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Le novità legislative del mese: Giugno 2023 (chiusura redazionale 05.07.23)

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SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti

Reg CE n. 1230 del 14/06/23 – Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio

In gazzetta dal 29/06/23 andrà a sostituire l’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE. Novità sostanziali:

-) Si applica, a differenza della vecchia direttiva che prendeva in considerazione solo le macchine nuove, anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, ovvero tali da influenzarne la conformità ai requisiti di sicurezza.

-) Sono introdotte le figure dell’importatore e del distributore. L’importatore è responsabile della conformità del prodotto e ne risponde in prima persona.

-) Nel campo di applicazione rientrano i “componente di sicurezza”, che includono, per la prima volta, anche i componenti digitali, compreso il software. Il software che svolge funzioni di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, dovrà quindi essere marcato UE ai sensi del regolamento macchine ed essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE e, per quanto necessario, da istruzioni per l’uso.

-) La documentazione potrà essere fornita in formato digitale. La lingua con cui sono fornite le informazioni dovrà essere facilmente comprensibile agli utilizzatori e alle autorità di sorveglianza del mercato e dovrà essere definita da ogni Stato membro.

-) Si applica ai sistemi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per gli aspetti che riguardano le possibili influenze sulla sicurezza della macchina. In particolare, la valutazione dei rischi dovrà tenere conto dell’evoluzione del comportamento delle macchine progettate per funzionare con diversi livelli di autonomia.

-) Viene inserita la cibersicurezza, per cui si chiede che i circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza siano progettati in modo da evitare che attacchi malevoli possano causare comportamenti pericolosi delle macchine. È introdotto un nuovo requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute dedicato alla protezione dei sistemi informatici contro la corruzione.

-) Tiene conto delle nuove soluzioni di sicurezza da adottare per garantire la tutela delle persone in applicazioni collaborative, tenendo in considerazione anche gli aspetti di stress psicologico che queste situazioni lavorative possono arrecare.

-) La dichiarazione CE di conformità è sostituita da una dichiarazione di conformità UE. Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti.

-) Tutte le tipologie di macchine attualmente elencate nell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE sono stati inseriti nella parte A dell’allegato I del nuovo Regolamento. I prodotti compresi in questo allegato sono rimasti invariati e sono stati aggiunti i sistemi che garantiscono funzioni di sicurezza e utilizzano approcci di apprendimento automatico e le macchine che incorporano sistemi che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono stati immessi autonomamente sul mercato e che utilizzano approcci di apprendimento automatico, rispetto solo a questi sistemi.

L’attuale Direttiva 2006/42/CE sarà abrogata dal 14/01/27 e pertanto fino al 13/01/27 sarà possibile immettere sul mercato macchine conformi alla Direttiva 2006/42/CE.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti industriali

DM n. 309 del 28/06/2023 – Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività

Documento tecnico rivolto alle autorità competenti, che contempla gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”.

Tali indirizzi forniscono, pertanto, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali. Si applicano in via diretta agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale AUA e in via indiretta alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale AIA.

Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali. Di seguito un estratto dell’elenco degli impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno: lavorazione materie plastiche, fonderie e produzione di anime per fonderia, produzione di pitture e vernici (impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t), ecc.

 

DGR (Marche) n. 835 12/06/23 – Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2023/2024 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva.

Il provvedimento, in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007, si pone l’obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente. Le misure contingenti, che avranno durata dal 01/11/23 al 15/04/24, sono contenute nell’allegato A della delibera, la quale si compone di 11 articoli.

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento del 10/06/22 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

L’ECHA ha aggiunto 2 nuove sostanze SVHC nella Candidate List:

– Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (EC 278-355-8; CAS 75980-60-8) classificata come tossica per la riproduzione

– Bis(4-chlorophenyl) sulphone (EC 201-247-9; CAS 80-07-9) per le sue proprietà di persistenza e bioaccumulo (vPvB).

La prima viene utilizzata in Inchiostri e toner, prodotti di rivestimento, fotochimici, polimeri, adesivi e sigillanti e riempitivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare, mentre la seconda nella produzione di prodotti chimici, prodotti in plastica e prodotti in gomma.

La Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti contiene ora 235 voci.

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: https://echa.europa.eu/candidate-list-table.

