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Le novità legislative del mese: Maggio 2021 (chiusura redazionale 08/06/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Circ. Min. n. 51657 del 14/05/21 – Decreto Legislativo n. 116/2020 – Criticità interpretative ed applicative – Chiarimenti.

Affronta diversi dubbi interpretativi, tra i quali:

a) Rifiuti da costruzione e demolizione, rifiuti cimiteriali lapidei e da inerti e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico.

b) Rifiuti c.d. verdi.

c) Trasmissione e conservazione della quarta copia del FIR e microraccolta

d) Rifiuti sanitari e da manutenzione

e) Norme sanzionatorie.

 

Si ricorda che la circolare esplicativa in questione ha certamente una grande utilità sul piano operativo, ma per tutto ciò che comporta sanzioni, tuttavia, il potere giudiziario non è vincolato dalle interpretazioni offerte da fonti di diritto che non siano quelle primarie.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Mobility Manager                

DM del 12/05/21 – Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del Mobility Manager.

Punta a fare chiarezza sulle modalità attuative delle disposizioni sul ‘Mobility Manager’, figura a cui spetta la gestione degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, al fine di ridurre l’impatto ambientale del traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane. In particolare, distingue tra “Mobility Manager aziendale” (specializzato nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro), e “Mobility manager d’area” (che si occupa del supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility manager aziendali).

Identifica, inoltre, il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che costituiscono lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici del personale dipendente. Secondo quanto previsto dal provvedimento, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali (con più di 100 dipendenti) ubicate in un capoluogo di regione o in una città metropolitana o in un capoluogo di provincia o in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il PSCL del proprio personale dipendente.

 

Le realtà non in possesso dei requisiti sopracitati, «possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del Mobility Manager aziendale».

        

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Piemonte)                

DGR (Piemonte) n. 10-3262 del 21/05/21 – Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 e s.m.i., articoli 39, comma 1, lettere c), g) e l) e 40. Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 32-7605.

Il documento ha la finalità di:

– aggiornare la gestione operativa del Catasto degli impianti termici (CIT), richiamando l’accessibilità allo strumento da parte delle amministrazioni locali (Città Metropolitana di Torino, Province e Comuni), a vario titolo coinvolte nei controlli sugli impianti termici per i diversi profili di competenza;

– aggiungere il modello Allegato Tipo 1B destinato all’acquisizione dei dati significativi per le tipologie di impianti alimentati a biomasse;

– aggiornare le disposizioni contenute negli allegati A, B e C, alla luce delle modifiche normative intervenute e del riordino delle competenze in materia di accertamenti e ispezioni;

– prevedere la facoltà di ARPA di avvalersi di personale esperto in attività ispettive delle province e della Città Metropolitana previa stipulazione di convenzione che regoli i rapporti tra gli enti interessati;

– rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni per i controlli relativi al rendimento di combustione e per quelli relativi alle emissioni di Nox.

        

 


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Le novità legislative del mese: Febbraio 2021 (chiusura redazionale 03/03/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

DPCM del 23/12/20 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021.

Pubblicato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021 e le relative istruzioni.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 bis, della L. 25 gennaio 1994, n. 70, il MUD 2021 dovrà essere presentato 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. quindi la consueta data di presentazione del 30 aprile slitterà al 16 giugno 2021.

               

DM n. 188 del 22/09/20 – Recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (End of waste Carta).

Il regolamento, composto di sette articoli e tre allegati, stabilisce i criteri specifici in osservanza dei quali i rifiuti di carta e cartone, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

La carta e cartone recuperati, nel rispetto dei requisiti di qualità stabiliti dall’Allegato I, potranno, poi, essere utilizzati – così come disposto dall’Allegato II del provvedimento – «nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima».

 

Circ. n. 3 del 11/02/21 – Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza.

Aggiornato il periodo di validità delle iscrizioni all’Albo gestori ambientali: quelle in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

Precisa, inoltre, che ai fini del legittimo esercizio dell’attività, l’impresa deve comunque rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, comunicare eventuali variazioni dell’iscrizione, e prestare, nei casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 luglio 2021.

