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Le novità legislative del mese: Gennaio 2024 (chiusura redazionale 05.02.24)

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AMBIENTE – Energia

Reg. (UE) 2024/223 del 22/12/23 – Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio, del 22 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

Le modifiche apportate al regolamento (UE) 2022/2577 hanno lo scopo accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare accelerano la procedura autorizzativa delle energie rinnovabili e dei relativi progetti di infrastruttura di rete o che hanno il potenziale notevole in tal senso

Il regolamento si applica ora a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientri nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Tale articolo, anch’esso modificato, stabilisce un termine non superiore a sei mesi per la conclusione della procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile che determini un aumento della capacità, comprese le autorizzazioni all’ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete e comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie.

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Regolamento “Critical Raw Materials Act” CRMA – REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.

Novità in tema di sostenibilità ambientale. Il 12 dicembre 2023 il Parlamento Ue ha dato il via libera al regolamento che crea un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (Critical raw materials act – CRMA).

Le materie prime critiche (CRM – Critical Raw Materials) sono quei materiali di strategica importanza economica, determinanti per la produzione di una vasta gamma di beni e applicazioni, e particolarmente rilevanti per la transizione ecologica (vengono utilizzate per esempio nelle turbine eoliche, nei pannelli fotovoltaici e nelle batterie); tali materiali sono, tuttavia, caratterizzati anche da un alto rischio di fornitura. Con questa normativa europea l’Europa punta, quindi, a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie fondamentali per numerose attività industriali, e a ridurre notevolmente la dipendenza dell’UE dalle importazioni da singoli Paesi fornitori.

In particolare, il documento prevede:

  • una capacità europea estrattiva tale da consentire l’estrazione di minerali necessari a coprire almeno il 10% del consumo annuo di materie prime strategiche;
  • una capacità di trasformazione che riesca a consentire la copertura di almeno il 40% del consumo annuo di CRM;
  • una capacità di riciclaggio da consentire la copertura di almeno il 25% del consumo annuo di materie prime strategiche,
  • una diversificazione delle importazioni di tali materie prime per garantire che, entro il 2030, il consumo annuo UE di ciascuna materia prima strategica possa contare sulle importazioni da diversi paesi terzi, nessuno dei quali copra più del 65% del consumo annuo.

 

Non ancora definitivamente approvato.

 

ECHA CHEM – ECHA CHEMICALS DATABASE

ECHA CHEM è il nuovo database pubblico delle sostanze chimiche dell’ECHA lanciato il 30 gennaio 2024. Inizialmente conterrà i dati che le aziende hanno presentato nelle loro registrazioni REACH (le oltre 100.000 registrazioni REACH). Nei prossimi anni, l’ECHA trasferirà gradualmente i dati che dovrà rendere disponibili al pubblico dall’attuale database Search for chemicals (oggi contiene informazioni su oltre 360.000 sostanze chimiche) all’ECHA CHEM.

Nel corso di quest’anno, il database verrà ampliato con l’inventario riprogettato delle classificazioni e delle etichettature (C&L Inventory), seguito dalla prima serie di elenchi normativi.

Durante la transizione, gli utenti potrebbero dover consultare sia l’ECHA CHEM che la piattaforma precedente che si trovano entrambe nella pagina web dell’ECHA https://echa.europa.eu/information-on-chemicals.

Come supporto durante questa transizione, ECHA nella pagina web https://echa.europa.eu/echa-chem raccoglierà informazioni pratiche sul progressivo trasferimento dei dati a ECHA CHEM. In questa pagina si potranno trovare le informazioni sulle versioni passate e future di ECHA CHEM, i diversi tipi di documentazione di supporto come webinar e Q&As, nonché un semplice tutorial che aiuterà a capire dove si potranno trovare le informazioni.

L’ECHA CHEM consente all’Agenzia di gestire meglio la crescente diversità e volume di dati, sfruttando al tempo stesso i progressi tecnologici.

