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Le novità legislative del mese: Novembre 2023 (chiusura redazionale 07.12.23)

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AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

Il Regolamento definisce quando si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Inoltre, modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

I criteri individuati dal Regolamento, applicabili dal 1° gennaio 2024, sono identificati nell’allegato II e relazionati alle attività economiche come, ad esempio, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, trattamento dei rifiuti pericolosi, recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio, decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita, cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.

 

SICUREZZA – INAIL – Gestione infortuni e malattie professionali

DM 10/10/2023 – Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

Il Decreto riporta in allegato le nuove tabelle riviste delle malattie professionali nell’agricoltura e nell’industria. Nel Decreto sono elencate 81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell’industria.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Decreto Direttoriale n. 143 del 06/11/23 – Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008, a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

 

Racc. CE n. 2585 del 06-10-23 – Raccomandazione (UE) 2023/2585 della Commissione, del 6 ottobre 2023, sul miglioramento del tasso di restituzione di telefoni cellulari, tablet e computer portatili usati e di scarto

La Commissione UE raccomanda agli stati membri di attivarsi per incentivare il riutilizzo di dispositivi quali cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., usati e il recupero dei relativi RAEE.

In particolare, la Raccomandazione, al fine di sostenere il passaggio a un’economia circolare, individua una serie di misure che favoriscano il riutilizzo dei dispositivi elettronici funzionanti. Obiettivo della Raccomandazione è anche quello d’incrementare e migliorare la raccolta di RAEE da cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., e favorirne l’avvio al riciclo ovvero il reimpiego dopo operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione.

 Tra le misure individuate: incentivi economici (es. sconti e buoni), utilizzo di servizi postali per la raccolta e il ritiro, promozione di campagne d’informazione.

 

AMBIENTE – Certificazioni di sistema

Decisione CEE/CEEA/CECA n. 2463 del 03/11/23 – Decisione (EU) 2023/2463 della Commissione, del 3 novembre 2023, relativa alla pubblicazione della guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Con la Decisione, l’Unione Europea pubblica una guida per l’utente per aderire al sistema di ecogestione e audit dell’UE” e abroga la precedente Decisione 2013/131/UE.

La nuova Decisione è costituita da una parte introduttiva che spiega il sistema EMAS e i vantaggi per la gestione ambientali da parte di un’organizzi che adotti tale sistema, e da otto sezioni:

– Pianificare e preparare

– Definire la politica ambientale

– Elaborare un programma ambientale

– Istituire e attuare un sistema di gestione ambientale

– Audit interno

– Preparazione della dichiarazione ambientale

– Verifica esterna

– Registrazione nel registro EMAS.

 

AMBIENTE – Certificazioni – Emissioni

ISO 14068-1:2023 – Gestione dei gas a effetto serra e dei cambiamenti climatici e attività correlate – Carbon Neutrality

La nuova ISO è il principale documento riconosciuto a livello internazionale per il raggiungimento della Carbon Neutrality. Uno dei principali obiettivi è quello di aiutare le organizzazioni a raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality in modo affidabile, evitando il greenwashing. Questo documento specifica i principi, i requisiti e le linee guida per raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality attraverso la quantificazione, la riduzione e la compensazione dell’impronta di carbonio. Conformemente alla prassi comune, utilizza il termine “carbonio” per riferirsi a tutti i gas a effetto serra (GHG) in espressioni composte come “carbon neutral”.

È applicabile a un’ampia gamma di soggetti come organizzazioni (comprese aziende, autorità locali e istituzioni finanziarie) e prodotti (beni o servizi, inclusi edifici ed eventi). Non è destinato ad essere utilizzato per i territori (come regioni, paesi, stati o città), compresi i firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) quando comunicano i risultati nazionali ai fini di tale convenzione. Questo documento stabilisce una gerarchia per la neutralità carbonica in cui le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra (dirette e indirette) e i miglioramenti dell’assorbimento dei gas a effetto serra all’interno della catena del valore hanno la priorità sulla compensazione. Include requisiti per gli impegni di neutralità carbonica e la presentazione di dichiarazioni di neutralità carbonica.