 

Comunicazione CE del 27/06/23 – Entrata in vigore della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001

Con il Comunicato pubblicato il 27 giugno 2023 il Ministero degli Affari Esteri ha informato che per l’Italia la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è entrata in vigore dal 28 dicembre 2022. Tale Convenzione, adottata a Stoccolma nel 2001 ed entrata in vigore nel 2004, mira a proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti (conosciuti con l’acronimo di POPs dall’inglese “Persistent Organic Pollutants”), sostanze chimiche nocive che rimangono intatte nell’ambiente per lunghi periodi e che si accumulano nel tessuto adiposo dell’uomo e della fauna selvatica. La Convenzione, inoltre, è finalizzata a intraprendere attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio e a favorire la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra i Paesi che hanno ratificato il trattato (Parti).

La Convenzione prevede il divieto della produzione, dell’utilizzo e della commercializzazione (inclusa importazione ed esportazione) dei POPs prodotti intenzionalmente, elencati agli allegati A e B della Convenzione stessa, la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche derivanti da produzione “non intenzionale”, di cui all’allegato C, oltre all’adozione di misure per la riduzione o l’eliminazione di emissioni di POPs provenienti dalle scorte e dai rifiuti.

 

SICUREZZA – Agenti cancerogeni

Reg. CE n. 1132 del 08/06/2 – Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell’8 giugno 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni

Modifica il Regolamento n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) soggette a restrizioni. In particolare sostituisce e inserisce alcune voci nelle appendici 1, 2, 5 e 6, dell’allegato XVII del Reach.

In vigore dal 29/06/23, ma la nuova classificazione delle sostanze si applicherà dal 01/12/23.

 

SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti

DPCM del 29/04/22 – Determinazione dei livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologiche e nucleari e dei criteri generici per l’adozione di misure protettive da inserirsi nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Pubblicato il 29/06/23 stabilisce i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza, espressi in termini di dosi efficaci residue per esposizione acuta o annua; essi sono fissati nell’intervallo tra 20 e 100 mSv nell’ambito, e secondo le procedure e i sistemi di responsabilità, dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del D.Lgs. 101/2020, tenendo in debito conto i principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza di cui all’art. 173 del medesimo decreto legislativo. Inoltre, in accordo con quanto indicato all’art. 173, comma 1, punti b) e c), in applicazione del principio di ottimizzazione, può essere considerato nell’ambito dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo, un livello di riferimento al di sotto di 20 mSv in una situazione di esposizione di emergenza in cui può essere fornita una protezione adeguata senza causare danni sproporzionati dovuti alle contromisure protettive attuate o costi eccessivi. I valori più elevati dell’intervallo tra 20 e 100 mSv vengono adottati nelle circostanze previste come estreme, in cui le misure protettive per ridurre l’esposizione potrebbero comportare conseguenze molto gravi sulle persone oppure non si ritenga possibile pianificare di mantenere le esposizioni al di sotto di un livello di riferimento inferiore. I criteri generici per l’adozione delle misure protettive sono fissati sulla base della strategia di protezione ottimizzata, che è parte integrante dei piani medesimi, tenendo conto dei valori riportati nella tabella A allegata al DPCM 29 aprile 2022, nonché ottimizzati in relazione alle circostanze in cui si sviluppano o si prevede possano evolvere la situazione di esposizione di emergenza e le sue caratteristiche.

 

SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti – Radon

DGR (Lombardia) n. XII_508 del 26/06/23 – Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon in Lombardia ai sensi dell’articolo 11 comma 3 d.lgs. 101 del 31 luglio 2020

La Regione Lombardia ha individuato le aree prioritarie a rischio Radon.

Nel dettaglio, nelle more dell’approvazione del Piano Nazionale d’Azione per il Radon, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 101/2020 e dell’art. 66 septiesdecies, comma 4) della legge regionale 33/2022, la delibera:

– approva la relazione di ARPA Lombardia “Prima individuazione delle aree prioritarie in Lombardia”;

– individua il primo elenco dei Comuni (90) ricadenti in area prioritaria, ossia le aree nelle quali la stima della percentuale di edifici situati al piano terra che superano i 300 Bq m-3, in termini di concentrazione media annua di attività di radon, è superiore al 15%;

Si ricorda che le aree prioritarie sono definite, sulla base della normativa vigente, come «le zone in cui si prevede che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento (pari a 300 Bq/m3, per l’appunto), in un numero significativo di edifici». La loro individuazione ha lo scopo di definire priorità d’intervento nelle strategie di gestione del problema radon, sia in termini di misurazione che di attuazione di interventi di prevenzione.

