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Le novità legislative del mese: Giugno 2023 (chiusura redazionale 05.07.23)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

 

SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti

Reg CE n. 1230 del 14/06/23 – Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio

In gazzetta dal 29/06/23 andrà a sostituire l’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE. Novità sostanziali:

-) Si applica, a differenza della vecchia direttiva che prendeva in considerazione solo le macchine nuove, anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, ovvero tali da influenzarne la conformità ai requisiti di sicurezza.

-) Sono introdotte le figure dell’importatore e del distributore. L’importatore è responsabile della conformità del prodotto e ne risponde in prima persona.

-) Nel campo di applicazione rientrano i “componente di sicurezza”, che includono, per la prima volta, anche i componenti digitali, compreso il software. Il software che svolge funzioni di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, dovrà quindi essere marcato UE ai sensi del regolamento macchine ed essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE e, per quanto necessario, da istruzioni per l’uso.

-) La documentazione potrà essere fornita in formato digitale. La lingua con cui sono fornite le informazioni dovrà essere facilmente comprensibile agli utilizzatori e alle autorità di sorveglianza del mercato e dovrà essere definita da ogni Stato membro.

-) Si applica ai sistemi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per gli aspetti che riguardano le possibili influenze sulla sicurezza della macchina. In particolare, la valutazione dei rischi dovrà tenere conto dell’evoluzione del comportamento delle macchine progettate per funzionare con diversi livelli di autonomia.

-) Viene inserita la cibersicurezza, per cui si chiede che i circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza siano progettati in modo da evitare che attacchi malevoli possano causare comportamenti pericolosi delle macchine. È introdotto un nuovo requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute dedicato alla protezione dei sistemi informatici contro la corruzione.

-) Tiene conto delle nuove soluzioni di sicurezza da adottare per garantire la tutela delle persone in applicazioni collaborative, tenendo in considerazione anche gli aspetti di stress psicologico che queste situazioni lavorative possono arrecare.

-) La dichiarazione CE di conformità è sostituita da una dichiarazione di conformità UE. Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti.

-) Tutte le tipologie di macchine attualmente elencate nell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE sono stati inseriti nella parte A dell’allegato I del nuovo Regolamento. I prodotti compresi in questo allegato sono rimasti invariati e sono stati aggiunti i sistemi che garantiscono funzioni di sicurezza e utilizzano approcci di apprendimento automatico e le macchine che incorporano sistemi che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono stati immessi autonomamente sul mercato e che utilizzano approcci di apprendimento automatico, rispetto solo a questi sistemi.

L’attuale Direttiva 2006/42/CE sarà abrogata dal 14/01/27 e pertanto fino al 13/01/27 sarà possibile immettere sul mercato macchine conformi alla Direttiva 2006/42/CE.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti industriali

DM n. 309 del 28/06/2023 – Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività

Documento tecnico rivolto alle autorità competenti, che contempla gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”.

Tali indirizzi forniscono, pertanto, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali. Si applicano in via diretta agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale AUA e in via indiretta alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale AIA.

Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali. Di seguito un estratto dell’elenco degli impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno: lavorazione materie plastiche, fonderie e produzione di anime per fonderia, produzione di pitture e vernici (impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t), ecc.

 

DGR (Marche) n. 835 12/06/23 – Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2023/2024 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva.

Il provvedimento, in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007, si pone l’obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente. Le misure contingenti, che avranno durata dal 01/11/23 al 15/04/24, sono contenute nell’allegato A della delibera, la quale si compone di 11 articoli.

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento del 10/06/22 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

L’ECHA ha aggiunto 2 nuove sostanze SVHC nella Candidate List:

– Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (EC 278-355-8; CAS 75980-60-8) classificata come tossica per la riproduzione

– Bis(4-chlorophenyl) sulphone (EC 201-247-9; CAS 80-07-9) per le sue proprietà di persistenza e bioaccumulo (vPvB).

La prima viene utilizzata in Inchiostri e toner, prodotti di rivestimento, fotochimici, polimeri, adesivi e sigillanti e riempitivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare, mentre la seconda nella produzione di prodotti chimici, prodotti in plastica e prodotti in gomma.

La Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti contiene ora 235 voci.

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: https://echa.europa.eu/candidate-list-table.