 

AMBIENTE – Energia _ Impianti ed apparecchi elettrici

Rettifica (Com.) del 07/11/23 – Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

La rettifica sostituisce nel Regolamento (UE) n. 812/2013 il concetto di dispositivo “commercializzato” con quello di “immesso sul mercato” che, come indicato in diversi regolamenti europei (es. Reg. (UE) n. 765/2008, Reg. (UE) n. 2019/1020, si riferisce alla “prima messa a disposizione del dispositivo sul mercato comunitario”.

 

 

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Le novità legislative del mese: Marzo 2020

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AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

DM 17/01/20 – Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)

Modifica dell’allegato III del D.Lgs. n. 27 del 04/03/14 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le disposizioni prevedono l’introduzione di deroghe al divieto, come ad esempio per il cadmio, e delle deroghe all’uso del piombo in alcuni prodotti.

In vigore dal 01/03/2020.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene personale

Protocollo 14/03/20 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Stipulato tra sindacati e imprese ha come obiettivi la tutela della salute e della sicurezza delle persone che lavorano all’interno delle aziende e quello di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. A tal fine vengono fornite indicazioni operative dirette a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari. La prosecuzione delle attività produttive può essere garantita solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione e le aziende dovranno intervenire in tal senso per la messa in sicurezza del luogo di lavoro. In sintesi, vanno favoriti gli orari di ingresso e uscita scaglionati, va disposta la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o in cui si può operare in smart working. Quanto alle riunioni, se non si può ricorrere ai collegamenti a distanza, la partecipazione va ridotta al minimo, rispettando la distanza tra i dipendenti e garantendo un’adeguata aerazione dei locali.

Richiamato il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il protocollo si articola in 13 punti:

1-INFORMAZIONE

2-MODALITÀ’ DI INGRESSO IN AZIENDA

3-MODALITÀ’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

7-GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

 

SICUREZZA – D.P.I.

DL n. 18 del 17/03/20 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 c.d. “Cura Italia”

Utilizzo DPI: Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

DL n. 18 del 17/03/20 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 c.d. “Cura Italia”

Proroga al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

– Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

– Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli.

– Versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

AMBIENTE – A.I.A.

DD (Lombardia) n. 3430 del 17/03/20 – Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06

In considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 nel territorio di Regione Lombardia, sono state approvate le seguenti misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A:

– differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere alla comunicazione, mediante ’inserimento nell’applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;

– sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.;

– sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Prevenzione Incendi

DM del 10/03/20 – Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Nuove disposizioni tecniche di prevenzione incendi riguardanti gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tali disposizioni si applicano alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti suddetti.

Prevede che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, “laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants – designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte”.

La documentazione relativa alla dichiarazione di conformità di tali impianti dovrà essere comprensiva del manuale d’uso e manutenzione. Quest’ultimo deve essere redatto in lingua italiana a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

In vigore 90 giorni dopo la data di pubblicazione  nella Gazzetta ufficiale.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Nota (Piemonte) classificazione n. 1.60.40 – Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 per la gestione dei rifiuti urbani in relazione all’emergenza. Indicazioni regionali sui DPI utilizzati all’interno delle attività economiche produttive

La Regione Piemonte, a partire dalle considerazioni contenute nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) “COVID-19 n. 3/2020” e, in considerazione della grave situazione di emergenza in essere, ha ritenuto necessario precisare che anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive, per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti.

 


 

Si ricordano, infine, le seguenti proroghe, a seguito dell’emergenza COVID-19:

  • L’INPS con il Messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 ha chiarito che i DURC (documenti di regolarità contributiva) con termine compreso tra 31 gennaio e 15 aprile conservano validità fino al 15 giugno 2020.
  • Il rinnovo delle certificazioni gas serra FGas delle imprese e delle persone fisiche, in scadenza tra il 31/1/2020 e 15/4/2020, è prorogato fino al 15 giugno 2020 (Ministero dell’Ambiente circolare del 23/3/2020).
  • Proroga al 15 aprile 2020 per la rendicontazione dei risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente (comunicazione prevista dall’art. 7 comma 8 del D.Lgs. 102/2014 con scadenza ordinaria annuale al 31 marzo)



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MUD 2020: confermato il modello 2019

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24/12/2018, è confermato e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.

Rimangono, pertanto, immutati rispetto al 2019:

  • Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni:
    1. Comunicazione Rifiuti
    2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
    3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di
      imballaggio.
    4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
    5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
    6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
  • Informazioni da trasmettere.
  • Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall’art. 189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
  • Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.

 

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