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Le novità legislative del mese: Gennaio 2024 (chiusura redazionale 05.02.24)

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AMBIENTE – Energia

Reg. (UE) 2024/223 del 22/12/23 – Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio, del 22 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

Le modifiche apportate al regolamento (UE) 2022/2577 hanno lo scopo accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare accelerano la procedura autorizzativa delle energie rinnovabili e dei relativi progetti di infrastruttura di rete o che hanno il potenziale notevole in tal senso

Il regolamento si applica ora a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientri nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Tale articolo, anch’esso modificato, stabilisce un termine non superiore a sei mesi per la conclusione della procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile che determini un aumento della capacità, comprese le autorizzazioni all’ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete e comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie.

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Regolamento “Critical Raw Materials Act” CRMA – REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.

Novità in tema di sostenibilità ambientale. Il 12 dicembre 2023 il Parlamento Ue ha dato il via libera al regolamento che crea un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (Critical raw materials act – CRMA).

Le materie prime critiche (CRM – Critical Raw Materials) sono quei materiali di strategica importanza economica, determinanti per la produzione di una vasta gamma di beni e applicazioni, e particolarmente rilevanti per la transizione ecologica (vengono utilizzate per esempio nelle turbine eoliche, nei pannelli fotovoltaici e nelle batterie); tali materiali sono, tuttavia, caratterizzati anche da un alto rischio di fornitura. Con questa normativa europea l’Europa punta, quindi, a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie fondamentali per numerose attività industriali, e a ridurre notevolmente la dipendenza dell’UE dalle importazioni da singoli Paesi fornitori.

In particolare, il documento prevede:

  • una capacità europea estrattiva tale da consentire l’estrazione di minerali necessari a coprire almeno il 10% del consumo annuo di materie prime strategiche;
  • una capacità di trasformazione che riesca a consentire la copertura di almeno il 40% del consumo annuo di CRM;
  • una capacità di riciclaggio da consentire la copertura di almeno il 25% del consumo annuo di materie prime strategiche,
  • una diversificazione delle importazioni di tali materie prime per garantire che, entro il 2030, il consumo annuo UE di ciascuna materia prima strategica possa contare sulle importazioni da diversi paesi terzi, nessuno dei quali copra più del 65% del consumo annuo.

 

Non ancora definitivamente approvato.

 

ECHA CHEM – ECHA CHEMICALS DATABASE

ECHA CHEM è il nuovo database pubblico delle sostanze chimiche dell’ECHA lanciato il 30 gennaio 2024. Inizialmente conterrà i dati che le aziende hanno presentato nelle loro registrazioni REACH (le oltre 100.000 registrazioni REACH). Nei prossimi anni, l’ECHA trasferirà gradualmente i dati che dovrà rendere disponibili al pubblico dall’attuale database Search for chemicals (oggi contiene informazioni su oltre 360.000 sostanze chimiche) all’ECHA CHEM.

Nel corso di quest’anno, il database verrà ampliato con l’inventario riprogettato delle classificazioni e delle etichettature (C&L Inventory), seguito dalla prima serie di elenchi normativi.

Durante la transizione, gli utenti potrebbero dover consultare sia l’ECHA CHEM che la piattaforma precedente che si trovano entrambe nella pagina web dell’ECHA https://echa.europa.eu/information-on-chemicals.

Come supporto durante questa transizione, ECHA nella pagina web https://echa.europa.eu/echa-chem raccoglierà informazioni pratiche sul progressivo trasferimento dei dati a ECHA CHEM. In questa pagina si potranno trovare le informazioni sulle versioni passate e future di ECHA CHEM, i diversi tipi di documentazione di supporto come webinar e Q&As, nonché un semplice tutorial che aiuterà a capire dove si potranno trovare le informazioni.

L’ECHA CHEM consente all’Agenzia di gestire meglio la crescente diversità e volume di dati, sfruttando al tempo stesso i progressi tecnologici.

 

“La sequenza temporale della transizione delle informazioni all’ECHA CHEM:

30 gennaio 2024 – Launch with REACH registration data

Maggio 2024 – REACH registration data alignment wit latest IUCLID format

Q3 2024 – Revised Classification and labelling inventory

Q4 2024 – First set of regulatory processes and obligation list”

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Guida CONAI 2024 – Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale

Premesso che:

  • in base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi
  • per produttori si intendono i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti
  • per utilizzatori si intendono gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione)
  • l’articolo 221 prevede che i Produttori aderiscano a uno dei Consorzi di Filiera (di cui all’art. 223 del medesimo decreto). In alternativa, i Produttori possono “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio” o “mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi […]”
  • il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”
  • la Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale è uno strumento operativo redatto da CONAI che illustra le procedure consortili previste per i diversi soggetti interessati, insieme alle definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative.