 

 


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Le novità legislative del mese: Gennaio 2022

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SICUREZZA – Agenti chimici                 

Aggiornamento 17/01/22 dell’ECHA relativo alla Candidate List

Aggiunte quattro sostanze alla candidate list:
♦ 6,6′-di-tert-butyl-2,2′-methylenedi-p-cresol
♦ tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
♦ 1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
♦ S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate

Una delle quattro sostanze è utilizzata nei cosmetici ed è stata aggiunta all’elenco dei candidati in quanto ha proprietà di distruzione degli ormoni nell’uomo. Due sono usati, ad esempio, nelle gomme, nei lubrificanti e nei sigillanti, e sono stati inclusi perché influiscono negativamente sulla fertilità. Il quarto è utilizzato nei lubrificanti e nei grassi ed è stato aggiunto in quanto persistente, bioaccumulabile e tossico, quindi dannoso per l’ambiente.

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 1 del 07/01/22 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Introduce (fra l’altro) l’obbligo di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 per i lavoratori ultracinquantenni.
In vigore dal 14/02/22.

AMBIENTE – AIA-AUA                

DGR (Lombardia) n. XI/5774 del 21/12/21 – Messa a regime delle nuove modalità di inoltro delle modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Entro il 1/3/22 saranno istituite apposite piattaforme presso i SUAP per la presentazione on-line di istanze per voltura AUA e modifica non sostanziale AUA.

 


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Le novità legislative del mese: Luglio 2021 (chiusura redazionale 09/08/21)

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SICUREZZA – Agenti Chimici                 

Aggiornamento 08/07/21 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

Aggiunte otto sostanze chimiche:

– Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP);

– orthoboric acid, sodium salt;

– Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP);

– glutaral;

– 4,4′-(1-methylpropylidene)bisphenol;

– 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers;

– 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA);

– 1,4-dioxane.

Alcune delle sostanze appena aggiunte sono utilizzate nei prodotti di consumo, come cosmetici, articoli profumati, gomma e tessuti. Altre sono usate, ad esempio, come solventi, ritardanti di fiamma o nella fabbricazione di prodotti in materia plastica. La maggior parte di esse è stata aggiunta alla Candidate List a causa della loro pericolosità per le persone, in quanto sono tossiche per la riproduzione, cancerogeni, sensibilizzanti respiratori o interferenti endocrini.

L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 219 SVHC.

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo Internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

Si ricorda che le aziende devono rispettare i propri obblighi legali e garantire l’uso sicuro di queste sostanze chimiche. Devono inoltre notificare all’ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti se i loro prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti. Questa notifica viene inviata al database SCIP dell’ECHA e le informazioni verranno successivamente pubblicate sul sito web dell’Agenzia..

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 105 del 23/07/21 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, per cui sono implicitamente prorogate a tale data anche tutti i provvedimenti che recitano “fino al termine dello stato di emergenza”, come ad es. lo smart working, la formazione a distanza in sincrono e la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 DL 34/2020. Regolamenta, inoltre, le modalità di utilizzo del Green Pass e dei nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni. Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1.  certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  2. la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere a specifiche attività o ambiti a partire dal 6 agosto 2021; di interesse industriale i “Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso”, per cui si è in attesa di interpretazione in merito all’applicabilità alle mense aziendali. L’incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni, poiché i due parametri principali saranno il tasso di occupazione, per pazienti affetti da Covid-19, dei posti letto in area medica  e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

 

 


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Le novità legislative del mese: Febbraio 2021 (chiusura redazionale 03/03/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

DPCM del 23/12/20 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021.

Pubblicato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021 e le relative istruzioni.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 bis, della L. 25 gennaio 1994, n. 70, il MUD 2021 dovrà essere presentato 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. quindi la consueta data di presentazione del 30 aprile slitterà al 16 giugno 2021.

               

DM n. 188 del 22/09/20 – Recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (End of waste Carta).

Il regolamento, composto di sette articoli e tre allegati, stabilisce i criteri specifici in osservanza dei quali i rifiuti di carta e cartone, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

La carta e cartone recuperati, nel rispetto dei requisiti di qualità stabiliti dall’Allegato I, potranno, poi, essere utilizzati – così come disposto dall’Allegato II del provvedimento – «nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima».

 

Circ. n. 3 del 11/02/21 – Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza.

Aggiornato il periodo di validità delle iscrizioni all’Albo gestori ambientali: quelle in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

Precisa, inoltre, che ai fini del legittimo esercizio dell’attività, l’impresa deve comunque rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, comunicare eventuali variazioni dell’iscrizione, e prestare, nei casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 luglio 2021.