 

SICUREZZA – Cancerogeni                

DM del 11/02/21 – Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Sono aggiornati gli Allegati al D.Lgs. n. 81/08:

– XLII – Elenco di sostanze, preparati e processi (aggiunti i “Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore – voce 7” e i “Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel – voce 8”)

– XLIII – Valori limite di esposizione professionale (inserito il VLE per le “Emissioni di gas di scarico dei motori diesel” e l’esposizione “CUTE” per le miscele di IPA e gli oli minerali esausti).

 

Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica (ved. nota INAIL prot. n.0000275 del 01/02/21 e disponibile sul sito www.inail.it).

 

SICUREZZA – Agenti chimici                

Aggiornamento 19/01/21 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione.

Aggiunte due sostanze tossiche per la riproduzione:

– Bis (2- (2-methoxyethoxy) ethyl) ether

– Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis (coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis (fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety.

Le due sostanze sono utilizzate in prodotti come inchiostri o toner e per produrre plastica e pneumatici in gomma. L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 211 SVHC.

 

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

 

SICUREZZA – Agenti biologici                

DPCM del 02/03/21 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra gli aspetti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, conferma i protocolli riportati nei seguenti allegati:

– Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali.

 – Allegato 13 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

– Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

 


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Le novità legislative del mese: Settembre 2020

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                  

D.Lgs. n. 116 del 03/09/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Apporta diverse novità:

– Modificate alcune definizioni (ad es. sono rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, con superamento della casistica dei rifiuti diversi dai domestici).

– Chiarite alcune responsabilità, tra cui, per gli “end of waste”, si afferma che il primo utilizzatore provvede affinchè il materiale soddisfi la normativa delle sostanze chimiche e prodotti collegati.

– Per il conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati per D13, D14 e D15, la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento è ESCLUSA, se oltre alla quarta copia del FIR, si riceve un’attestazione di corretto smaltimento ai sensi del DPR 445/2000.

– Previsti decreti ministeriali per la riorganizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e precompilazione automatica del MUD.

– Esonerati dall’obbligo di tenuta dei Registri di C/S i produttori di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti.

– Conservazione dei registri e dei FIR per tre anni (non più cinque).

– Esenzione FIR per trasporti in conto proprio di rifiuti non pericolosi fino a un massimo di 5 volte/anno e 30 Kg/giorno.

– Obbligo di etichettatura degli imballaggi, per facilitarne riutilizzo.

 

In vigore dal 26 settembre 2020.

Le condizioni da soddisfare in merito al deposito temporaneo restano invariate.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

D.Lgs. n. 121 del 03/09/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Stabilisce, con modifiche e integrazioni all’elenco dei rifiuti ammessi in discarica, il divieto di conferimento in discarica, a partire dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale (criteri ancora da stabilirsi con specifico decreto ministeriale).

In vigore dal 29 settembre 2020.

Modifica il D.Lgs. n 36 del 13/01/03 ed abroga il DM del 27/09/10 ad eccezione dei limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell’articolo 6 che continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.

 

SICUREZZA – Tutela particolari categorie

Circ. Min. n. 13 del 04/09/20 – Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

Chiarisce il concento di fragilità, che va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore, rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

In riferimento all’età, chiarisce che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell’art. 5, c. 3 Legge n. 300/70, afferma che il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Restano ancora differibili, previa valutazione del medico incaricato, anche in relazione all’andamento epidemiologico territoriale:

– la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08)

– la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/08.

 Suggerisce di tendere al ripristino delle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/08, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, nonché tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

È opportuno che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d’aria e che permetta un’adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è inoltre opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

 


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Le novità legislative del mese: Luglio 2020

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AMBIENTE – Energia

D.Lgs. n. 73 del 14/07/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Tra le principali novità del decreto, segnaliamo:

  • l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici;
  • l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
  • la possibilità, in alternativa all’attuazione degli interventi di efficienza individuati nella diagnosi, di adottare un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001;
  • l’emanazione, entro il 31/12/21 e successivamente ogni 2 anni, fino al 2030, di Bandi Pubblici per il finanziamento dell’implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia conformi alla norma ISO 50001 nelle piccole e medie imprese.