 

“La sequenza temporale della transizione delle informazioni all’ECHA CHEM:

30 gennaio 2024 – Launch with REACH registration data

Maggio 2024 – REACH registration data alignment wit latest IUCLID format

Q3 2024 – Revised Classification and labelling inventory

Q4 2024 – First set of regulatory processes and obligation list”

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Guida CONAI 2024 – Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale

Premesso che:

  • in base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi
  • per produttori si intendono i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti
  • per utilizzatori si intendono gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione)
  • l’articolo 221 prevede che i Produttori aderiscano a uno dei Consorzi di Filiera (di cui all’art. 223 del medesimo decreto). In alternativa, i Produttori possono “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio” o “mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi […]”
  • il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”
  • la Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale è uno strumento operativo redatto da CONAI che illustra le procedure consortili previste per i diversi soggetti interessati, insieme alle definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative.

Le principali novità della Guida 2024 sono:

  • continua la fase sperimentale del progetto relativo alla nuova modalità dichiarativa semplificata del Contributo, che si basa sui dati desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche emesse dai consorziati che effettuano “prime cessioni di imballaggi”.
  • Variazione del Contributo Ambientale CONAI per i materiali alluminio, carta, legno, plastica e plastica biodegradabile e compostabile.
  • Aggiornamento delle procedure di applicazione, esposizione in fattura e dichiarazione del Contributo Ambientale.
  • Aggiornamento delle procedure di rimborso/esenzione dal Contributo Ambientale per attività di esportazione.

 

SICUREZZA – Luoghi di Lavoro

N.Min. 24-01-24, n. 694 – Nota Ministeriale sul DPR n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, evidenziando che il suddetto obbligo vale per tutte le tipologie di azienda e quindi anche per i lavoratori autonomi, soprattutto in termini di sorveglianza sanitaria. Inoltre, chiarisce che il requisito della presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Inoltre chiarisce che “qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali (diverse da subordinato a tempo indeterminato), allora l’impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. Tali certificazioni, ovviamente, potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto. “

 

AMBIENTE – Suolo e sottosuolo

DGR (Lazio) n. 3 del 04/01/24 – Revoca della DGR 296/2019 e approvazione delle nuove Linee Guida “Bonifica di siti contaminati” – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.

Approva:

  • il documento “Bonifica di siti contaminati – Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Parte IV Titolo V, e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i., e la relativa modulistica, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  • lo schema di convenzione tra ARPA Lazio e le Province, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

 

SICUREZZA – INAIL Gestione infortuni e malattie professionali

DM 15/11/23 – Aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali.

A

Pubblicato in G.U. n. 12 del 13 gennaio, aggiorna l’elenco delle malattie professionali per le quali sorge l’obbligo di denuncia da parte del medico che le accerta. Il decreto recepisce quanto previsto dall’art. 139 del T.U. INAIL (Dpr n. 1124/1965), il quale prevede – inoltre -, in caso di inadempimento, la sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda.

L’elenco, in allegato al documento, è suddiviso in tre liste:

  • Lista I: Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
  • Lista II: Malattie la cui origine lavorativa è di limitata possibilità;
  • Lista III: Malattie la cui origine lavorativa è possibile.

Ricordiamo che la malattia professionale rappresenta la conseguenza di una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull’organismo del lavoratore riconducibile al fatto che la malattia sia stata contratta nell’esercizio e proprio a causa dell’attività lavorativa svolta dal soggetto.

 

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Le novità legislative del mese: Novembre 2023 (chiusura redazionale 07.12.23)

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AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

Il Regolamento definisce quando si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Inoltre, modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

I criteri individuati dal Regolamento, applicabili dal 1° gennaio 2024, sono identificati nell’allegato II e relazionati alle attività economiche come, ad esempio, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, trattamento dei rifiuti pericolosi, recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio, decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita, cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.