 

SICUREZZA – Cancerogeni                

DM del 11/02/21 – Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Sono aggiornati gli Allegati al D.Lgs. n. 81/08:

– XLII – Elenco di sostanze, preparati e processi (aggiunti i “Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore – voce 7” e i “Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel – voce 8”)

– XLIII – Valori limite di esposizione professionale (inserito il VLE per le “Emissioni di gas di scarico dei motori diesel” e l’esposizione “CUTE” per le miscele di IPA e gli oli minerali esausti).

 

Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica (ved. nota INAIL prot. n.0000275 del 01/02/21 e disponibile sul sito www.inail.it).

 

SICUREZZA – Agenti chimici                

Aggiornamento 19/01/21 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione.

Aggiunte due sostanze tossiche per la riproduzione:

– Bis (2- (2-methoxyethoxy) ethyl) ether

– Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis (coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis (fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety.

Le due sostanze sono utilizzate in prodotti come inchiostri o toner e per produrre plastica e pneumatici in gomma. L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 211 SVHC.

 

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

 

SICUREZZA – Agenti biologici                

DPCM del 02/03/21 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra gli aspetti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, conferma i protocolli riportati nei seguenti allegati:

– Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali.

 – Allegato 13 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

– Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

 


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Le novità legislative del mese: Luglio 2020

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AMBIENTE – Energia

D.Lgs. n. 73 del 14/07/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Tra le principali novità del decreto, segnaliamo:

  • l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici;
  • l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
  • la possibilità, in alternativa all’attuazione degli interventi di efficienza individuati nella diagnosi, di adottare un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001;
  • l’emanazione, entro il 31/12/21 e successivamente ogni 2 anni, fino al 2030, di Bandi Pubblici per il finanziamento dell’implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia conformi alla norma ISO 50001 nelle piccole e medie imprese.

In vigore dal 29/07/20.

 

SICUREZZA – Cancerogeni

D.Lgs. n. 44 del 01/06/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Modifica l’art. 242 del D.Lgs. n. 81/08, prevedendo che “Il medico competente fornisca ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnali la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.” Inoltre sono sostituiti l’allegato XLII Elenco di Sostanze, Miscele e Processi e l’allegato XLIII Valori limite di esposizione professionali (es. 0,1 mg/m3 VLE per la silice cristallina respirabile, riconosciuta ufficialmente cancerogeno e ridotto a 2 mg/m3 quello delle polveri di legno duro).

 

SICUREZZA – Agenti Biologici

Dir CE n. 739 del 03/06/20 – Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.

Inserisce il virus SARS-CoV-2, che ha causato la pandemia di Covid‐19, nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo; modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE – contenente l’elenco dei virus cui possono essere esposti i lavoratori durante il lavoro e dai quali vanno, quindi, tutelati – classificando il “coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave” nella fascia di rischio 3. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alla direttiva entro il 24 ottobre 2020.

 

SICUREZZA – Formazione

DPCM 11/06/20 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’art. 1, comma 1, lettera q) esclude dalla sospensione delle attività didattiche i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Gli indirizzi operativi per le attività di formazione professionale sono contenuti nell’Allegato 9 dello stesso DPCM.

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento 25/06/20 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione. Aggiunte tre sostanze tossiche per la riproduzione (Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tine, 2-methylimidazole e 1-vinylimidazole) e un disgregatore endocrino (Butyl 4-hydroxybenzoate).

La sostanza che altera il sistema endocrino viene utilizzata nei prodotti di consumo, come i cosmetici. Le altre tre sono utilizzate nei processi industriali per produrre rispettivamente polimeri, prodotti di rivestimento e materie plastiche. L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 209 SVHC. Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi

Legge n. 77 del 17/07/20 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Abroga l’articolo 113-bis del DL n.18/2020 che prevedeva una estensione di alcuni limiti previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti, in particolare tale deposito, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, veniva esteso fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non poteva avere durata superiore a diciotto mesi. Il deposito temporaneo torna dunque alla precedente previsione di legge descritta all’articolo 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e smi.

 

SICUREZZA – Organizzazione della sicurezza

UNI/PdR 87:2020 – Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.

La Norma fornisce elementi utili a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza per espletare al meglio la loro funzione: nella prima parte individuano le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizzano tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione secondo la logica Plan-Do-Check-Act.