In vigore dal 29/07/20.

 

SICUREZZA – Cancerogeni

D.Lgs. n. 44 del 01/06/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Modifica l’art. 242 del D.Lgs. n. 81/08, prevedendo che “Il medico competente fornisca ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnali la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.” Inoltre sono sostituiti l’allegato XLII Elenco di Sostanze, Miscele e Processi e l’allegato XLIII Valori limite di esposizione professionali (es. 0,1 mg/m3 VLE per la silice cristallina respirabile, riconosciuta ufficialmente cancerogeno e ridotto a 2 mg/m3 quello delle polveri di legno duro).

 

SICUREZZA – Agenti Biologici

Dir CE n. 739 del 03/06/20 – Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.

Inserisce il virus SARS-CoV-2, che ha causato la pandemia di Covid‐19, nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo; modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE – contenente l’elenco dei virus cui possono essere esposti i lavoratori durante il lavoro e dai quali vanno, quindi, tutelati – classificando il “coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave” nella fascia di rischio 3. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alla direttiva entro il 24 ottobre 2020.

 

SICUREZZA – Formazione

DPCM 11/06/20 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’art. 1, comma 1, lettera q) esclude dalla sospensione delle attività didattiche i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Gli indirizzi operativi per le attività di formazione professionale sono contenuti nell’Allegato 9 dello stesso DPCM.

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento 25/06/20 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione. Aggiunte tre sostanze tossiche per la riproduzione (Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tine, 2-methylimidazole e 1-vinylimidazole) e un disgregatore endocrino (Butyl 4-hydroxybenzoate).

La sostanza che altera il sistema endocrino viene utilizzata nei prodotti di consumo, come i cosmetici. Le altre tre sono utilizzate nei processi industriali per produrre rispettivamente polimeri, prodotti di rivestimento e materie plastiche. L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 209 SVHC. Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi

Legge n. 77 del 17/07/20 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Abroga l’articolo 113-bis del DL n.18/2020 che prevedeva una estensione di alcuni limiti previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti, in particolare tale deposito, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, veniva esteso fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non poteva avere durata superiore a diciotto mesi. Il deposito temporaneo torna dunque alla precedente previsione di legge descritta all’articolo 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e smi.

 

SICUREZZA – Organizzazione della sicurezza

UNI/PdR 87:2020 – Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.

La Norma fornisce elementi utili a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza per espletare al meglio la loro funzione: nella prima parte individuano le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizzano tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione secondo la logica Plan-Do-Check-Act.

 

Varie

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 


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Le novità legislative del mese: Aprile 2020

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – AIA – AUA

DD (Lombardia) n. 3795 del 26/03/20 – Proroga dei termini per la trasmissione del piano gestione solventi per le attività soggette ad Autorizzazione unica ambientale (AUA) e autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi effettuato ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006, nonché del bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici

DGR (Lombardia) n. XI/3013 del 30/03/20 – Differimento dei termini stabiliti da provvedimenti della Giunta regionale in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Differisce i termini per le verifiche di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici (es. rispetto limiti di emissione in atmosfera, efficienza energetica, ecc.). Le nuove scadenze sono riassunte nella Tabella riportata in Allegato 3, dove sono riportate le tempistiche previste e quelle differite.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Gas serra e ozono lesivi

Circ. Min. n. 24526 del 06/04/20 – Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 1, in materia di termini per i controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e sui termini di comunicazione degli stessi ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018

Chiarisce gli aspetti applicativi e della relativa comunicazione alla Banca Dati in materia di comunicazione dei controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Specifica, in particolare, che la sospensione dei termini non può essere applicata ai termini per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori. Tuttavia, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID-19.

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del DPR 16 novembre 2018, n 146, la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 compresi, e riprenderà a decorrere dal 16 maggio 2020.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Circ. n. 4 del 23/03/20 – Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali stabilisce che sia conservata fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

La circolare precisa che la norma, con riferimento alle iscrizioni all’Albo, va riferita ai procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d’applicazione:

a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;

b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

 

Rimane fermo “il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione.”