 

SICUREZZA – INAIL – Gestione infortuni e malattie professionali

DM 10/10/2023 – Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

Il Decreto riporta in allegato le nuove tabelle riviste delle malattie professionali nell’agricoltura e nell’industria. Nel Decreto sono elencate 81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell’industria.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Decreto Direttoriale n. 143 del 06/11/23 – Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008, a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

 

Racc. CE n. 2585 del 06-10-23 – Raccomandazione (UE) 2023/2585 della Commissione, del 6 ottobre 2023, sul miglioramento del tasso di restituzione di telefoni cellulari, tablet e computer portatili usati e di scarto

La Commissione UE raccomanda agli stati membri di attivarsi per incentivare il riutilizzo di dispositivi quali cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., usati e il recupero dei relativi RAEE.

In particolare, la Raccomandazione, al fine di sostenere il passaggio a un’economia circolare, individua una serie di misure che favoriscano il riutilizzo dei dispositivi elettronici funzionanti. Obiettivo della Raccomandazione è anche quello d’incrementare e migliorare la raccolta di RAEE da cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., e favorirne l’avvio al riciclo ovvero il reimpiego dopo operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione.

 Tra le misure individuate: incentivi economici (es. sconti e buoni), utilizzo di servizi postali per la raccolta e il ritiro, promozione di campagne d’informazione.

 

AMBIENTE – Certificazioni di sistema

Decisione CEE/CEEA/CECA n. 2463 del 03/11/23 – Decisione (EU) 2023/2463 della Commissione, del 3 novembre 2023, relativa alla pubblicazione della guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Con la Decisione, l’Unione Europea pubblica una guida per l’utente per aderire al sistema di ecogestione e audit dell’UE” e abroga la precedente Decisione 2013/131/UE.

La nuova Decisione è costituita da una parte introduttiva che spiega il sistema EMAS e i vantaggi per la gestione ambientali da parte di un’organizzi che adotti tale sistema, e da otto sezioni:

– Pianificare e preparare

– Definire la politica ambientale

– Elaborare un programma ambientale

– Istituire e attuare un sistema di gestione ambientale

– Audit interno

– Preparazione della dichiarazione ambientale

– Verifica esterna

– Registrazione nel registro EMAS.

 

AMBIENTE – Certificazioni – Emissioni

ISO 14068-1:2023 – Gestione dei gas a effetto serra e dei cambiamenti climatici e attività correlate – Carbon Neutrality

La nuova ISO è il principale documento riconosciuto a livello internazionale per il raggiungimento della Carbon Neutrality. Uno dei principali obiettivi è quello di aiutare le organizzazioni a raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality in modo affidabile, evitando il greenwashing. Questo documento specifica i principi, i requisiti e le linee guida per raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality attraverso la quantificazione, la riduzione e la compensazione dell’impronta di carbonio. Conformemente alla prassi comune, utilizza il termine “carbonio” per riferirsi a tutti i gas a effetto serra (GHG) in espressioni composte come “carbon neutral”.

È applicabile a un’ampia gamma di soggetti come organizzazioni (comprese aziende, autorità locali e istituzioni finanziarie) e prodotti (beni o servizi, inclusi edifici ed eventi). Non è destinato ad essere utilizzato per i territori (come regioni, paesi, stati o città), compresi i firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) quando comunicano i risultati nazionali ai fini di tale convenzione. Questo documento stabilisce una gerarchia per la neutralità carbonica in cui le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra (dirette e indirette) e i miglioramenti dell’assorbimento dei gas a effetto serra all’interno della catena del valore hanno la priorità sulla compensazione. Include requisiti per gli impegni di neutralità carbonica e la presentazione di dichiarazioni di neutralità carbonica.

 

AMBIENTE – Energia _ Impianti ed apparecchi elettrici

Rettifica (Com.) del 07/11/23 – Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

La rettifica sostituisce nel Regolamento (UE) n. 812/2013 il concetto di dispositivo “commercializzato” con quello di “immesso sul mercato” che, come indicato in diversi regolamenti europei (es. Reg. (UE) n. 765/2008, Reg. (UE) n. 2019/1020, si riferisce alla “prima messa a disposizione del dispositivo sul mercato comunitario”.

 

 

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