 

Varie

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 


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Le novità legislative del mese: Gennaio 2020

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AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Reg. CE n. 11 del 29/10/19 – Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguardale informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria

Introduce l’identificatore unico di formula (UFI) sull’etichetta della miscela pericolosa o sul suo imballaggio (nelle immediate vicinanze dell’etichetta). L’obiettivo è di consentirne un’interpretazione più semplificata, migliorare la coerenza interna e attenuare determinate conseguenze indesiderate emerse solo successivamente all’adozione del Regolamento 2017/542 che ha modificato il CLP, inserendo l’aggiunta di fornire informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

In vigore dal 01/01/2020.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento del 16/01/20 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

L’ECHA ha aggiunto, a partire dal 16 gennaio 2020, quattro nuove sostanze alla Candidate List, ossia:

– tre nuove sostanze a causa della loro tossicità per la riproduzione (Diisohexyl phthalate CAS 71850-09-4 e 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS 71868-10-5, 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyro-phenone CAS 119313-12-1 utilizzate nella produzione di polimeri),

– una quarta sostanza a causa della combinazione di altre proprietà problematiche e per i probabili e gravi effetti sulla salute umana e sull’ambiente (Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) e suoi sali – usato come catalizzatore, additivo o reagente nella fabbricazione di polimeri e in sintesi chimiche, oltre che come ritardante di fiamma in policarbonato per attrezzature elettroniche)

L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH, raggiunge quindi il numero di 205 SVHC.

 

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.

 

L’inserimento nella Candidate List comporta che:

– ogni fornitore europeo di articoli contenenti una o più delle sostanze riportate nella lista al di sopra della concentrazione dello 0,1 % deve comunicare ai clienti europei a valle della propria catena di fornitura almeno il nome ed il numero CAS della sostanza o delle sostanze in questione

– le imprese europee produttrici o importatrici di articoli che contengono tali sostanze sono soggette all’obbligo

di notifica ad ECHA entro 6 mesi dall’inclusione in Candidate List  se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

– la sostanza SVHC è contenuta in concentrazione superiore allo 0,1 %,

– la sostanza SVHC è contenuta in quantitativi complessivamente superiori ad 1 t/anno per produttore o importatore.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici

LR (Lombardia) n. 33 del 30/12/09 – Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

Per contrastare la diffusione della legionella nelle torri di raffreddamento delle imprese, la Regione Lombardia ha avviato una mappatura delle torri di raffreddamento, ambiti in cui il batterio può proliferare. I proprietari degli impianti di raffreddamento devono pertanto comunicare i dati delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi, così come previsto dall’art. 60 bis1 d, entro il 28 febbraio 2020 attraverso un nuovo servizio on line della Regione Lombardia.

L’obbligo riguarda la notifica degli impianti esistenti e ogni successiva nuova installazione, ogni modifica e ogni cessazione permanente (entro 90 giorni).

 

SICUREZZA – Valutazione dei rischi (generale)

DGR (Piemonte) n.6-887 del 30/12/19 – OPCM 3519/2006. Presa d’atto e approvazione dell’aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-7656.

La Regione Piemonte, acquisito il parere favorevole da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha approvato la nuova mappa di zonazione sismica del territorio. Tuttavia, fino all’aggiornamento delle procedure per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, per la cui predisposizione la DGR ha fissato un periodo di 6 mesi, continueranno a valere le disposizioni vigenti, stabilite dalla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656.

La proposta è così composta:

Allegato 1 – Mappa di pericolosità sismica del territorio regionale

Allegato 2 – Mappa di zonazione sismica del territorio della Regione Piemonte

Allegato 3 – Elenco dei Comuni sismici

 

La zona 3s adesso comprende 165 Comuni, di cui 86 nella Provincia di Torino, 75 nella Provincia di Cuneo, 4 nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; la precedente zonizzazione comprendeva  in zona 3s 44 Comuni, di cui 2 in provincia di Cuneo, 40 in provincia di Torino e 2 in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

La nuova classificazione sismica non avrà comunque effetti sulla progettazione delle costruzioni, per la quale valgono sempre le specifiche Norme tecniche già in uso.  

La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) resta uno strumento utile per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.). 

Si riporta una tabella identificativa del significato delle classificazioni a livello nazionale. Le Regioni possono  stabilire delle sottoclassi (es. 3s). Si ricorda infine che nelle zone sismiche è definita l’accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

 

Zona
sismica
Fenomeni riscontrati Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni
1 Zona con pericolosità sismica alta.
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.
ag ≥ 0,25g
2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 0,15 ≤ ag < 0,25g
3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. 0,05 ≤ ag < 0,15g
4 Zona con pericolosità sismica molto bassa.
E’ la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse.
ag < 0,05g

 


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