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Le novità legislative del mese: Gennaio 2022 (chiusura redazionale 06.02.23)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Vademecum CONAI del 01/02/23 – Vademecum per l’utilizzo dei canali digitali per l’etichettatura ambientale degli imballaggi

Il CONAI, con l’obiettivo di supportare le aziende nell’adozione dei canali digitali per l’etichettatura ambientale, affinché questa sia efficace per i destinatari delle informazioni, ha promosso il Vademecum per l’utilizzo dei canali digitali per l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

La possibilità di comunicare l’etichettatura ambientale degli imballaggi mediante canali digitali è infatti stata prevista nel D.M. n. 360 del 28/09/22, che ha adottato le Linee Guida sull’etichettatura ai sensi dell’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. Le Linee Guida ministeriali indicano che, al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione. Tali canali digitali possono sostituite completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio. Questi strumenti possono essere utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industriali, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei materiali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento.

 

 


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Le novità legislative del mese: Settembre 2020

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                  

D.Lgs. n. 116 del 03/09/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Apporta diverse novità:

– Modificate alcune definizioni (ad es. sono rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, con superamento della casistica dei rifiuti diversi dai domestici).

– Chiarite alcune responsabilità, tra cui, per gli “end of waste”, si afferma che il primo utilizzatore provvede affinchè il materiale soddisfi la normativa delle sostanze chimiche e prodotti collegati.

– Per il conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati per D13, D14 e D15, la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento è ESCLUSA, se oltre alla quarta copia del FIR, si riceve un’attestazione di corretto smaltimento ai sensi del DPR 445/2000.

– Previsti decreti ministeriali per la riorganizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e precompilazione automatica del MUD.

– Esonerati dall’obbligo di tenuta dei Registri di C/S i produttori di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti.

– Conservazione dei registri e dei FIR per tre anni (non più cinque).

– Esenzione FIR per trasporti in conto proprio di rifiuti non pericolosi fino a un massimo di 5 volte/anno e 30 Kg/giorno.

– Obbligo di etichettatura degli imballaggi, per facilitarne riutilizzo.

 

In vigore dal 26 settembre 2020.

Le condizioni da soddisfare in merito al deposito temporaneo restano invariate.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

D.Lgs. n. 121 del 03/09/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Stabilisce, con modifiche e integrazioni all’elenco dei rifiuti ammessi in discarica, il divieto di conferimento in discarica, a partire dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale (criteri ancora da stabilirsi con specifico decreto ministeriale).

In vigore dal 29 settembre 2020.

Modifica il D.Lgs. n 36 del 13/01/03 ed abroga il DM del 27/09/10 ad eccezione dei limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell’articolo 6 che continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.

 

SICUREZZA – Tutela particolari categorie

Circ. Min. n. 13 del 04/09/20 – Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

Chiarisce il concento di fragilità, che va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore, rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

In riferimento all’età, chiarisce che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell’art. 5, c. 3 Legge n. 300/70, afferma che il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Restano ancora differibili, previa valutazione del medico incaricato, anche in relazione all’andamento epidemiologico territoriale:

– la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08)

– la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/08.

 Suggerisce di tendere al ripristino delle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/08, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, nonché tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

È opportuno che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d’aria e che permetta un’adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è inoltre opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

 


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