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Le novità legislative del mese: Novembre 2023 (chiusura redazionale 07.12.23)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

 

AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

Il Regolamento definisce quando si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Inoltre, modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

I criteri individuati dal Regolamento, applicabili dal 1° gennaio 2024, sono identificati nell’allegato II e relazionati alle attività economiche come, ad esempio, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, trattamento dei rifiuti pericolosi, recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio, decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita, cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.

 

SICUREZZA – INAIL – Gestione infortuni e malattie professionali

DM 10/10/2023 – Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

Il Decreto riporta in allegato le nuove tabelle riviste delle malattie professionali nell’agricoltura e nell’industria. Nel Decreto sono elencate 81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell’industria.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Decreto Direttoriale n. 143 del 06/11/23 – Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008, a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

 

Racc. CE n. 2585 del 06-10-23 – Raccomandazione (UE) 2023/2585 della Commissione, del 6 ottobre 2023, sul miglioramento del tasso di restituzione di telefoni cellulari, tablet e computer portatili usati e di scarto

La Commissione UE raccomanda agli stati membri di attivarsi per incentivare il riutilizzo di dispositivi quali cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., usati e il recupero dei relativi RAEE.

In particolare, la Raccomandazione, al fine di sostenere il passaggio a un’economia circolare, individua una serie di misure che favoriscano il riutilizzo dei dispositivi elettronici funzionanti. Obiettivo della Raccomandazione è anche quello d’incrementare e migliorare la raccolta di RAEE da cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., e favorirne l’avvio al riciclo ovvero il reimpiego dopo operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione.

 Tra le misure individuate: incentivi economici (es. sconti e buoni), utilizzo di servizi postali per la raccolta e il ritiro, promozione di campagne d’informazione.

 

AMBIENTE – Certificazioni di sistema

Decisione CEE/CEEA/CECA n. 2463 del 03/11/23 – Decisione (EU) 2023/2463 della Commissione, del 3 novembre 2023, relativa alla pubblicazione della guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Con la Decisione, l’Unione Europea pubblica una guida per l’utente per aderire al sistema di ecogestione e audit dell’UE” e abroga la precedente Decisione 2013/131/UE.

La nuova Decisione è costituita da una parte introduttiva che spiega il sistema EMAS e i vantaggi per la gestione ambientali da parte di un’organizzi che adotti tale sistema, e da otto sezioni:

– Pianificare e preparare

– Definire la politica ambientale

– Elaborare un programma ambientale

– Istituire e attuare un sistema di gestione ambientale

– Audit interno

– Preparazione della dichiarazione ambientale

– Verifica esterna

– Registrazione nel registro EMAS.

 

AMBIENTE – Certificazioni – Emissioni

ISO 14068-1:2023 – Gestione dei gas a effetto serra e dei cambiamenti climatici e attività correlate – Carbon Neutrality

La nuova ISO è il principale documento riconosciuto a livello internazionale per il raggiungimento della Carbon Neutrality. Uno dei principali obiettivi è quello di aiutare le organizzazioni a raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality in modo affidabile, evitando il greenwashing. Questo documento specifica i principi, i requisiti e le linee guida per raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality attraverso la quantificazione, la riduzione e la compensazione dell’impronta di carbonio. Conformemente alla prassi comune, utilizza il termine “carbonio” per riferirsi a tutti i gas a effetto serra (GHG) in espressioni composte come “carbon neutral”.

È applicabile a un’ampia gamma di soggetti come organizzazioni (comprese aziende, autorità locali e istituzioni finanziarie) e prodotti (beni o servizi, inclusi edifici ed eventi). Non è destinato ad essere utilizzato per i territori (come regioni, paesi, stati o città), compresi i firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) quando comunicano i risultati nazionali ai fini di tale convenzione. Questo documento stabilisce una gerarchia per la neutralità carbonica in cui le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra (dirette e indirette) e i miglioramenti dell’assorbimento dei gas a effetto serra all’interno della catena del valore hanno la priorità sulla compensazione. Include requisiti per gli impegni di neutralità carbonica e la presentazione di dichiarazioni di neutralità carbonica.

 

AMBIENTE – Energia _ Impianti ed apparecchi elettrici

Rettifica (Com.) del 07/11/23 – Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

La rettifica sostituisce nel Regolamento (UE) n. 812/2013 il concetto di dispositivo “commercializzato” con quello di “immesso sul mercato” che, come indicato in diversi regolamenti europei (es. Reg. (UE) n. 765/2008, Reg. (UE) n. 2019/1020, si riferisce alla “prima messa a disposizione del dispositivo sul mercato comunitario”.

 

 

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