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

DPCM del 26/04/20 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Dal 4 maggio 2020 diventa obbligatoria, così come definito dall’art. 2 comma 6, l’applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020, (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8).

I datori di lavoro privati potranno continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, sempre tramite la procedura semplificata ed in assenza di accordi individuali.

Per quanto riguarda le attività professionali si raccomanda che:

– sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

Circ. Min. n. 14915 del 29/04/20 – Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività

La circolare fornisce indicazioni sulle visite mediche con un piccolo strappo al Testo Unico di Sicurezza e ribadisce che, nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato “Protocollo”. È fondamentale, quindi, che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera; in tale contesto, la collaborazione attiva e integrata del medico competente, con il datore di lavoro e con le RLS/RLST, contribuirà al miglioramento continuo dell’efficacia delle misure stesse.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria è indicato dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

– la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;

– la visita medica su richiesta del lavoratore;

– la visita medica in occasione del cambio di mansione;

– la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione, il medico competente valuterà l’eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all’epoca dell’ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi – dell’entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

– la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)

– la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)

Si indica, infine, che andrebbe altresì sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Rifiuti e imballaggi

Legge n. 27 del 24/04/20 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi

Viene confermata la proroga al 30 giugno 2020 delle scadenze inerenti la dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD).

Viene introdotta un’importante novità: fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti è consentito fino a un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

Pertanto, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi.

 

 


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Emergenza COVID-19: PROROGHE/DEROGHE IN MATERIA AMBIENTALE.

Si riportano, di seguito, le principali proroghe / deroghe in materia ambientale, suddivise in tabelle per ambito di applicazione (nazionale, regionale e città metropolitana).

– Emergenza COVID-19 –

TABELLA DI SINTESI DELLE PRINCIPALI PROROGHE/DEROGHE  IN MATERIA AMBIENTALE

(aggiornamento al 07 aprile 2020) 

Oggetto Scadenza Origine Note
Nazionali (*)
Certificati, attestati, permessi, concessioni e autorizzazioni e qualunque altro atto abilitativo comunque denominato in scadenza tra il 31/01 ed il 15/04 2020 – Proroga di validità 15/04/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 103
Procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data – Mancato computo del periodo tra il 23/02 e il 15/04/2020 in merito a termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi 15/04/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 103
Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2020) 30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 1, art. 113
PILE E ACCUMULATORI – Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli, obblighi previsti dal D.Lgs. 188/2008; 30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 113
RAEE – Presentazione al Centro di Coordinamento, da parte degli impianti di trattamento, della comunicazione contenente i dati relativi ai RAEE trattati nell’anno precedente (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 49/2014) 30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art.113
ALBO GESTORI AMBIENTALI

Versamento del diritto annuale di iscrizione (art. 24, comma 4, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120).

30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 113

(*) Rimane, al momento, confermata la scadenza della dichiarazione PRTR fissata al 30 aprile 2020.

 

 

Regione Piemonte
Autorizzazione delle emissioni in via generale (AVG, art. 272) – Proroga degli autocontrolli aventi termine di effettuazione successivo al 10/03/2020 30/06/2020 D.D. Regione Piemonte A16 109 del 25/03/2020 Riguarda anche le AVG contenute nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA).
Autorizzazione delle emissioni in via generale (AVG, art. 272) – Presentazione dei Modelli di registrazione e Piano di gestione dei solventi. 30/06/2020 D.D. Regione Piemonte A16 109 del 25/03/2020 Riguarda anche le AVG contenute nelle AUA.
Rifiuti – Precisato che I dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive, per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato. Nota 1.60.40 del 23/03/2020 dell’Assessore all’Ambiente della

Regione Piemonte

 

Città metropolitana di Torino
Autorizzazione delle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/2006) – Autocontrolli aventi termine di effettuazione successivo al 10/03/2020 e ricadenti nel periodo di emergenza sanitaria 30/06/2020 D.D. Città metropolitana di

Torino 1089 del

31/03/2020

Senza obbligo di comunicazione alla CMTo.