 

Comunicazione CE del 27/06/23 – Entrata in vigore della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001

Con il Comunicato pubblicato il 27 giugno 2023 il Ministero degli Affari Esteri ha informato che per l’Italia la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è entrata in vigore dal 28 dicembre 2022. Tale Convenzione, adottata a Stoccolma nel 2001 ed entrata in vigore nel 2004, mira a proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti (conosciuti con l’acronimo di POPs dall’inglese “Persistent Organic Pollutants”), sostanze chimiche nocive che rimangono intatte nell’ambiente per lunghi periodi e che si accumulano nel tessuto adiposo dell’uomo e della fauna selvatica. La Convenzione, inoltre, è finalizzata a intraprendere attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio e a favorire la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra i Paesi che hanno ratificato il trattato (Parti).

La Convenzione prevede il divieto della produzione, dell’utilizzo e della commercializzazione (inclusa importazione ed esportazione) dei POPs prodotti intenzionalmente, elencati agli allegati A e B della Convenzione stessa, la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche derivanti da produzione “non intenzionale”, di cui all’allegato C, oltre all’adozione di misure per la riduzione o l’eliminazione di emissioni di POPs provenienti dalle scorte e dai rifiuti.

 

SICUREZZA – Agenti cancerogeni

Reg. CE n. 1132 del 08/06/2 – Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell’8 giugno 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni

Modifica il Regolamento n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) soggette a restrizioni. In particolare sostituisce e inserisce alcune voci nelle appendici 1, 2, 5 e 6, dell’allegato XVII del Reach.

In vigore dal 29/06/23, ma la nuova classificazione delle sostanze si applicherà dal 01/12/23.

 

SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti

DPCM del 29/04/22 – Determinazione dei livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologiche e nucleari e dei criteri generici per l’adozione di misure protettive da inserirsi nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Pubblicato il 29/06/23 stabilisce i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza, espressi in termini di dosi efficaci residue per esposizione acuta o annua; essi sono fissati nell’intervallo tra 20 e 100 mSv nell’ambito, e secondo le procedure e i sistemi di responsabilità, dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del D.Lgs. 101/2020, tenendo in debito conto i principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza di cui all’art. 173 del medesimo decreto legislativo. Inoltre, in accordo con quanto indicato all’art. 173, comma 1, punti b) e c), in applicazione del principio di ottimizzazione, può essere considerato nell’ambito dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo, un livello di riferimento al di sotto di 20 mSv in una situazione di esposizione di emergenza in cui può essere fornita una protezione adeguata senza causare danni sproporzionati dovuti alle contromisure protettive attuate o costi eccessivi. I valori più elevati dell’intervallo tra 20 e 100 mSv vengono adottati nelle circostanze previste come estreme, in cui le misure protettive per ridurre l’esposizione potrebbero comportare conseguenze molto gravi sulle persone oppure non si ritenga possibile pianificare di mantenere le esposizioni al di sotto di un livello di riferimento inferiore. I criteri generici per l’adozione delle misure protettive sono fissati sulla base della strategia di protezione ottimizzata, che è parte integrante dei piani medesimi, tenendo conto dei valori riportati nella tabella A allegata al DPCM 29 aprile 2022, nonché ottimizzati in relazione alle circostanze in cui si sviluppano o si prevede possano evolvere la situazione di esposizione di emergenza e le sue caratteristiche.

 

SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti – Radon

DGR (Lombardia) n. XII_508 del 26/06/23 – Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon in Lombardia ai sensi dell’articolo 11 comma 3 d.lgs. 101 del 31 luglio 2020

La Regione Lombardia ha individuato le aree prioritarie a rischio Radon.

Nel dettaglio, nelle more dell’approvazione del Piano Nazionale d’Azione per il Radon, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 101/2020 e dell’art. 66 septiesdecies, comma 4) della legge regionale 33/2022, la delibera:

– approva la relazione di ARPA Lombardia “Prima individuazione delle aree prioritarie in Lombardia”;

– individua il primo elenco dei Comuni (90) ricadenti in area prioritaria, ossia le aree nelle quali la stima della percentuale di edifici situati al piano terra che superano i 300 Bq m-3, in termini di concentrazione media annua di attività di radon, è superiore al 15%;

Si ricorda che le aree prioritarie sono definite, sulla base della normativa vigente, come «le zone in cui si prevede che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento (pari a 300 Bq/m3, per l’appunto), in un numero significativo di edifici». La loro individuazione ha lo scopo di definire priorità d’intervento nelle strategie di gestione del problema radon, sia in termini di misurazione che di attuazione di interventi di prevenzione.

 

 


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