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Le novità legislative del mese: Novembre 2023 (chiusura redazionale 07.12.23)

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AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

Il Regolamento definisce quando si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Inoltre, modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

I criteri individuati dal Regolamento, applicabili dal 1° gennaio 2024, sono identificati nell’allegato II e relazionati alle attività economiche come, ad esempio, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, trattamento dei rifiuti pericolosi, recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio, decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita, cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.

 

SICUREZZA – INAIL – Gestione infortuni e malattie professionali

DM 10/10/2023 – Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

Il Decreto riporta in allegato le nuove tabelle riviste delle malattie professionali nell’agricoltura e nell’industria. Nel Decreto sono elencate 81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell’industria.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Decreto Direttoriale n. 143 del 06/11/23 – Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008, a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

 

Racc. CE n. 2585 del 06-10-23 – Raccomandazione (UE) 2023/2585 della Commissione, del 6 ottobre 2023, sul miglioramento del tasso di restituzione di telefoni cellulari, tablet e computer portatili usati e di scarto

La Commissione UE raccomanda agli stati membri di attivarsi per incentivare il riutilizzo di dispositivi quali cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., usati e il recupero dei relativi RAEE.

In particolare, la Raccomandazione, al fine di sostenere il passaggio a un’economia circolare, individua una serie di misure che favoriscano il riutilizzo dei dispositivi elettronici funzionanti. Obiettivo della Raccomandazione è anche quello d’incrementare e migliorare la raccolta di RAEE da cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., e favorirne l’avvio al riciclo ovvero il reimpiego dopo operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione.

 Tra le misure individuate: incentivi economici (es. sconti e buoni), utilizzo di servizi postali per la raccolta e il ritiro, promozione di campagne d’informazione.

 

AMBIENTE – Certificazioni di sistema

Decisione CEE/CEEA/CECA n. 2463 del 03/11/23 – Decisione (EU) 2023/2463 della Commissione, del 3 novembre 2023, relativa alla pubblicazione della guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Con la Decisione, l’Unione Europea pubblica una guida per l’utente per aderire al sistema di ecogestione e audit dell’UE” e abroga la precedente Decisione 2013/131/UE.

La nuova Decisione è costituita da una parte introduttiva che spiega il sistema EMAS e i vantaggi per la gestione ambientali da parte di un’organizzi che adotti tale sistema, e da otto sezioni:

– Pianificare e preparare

– Definire la politica ambientale

– Elaborare un programma ambientale

– Istituire e attuare un sistema di gestione ambientale

– Audit interno

– Preparazione della dichiarazione ambientale

– Verifica esterna

– Registrazione nel registro EMAS.

 

AMBIENTE – Certificazioni – Emissioni

ISO 14068-1:2023 – Gestione dei gas a effetto serra e dei cambiamenti climatici e attività correlate – Carbon Neutrality

La nuova ISO è il principale documento riconosciuto a livello internazionale per il raggiungimento della Carbon Neutrality. Uno dei principali obiettivi è quello di aiutare le organizzazioni a raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality in modo affidabile, evitando il greenwashing. Questo documento specifica i principi, i requisiti e le linee guida per raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality attraverso la quantificazione, la riduzione e la compensazione dell’impronta di carbonio. Conformemente alla prassi comune, utilizza il termine “carbonio” per riferirsi a tutti i gas a effetto serra (GHG) in espressioni composte come “carbon neutral”.

È applicabile a un’ampia gamma di soggetti come organizzazioni (comprese aziende, autorità locali e istituzioni finanziarie) e prodotti (beni o servizi, inclusi edifici ed eventi). Non è destinato ad essere utilizzato per i territori (come regioni, paesi, stati o città), compresi i firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) quando comunicano i risultati nazionali ai fini di tale convenzione. Questo documento stabilisce una gerarchia per la neutralità carbonica in cui le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra (dirette e indirette) e i miglioramenti dell’assorbimento dei gas a effetto serra all’interno della catena del valore hanno la priorità sulla compensazione. Include requisiti per gli impegni di neutralità carbonica e la presentazione di dichiarazioni di neutralità carbonica.

 

AMBIENTE – Energia _ Impianti ed apparecchi elettrici

Rettifica (Com.) del 07/11/23 – Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

La rettifica sostituisce nel Regolamento (UE) n. 812/2013 il concetto di dispositivo “commercializzato” con quello di “immesso sul mercato” che, come indicato in diversi regolamenti europei (es. Reg. (UE) n. 765/2008, Reg. (UE) n. 2019/1020, si riferisce alla “prima messa a disposizione del dispositivo sul mercato comunitario”.