Restano fermi gli obblighi di preavviso e di comunicazione dei risultati degli autocontrolli.

Riguarda anche le Autorizzazioni ordinarie contenute nelle AUA.

Autorizzazione delle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269) – Altri eventuali adempimenti di carattere documentale aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020 e ricadenti nel periodo di emergenza sanitaria. D.D. Città metropolitana di

Torino 1089 del

31/03/2020

Facoltà del gestore richiederne proroga, tramite PEC indirizzata alla Città metropolitana di Torino.

Riguarda anche le Autorizzazioni ordinarie contenute nelle AUA.

Autorizzazione delle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269) – Eventuali Interventi di adeguamento previsti in autorizzazione. D.D. Città metropolitana di

Torino 1089 del

31/03/2020

Riguarda anche le Autorizzazioni ordinarie contenute nelle AUA.

Facoltà del gestore richiederne proroga, tramite PEC indirizzata alla Città metropolitana di Torino, a condizione che il termine di adeguamento non sia legato a norme nazionali o comunitarie e che la proroga non comporti rischi di impatti negativi sull’ambiente.

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Presentazione del Report Ambientale. 30/06/2020 Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA In caso il riesame dell’AIA sia programmato tra agosto e a settembre, il Report Ambientale può essere presentato contestualmente alla domanda di riesame;
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Attività di autocontrollo delle emissioni in atmosfera o dello scarico che ricadono nel periodo di emergenza sanitaria. 31/12/2020 Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA Resta ferma la necessità di preavviso
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Altri eventuali adempimenti di carattere documentale previsti dall’autorizzazione integrata ambientale. Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA Facoltà del gestore richiederne proroga.
Autorizzazione Integrata Ambientale

(AIA) – Eventuali interventi di adeguamento previsti in autorizzazione.

Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA Facoltà del gestore richiederne proroga se non legati a scadenze dettate da norme di legge e se la realizzazione di tali interventi non comporta rischi di impatti negativi sull’ambiente
ASATECNO S.r.l. è a disposizione per eventuali chiarimenti e assistenza in merito.

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MUD 2020: confermato il modello 2019

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24/12/2018, è confermato e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.

Rimangono, pertanto, immutati rispetto al 2019:

  • Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni:
    1. Comunicazione Rifiuti
    2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
    3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di
      imballaggio.
    4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
    5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
    6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
  • Informazioni da trasmettere.
  • Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall’art. 189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
  • Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.

 

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Classificazione rifiuti: le Linee guida del Servizio Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)

Il SNPA ha diffuso la Delibera 61/2019: “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”, approvata nell’ultima riunione del Consiglio il 27/11/19.

L’obiettivo delle Linee Guida è quello di omogenizzare e uniformare la procedura di classificazione dei rifiuti sul territorio nazionale, ponendosi come strumento di orientamento sia per le autorità pubbliche che per le imprese ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Le Linee Guida si suddividono in quattro capitoli:

  1. Inquadramento normativo, nel quale vengono riportati i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche, descrizione dei criteri di valutazione delle varie caratteristiche di pericolo e della procedura di attribuzione del codice dell’elenco europeo ai sensi della normativa comunitaria;
  1. Definizione di uno schema procedurale per fasi, ai fini dell’attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità del rifiuto; 
  1. Descrizione dell’elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti;
  1. Criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e dei POPs (definizioni e limiti previsti dalla normativa, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e definizione di approcci metodologici, schema decisionale per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo)

 

Scarica la Delibera e le Linee Guida:

https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2019/12/1_Delibera-SNPA-61_2019.pdf

 

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Le novità legislative del mese: Novembre 2019

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AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Legge n. 128 del 02/11/19 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

Contiene, all’interno dell’articolo 14 bis, un’importante disposizione finalizzata a superare la situazione di stallo creatasi dopo una sentenza del Consiglio di Stato che ha, di fatto, comportato il blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per attività di recupero e riciclo dei rifiuti (c.d. End of waste). Ripristina, infatti, la possibilità di rilascio, da parte delle autorità locali competenti, di autorizzazioni “caso per caso”, sulla base dei nuovi criteri europei, prevedendo il controllo a campione delle nuove autorizzazioni rilasciate o rinnovate da parte di ISPRA o delle ARPA competenti delegate. Rimane ferma la possibilità che criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto siano stabiliti da provvedimenti comunitari o nazionali ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, nel qual caso i titolari delle autorizzazioni in essere interessate dovranno chiederne l’aggiornamento entro 180 gg pena la sospensione dell’attività.

