilizzando i moduli disponibili sul portale, da inviare tramite Pec. I dettagli per l’accesso all’applicativo sono contenuti nella circolare n. 12 del 13 maggio 2019 e nel Manuale utente.

Per utilizzare l’applicativo CIVA è necessario essere registrati al portale INAIL e accedere utilizzando uno dei profili a disposizione ai quali è stato aggiunto, oltre a quello del legale rappresentante, anche il nuovo profilo del “consulente per le attrezzature e impianti”. Questa figura, nominata dal legale rappresentante, può agire su sua delega per visualizzare ed operare in merito alle pratiche di denuncia, verifica, messa in servizio ed immatricolazione per tutte le apparecchiature ed impianti dell’azienda.

 

NUOVO SERVIZIO ASATECNO S.r.l. 

Asatecno S.r.l. può fornire il proprio supporto alle Aziende Clienti per eseguire un check-up completo della loro situazione relativamente alle pratiche storiche ed in corso, mediante:

  • abilitazione dell’esperto Asatecno S.r.l. quale “consulente per le attrezzature ed impianti”,
  • sopralluogo in campo presso l’Azienda e rilievo delle attrezzature ed impianti esistenti,
  • confronto con la situazione presente sull’applicativo CIVA Inail,

stesura di un completo report per l’Azienda contenente i risultati del check-up e dettaglio delle eventuali azioni correttive/integrative necessarie.

Il punto di forza che rende unico questo nuovo servizio, risiede nella capacità degli esperti Asatecno S.r.l., tutti auditor ambiente e sicurezza qualificati, di operare con un approccio multi-disciplinare fra le diverse attrezzature ed impianti oggetto della procedura CIVA Inail, a differenza di qualsiasi altro fornitore presente in Azienda.

Contattateci per un preventivo gratuito e personalizzato.

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Le novità legislative del mese: Maggio – Giugno 2019

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

AMBIENTE – IPPC – VIA – AZIENDE INSALUBRI

DM n. 104 del 15/04/19 – Regolamento modalità redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06

Unitamente alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere presentata la relazione di riferimento relativa:

  1. a) agli impianti elencati nell’Allegato XII, alla parte seconda, del D.Lgs. n. 152/06, punti 1, 3, 4 e 5 (es. raffinerie, acciaierie di prima fusione di ghisa e acciaio, impianti chimici);
  2. b) agli impianti di cui al punto 2 dell’Allegato XII, alla parte seconda, D.Lgs. n. 152/06 (centrali termiche e impianti di combustione termica con potenza termica di 300 MW), ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
  3. c) alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Nei tre allegati al decreto vengono indicati:

  • la procedura per l’individuazione di sostanze pericolose pertinenti
  • i contenuti minimi della relazione di riferimento
  • i criteri per l’acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza si sostanze pericolose pertinenti.

SICUREZZA – VERIFICA ATTREZZATURE

Circ. INAIL n. 12 del 13/05/19 – Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA

Dal 27/05/19 l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica:

– la denuncia di impianti di messa a terra;

– la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;

– la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;

– il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;

– le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;

– la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;

– la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;

– l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;

– le prime verifiche periodiche.

 

Dal 27/05/19 i servizi di certificazione e verifica dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico.

Con una successiva circolare esplicativa saranno presi in considerazione gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento. Fino al completamento dei servizi online, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec).

 


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Apparecchi di sollevamento e attrezzature a pressione

Controlli e verifiche periodiche: cosa fare??

ASATECNO s.r.l. è in grado di:

  • supportarvi in tutte le attività inerenti la corretta individuazione delle attrezzature di lavoro da sottoporre a verifiche periodiche di legge, anche grazie ad una serie di recenti collaborazioni attivate con Società abilitate e pertanto inserite nel diciassettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011 
  • suggerire specifici piani di manutenzione e Società per l’effettuazione di controlli con tecniche all’avanguardia, quali ad esempio:
    • l’Emissione Acustica (EA), metodo di valutazione e monitoraggio per l’individuazione di difettosità, perdite e corrosioni attive di varie apparecchiature e recipienti a pressione (es. serbatoi interrati, serbatoi di prodotti petroliferi, ecc.), particolarmente vantaggioso in quanto NON invasino e con la possibilità di essere effettuato durante l’esercizio
    • l’uso degli Ultrasuoni (UT)
    • la tecnica Magnetoscopica (MT)
    • l’impiego di Liquidi Penetranti (PT)
    • l’impiego di dispositivi per la verifica delle tubazioni (Intelligent Pig)

 

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