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Le novità legislative del mese: Ottobre 2020

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

SICUREZZA – Impianti termici                 

DM del 07/08/20 – Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Riguarda l’abilitazione per i seguenti patentini:

  1. il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e superficie;
  2. il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
  3. il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
  4. il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore. 

Non riguarda generatori il cui prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V = 300 bar x litri e PS = 10 bar, nonché i generatori aventi V= 25 litri e PS = 32 bar.

Il patentino verrà rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente dopo esame indetto con bando e il futuro titolare dovrà essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08. Indica, inoltre, in due allegati i dettagli dei corsi di formazione teorico pratici da frequentare per l’ammissione all’esame e i differenti requisiti formativi e professionali.

Il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami (e le sedi) secondo il calendario di cui all’allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale.

In vigore dal 06/10/21 abrogherà DM del 01/03/74.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Reg. CE n. 1435 del 09/10/20 – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Definisce i termini per aggiornare la registrazione delle sostanze chimiche contenute nel Regolamento Reach. all’art. 22, par. 1.

In particolare, il provvedimento fa riferimento ai seguenti casi:

– modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante;

– modifiche della fascia di tonnellaggio;

– nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati;

– nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente;

– modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata;

– aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro;

– proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X del Reach;

– modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione;

– aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari;

– altri aggiornamenti combinati.

Prevede termini quanto più brevi possibili (3 mesi per gli aggiornamenti di natura più amministrativa, termini di sei, nove o dodici mesi per aggiornamenti più complessi), e considera i termini specificati come limiti massimi (pertanto i dichiaranti sono tenuti a fornire aggiornamenti il più rapidamente possibile e comunque entro il termine specificato).

 In vigore dall’11/12/20.

 

 


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