 

Dir. CE n. 904 del 12/06/19 – Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Gli obiettivi della direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza dei prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare quello acquatico, e sulla salute umana, e di promuovere un’economia circolare che privilegi prodotti e materiali innovativi e sostenibili, con l’intento primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Gli Stati dell’UE devono:

– adottare misure necessarie alla riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso elencati in parte A dell’allegato (tazze per bevande,  tappi e coperchi, contenitori per alimenti destinati sia al consumo sul posto, sia all’asporto, compresi i contenitori per alimenti fast food)

– vietare, dal 03/07/21, l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati in parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile (bastoncini cotonati, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini, contenitori per alimenti e bevande in PS espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per bevande in PS espanso e relativi tappi e coperchi

– provvedere che, a partire dal 03/07/24 i prodotti di plastica monouso elencati in parte C dell’allegato (es. bottiglie per bevande), i cui tappi e coperchi sono di plastica, possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso

– garantire che, dal 03/07/24 le bottiglie per bevande, di plastica monouso, con una capacità fino a tre litri, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»):

      – contengano almeno il 25 % di plastica riciclata a partire dal 2025

      – contengano almeno il 30 % di plastica riciclata a partire dal 2030

– adottare misure volte a incentivare i consumatori ad adottare un comportamento responsabile, per ridurre la dispersione di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati in parte G dell’allegato (es. contenitori per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto generalmente consumati direttamente dal recipiente compresi i contenitori per alimenti fast food).

 

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021.

 


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Le novità legislative del mese: Ottobre 2019

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AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Circ. Regione Lombardia del 23/09/19 – Indicazioni alle Autorità competenti per una uniforme applicazione delle norme relative alla “cessazione della qualifica del rifiuto” in seguito all’entrata in vigore della l. n. 55/2019

La Regione Lombardia sottolinea che permangono in vigore (ed in attesa di un pronunciamento da parte del Governo) le autorizzazioni “End of waste” in essere (prima del 18/06/19), mentre i procedimenti relativi a nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovranno essere valutati sulla base del nuovo testo dell’art. 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da regolamenti comunitari o da decreti e norme nazionali.

Precisa, inoltre, che le indicazioni fornite restano valide fino ad eventuale diversa posizione espressa dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

 La Legge n. 55/2019, articolo 1, comma 19, disciplina come le autorizzazioni debbano essere rilasciate dalle autorità competenti, senza nulla dire esplicitamente riguardo alle autorizzazioni già in vigore prima del 18/06/2019 (data di entrata in vigore della l. n. 55/2019) sulla base dell’allora vigente art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e dei criteri stabiliti dalla direttiva 2008/98/UE.

 

AMBIENTE – EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.D. Regione Piemonte n. 445 del 12/09/19 – D.Lgs. 3 aprile 20016, n. 152. Modalità di adesione alle autorizzazioni di carattere generale vigenti e adeguamento delle relative disposizioni regionali, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

La Regione Piemonte ha emanato una serie di disposizioni che adeguano il quadro normativo regionale in materia di Autorizzazioni di carattere generale delle emissioni in atmosfera (AVG, ex art. 272, c.2, del D.Lgs. 152/2006) allo stato dell’arte nazionale in materia.

Si tratta di una serie di interventi, in alcuni casi a valere su tutte le AVG ed in altri di carattere puntuale, finalizzati a dare piena attuazione alle novità introdotte dal D.Lgs. 183/2017 (ad es. impianti termici e di climatizzazione).

 


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