Le principali novità della Guida 2024 sono:

  • continua la fase sperimentale del progetto relativo alla nuova modalità dichiarativa semplificata del Contributo, che si basa sui dati desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche emesse dai consorziati che effettuano “prime cessioni di imballaggi”.
  • Variazione del Contributo Ambientale CONAI per i materiali alluminio, carta, legno, plastica e plastica biodegradabile e compostabile.
  • Aggiornamento delle procedure di applicazione, esposizione in fattura e dichiarazione del Contributo Ambientale.
  • Aggiornamento delle procedure di rimborso/esenzione dal Contributo Ambientale per attività di esportazione.

 

SICUREZZA – Luoghi di Lavoro

N.Min. 24-01-24, n. 694 – Nota Ministeriale sul DPR n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, evidenziando che il suddetto obbligo vale per tutte le tipologie di azienda e quindi anche per i lavoratori autonomi, soprattutto in termini di sorveglianza sanitaria. Inoltre, chiarisce che il requisito della presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Inoltre chiarisce che “qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali (diverse da subordinato a tempo indeterminato), allora l’impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. Tali certificazioni, ovviamente, potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto. “

 

AMBIENTE – Suolo e sottosuolo

DGR (Lazio) n. 3 del 04/01/24 – Revoca della DGR 296/2019 e approvazione delle nuove Linee Guida “Bonifica di siti contaminati” – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.

Approva:

  • il documento “Bonifica di siti contaminati – Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Parte IV Titolo V, e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i., e la relativa modulistica, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  • lo schema di convenzione tra ARPA Lazio e le Province, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

 

SICUREZZA – INAIL Gestione infortuni e malattie professionali

DM 15/11/23 – Aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali.

A

Pubblicato in G.U. n. 12 del 13 gennaio, aggiorna l’elenco delle malattie professionali per le quali sorge l’obbligo di denuncia da parte del medico che le accerta. Il decreto recepisce quanto previsto dall’art. 139 del T.U. INAIL (Dpr n. 1124/1965), il quale prevede – inoltre -, in caso di inadempimento, la sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda.

L’elenco, in allegato al documento, è suddiviso in tre liste:

  • Lista I: Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
  • Lista II: Malattie la cui origine lavorativa è di limitata possibilità;
  • Lista III: Malattie la cui origine lavorativa è possibile.

Ricordiamo che la malattia professionale rappresenta la conseguenza di una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull’organismo del lavoratore riconducibile al fatto che la malattia sia stata contratta nell’esercizio e proprio a causa dell’attività lavorativa svolta dal soggetto.

 

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Le novità legislative del mese: Aprile 2022 (chiusura redazionale 05.05.23)

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AMBIENTE – Acque

DL n. 39 del 14/04/23 – Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”, il c.d. “decreto siccità.

Introduce specifiche misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche, prevedendo, tra le altre, l’istituzione della cabina di regia e la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Il decreto si occupa, poi, del riutilizzo di acque reflue, fanghi di depurazione, acque meteoriche e dissalatori.

Previste anche misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua.

In vigore dal 15/04/23.

 

D.Lgs. n. 18 del 23/02/23 – Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Composto da 26 articoli e 9 allegati, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano con l’obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano e di migliorarne l’accesso. Nell’art. 6 sono individuati gli obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio; negli articoli successivi vengono presi in considerazione la valutazione e gestione del rischio:

– delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano;

– del sistema di fornitura idro-potabile;

– dei sistemi di distribuzione idrica interni.

Sono indicati i requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano e i requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque (di questi ultimi si occupa in particolare l’allegato IX). I controlli, volti a verificare la qualità delle acque, si articolano in controlli esterni (svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza) ed interni (svolti dal gestore idro-potabile che si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi).

I gestori idrici della distribuzione interna devono effettuare, per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari che deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.

Per tali finalità i gestori della distribuzione idrica interna:

a) dimostrano su richiesta dell’autorità sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’edificio;

b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi sei anni.

Abroga il D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

DGR (Piemonte) n. 10-6722 del 11/04/23 – Decreto legislativo 152/2006, articolo 184 bis. Legge regionale 44/2000 articolo 49 comma 1 lettera b). Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. n. 253-2215 del 1 gennaio 2018. Approvazione delle “Linee guida regionali a supporto dell’applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006. Costituzione del “Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti”.

Con le Linee guida sono definiti:

– le modalità operative del “Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti (GLS)”, che ha una valenza regionale e rappresenta uno strumento di condivisione e approfondimento per un costante supporto tecnico agli operatori,

– i contenuti generali che devono riportare le schede tecniche predisposte dal Gruppo di lavoro a supporto degli operatori per individuare, caso per caso, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi e svilupperanno gli aspetti tecnici e gestionali.

Gli obiettivi principali sono:

– ridurre la produzione dei rifiuti “spingendo” la filiera dei sottoprodotti, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse del territorio;

– facilitare l’incontro tra l’offerta e la domanda, al fine di perseguire i principi della corretta gestione dei rifiuti, che si basano prioritariamente sulla prevenzione della loro produzione, nonché concretizzare l’avvio di un’economia circolare che porti alla valorizzazione dei materiali, per ridurre l’impatto sulle risorse naturali;

– favorire e rendere più agevole l’applicazione concreta della disciplina dei sottoprodotti attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche con il tramite del GLS.

Le schede tecniche generali elaborate dal GDL Sottoprodotti ed approvate dal Settore Servizi Ambientali della Regione Piemonte con determinazione dirigenziale saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sui siti istituzionali dei partecipanti al GDL Sottoprodotti in una pagina internet dedicata e divulgati da parte delle associazioni di categoria ai loro associati.

 

DGR (Lombardia) n. XII/134 del 12/04/23 – Approvazione linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi.

Approvate le linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi. Forniscono indicazioni alle Autorità competenti per l’autorizzazione «caso per caso» della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) delle terre di fonderia di metalli non ferrosi.

Viene precisato che esse sostituiscono di fatto il parere di ARPA previsto dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto delle terre di fonderia in oggetto, e che per quanto riguarda la gestione come sottoprodotto,« le linee guida possono essere uno strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006».

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Guida INAIL 2023 – Agenti Chimici Pericolosi – Istruzioni ad uso dei lavoratori.

L’Inail ha aggiornato la guida “Agenti chimici pericolosi – Istruzioni ad uso dei lavoratori”. L’opuscolo contiene una sintesi dei regolamenti REACH (1907/2006/CE) , CLP (1272/2008/CE), SDS (2020/878/UE) e fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i DPI (Dispositivi di protezione individuale), la segnaletica di sicurezza, l’informazione, formazione e la sorveglianza sanitaria.

 

AMBIENTE – Suolo e sottosuolo – Bonifiche

DM n. 45 del 26/01/23 – Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.

Disciplina le categorie di interventi nei siti contaminati che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.

Distingue, infatti, tra interventi nei siti di interesse nazionale (Sin) oggetto di bonifica e gli interventi senza obbligo di preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente (c.d. interventi “semplificati”).

E’ composto di dodici articoli ed un allegato e prevede tra le altre che i compiti di vigilanza e controllo stabiliti e le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni siano esercitate dalla provincia e dall’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

In vigore dal 11/05/23.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera

DGR (Lombardia) n. XII/99 del 03/04/23 – Ulteriori determinazioni in merito alla messa a disposizione dell’applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell’art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Legge di semplificazione 2020”, della D.G.R. XI/4107 del 21 dicembre 2020 e della D.G.R. XI/5058 del 19 luglio 2021.

La Lombardia ha disposto l’obbligo della gestione e presentazione telematica delle istanze AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) mediante l’applicativo regionale.

In particolare, la delibera prevede che l’utilizzo dell’applicativo diverrà vincolante per le istanze di rilascio, riesame e modifica sostanziale delle AIA relative alle installazioni di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di Milano localizzate su tutto il territorio regionale, con le seguenti tempistiche:

– a partire dal 1° luglio 2023 per le installazioni dei settori industriale e di gestione rifiuti (tutti i codici IPPC eccetto il 6.6):

–  a partire dal 1° gennaio 2024 per le installazioni del settore zootecnico (codice IPPC 6.6);

Il documento specifica che fino alle suddette date l’applicativo in questione continuerà ad essere disponibile in modalità non vincolante.

 

Reg. CE n. 857 del 19/04/23 – Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999.

Nuove regole per la riduzione vincolante delle emissioni di gas serra degli Stati membri. Il Regolamento modifica, infatti, quello 2018/842 (relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi), e quello 2018/1999. La necessità di agire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sta diventando sempre più urgente e il provvedimento appena varato dall’esecutivo europeo innalza l’obiettivo fissato di riduzione, da raggiungersi entro il 2030, dal 30% al 40% delle emissioni prodotte nel 2005. Si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC “energia”, “processi industriali e uso dei prodotti”, “agricoltura” e “rifiuti”, «escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività “trasporto marittimo” e dalle attività ivi elencate ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva».

In vigore dal 16/05/23.

 

 


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