 

 

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Le novità legislative del mese: Luglio 2023 (chiusura redazionale 09.08.23)

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SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti

Rettifica (com.) del 04/07/23 – Rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio

Sarà applicabile dal 20 gennaio 2027 (anziché 14 gennaio) il regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 73/361/CEE.

Sulla Gazzetta n. L169 dello scorso 4 luglio è comparsa, infatti, una rettifica del nuovo “Regolamento macchine” da parte dell’Ue.

Il differimento dei termini non riguarda solo il calendario di efficacia dell’intero regolamento ma l’applicazione anche di specifiche disposizioni elencate nell’art. 54 del documento.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Gas serra e ozono lesivi

Dec. CE n. 1575/2023 del 27/07/23 – Decisione (UE) 2023/1575 della Commissione del 27 luglio 2023 relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE

Stabilisce in 1 386 051 745 l’ammontare per il 2024 delle quote che rientrano nel sistema di scambio delle emissioni (ETS) dei gas a effetto serra nell’Unione Europea (di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE).

 

AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

Reg. CE n. 1542/2023 del 12/07/23 – Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE

Stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Fornisce, inoltre, requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione; impone obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Indica, infine, i requisiti per gli appalti pubblici verdi, riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

Il Capo IX istituisce, per tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici, la loro registrazione in formato elettronico («passaporto della batteria»), come mezzo di scambio di informazioni e di tracciabilità dei dispositivi, dalla loro origine al loro trattamento, riciclaggio e recupero.

 

Si applica dal 18/02/24 a tutte le categorie di batterie (portatili, per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione – batterie per autoveicoli, per mezzi di trasporto leggeri, per veicoli elettrici, industriali), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

L’obbligo di possesso del “passaporto” decorre dal 18/02/27.

 

Reg. UE n. 1464/2023 del 14/07/23 – Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide

Apporta modifiche ai limiti di emissione previsti per la formaldeide, già richiamati nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). La Commissione UE ha ritenuto appropriati e affrontabili per l’industria a livello Europeo nuovi limiti nell’aria in ambienti chiusi e all’interno dei veicoli stradali di 0,062 mg/m3 per gli articoli a base di legno e i mobili e il valore limite di 0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli

Il Regolamento inoltre dispone:

– divieto di immissione sul mercato di mobili e articoli a base di legno che non rispettano il limite di formaldeide di 0,062 mg/m3 dal 26 agosto 2026;

– divieto di immissione sul mercato per tutti gli altri articoli che rilasciano formaldeide di 0,080 mg/m3 con decorrenza 6 agosto 2027.

Tali nuovi limiti modificano dunque il contenuto dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ma NON si applicano:

– agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;

– agli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;

– agli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;

– agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004.

 

SICUREZZA – Movimentazione Manuale dei Carichi

Determinazione del Dirigente (Lazio) n. G09729 del 14/07/23 – Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025 approvato con DGR 970 del 21/12/2021-Programma predefinito PP8 “Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro”. Approvazione dei Vademecum: “La prevenzione del rischio dell’apparato muscolo scheletrico”, “La prevenzione del rischio stress lavoro correlato”

E’ approvato il Vademecum “La prevenzione del rischio dell’apparato muscolo scheletrico”, che è allegato alla Determinazione stessa. Rivolto a Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, Medici Competenti, RLS/RLST, Consulenti, allo scopo di fornire gli elementi fondamentali per la corretta gestione del rischio per patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, può essere considerato uno strumento a supporto di valutazioni e analisi, la cui validità è formalmente riconosciuta da enti di controllo competenti.

 

SICUREZZA – Stress lavoro correlato

Determinazione del Dirigente (Lazio) n. G09729 del 14/07/23 – Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025 approvato con DGR 970 del 21/12/2021-Programma predefinito PP8 “Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro”. Approvazione dei Vademecum: “La prevenzione del rischio dell’apparato muscolo scheletrico”, “La prevenzione del rischio stress lavoro correlato”

E’ approvato il Vademecum “La prevenzione del rischio stress lavoro correlato”, che è allegato alla Determinazione stessa. Rivolto a Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, Medici Competenti, RLS/RLST, Consulenti, allo scopo di fornire gli elementi fondamentali per la corretta gestione del rischio per patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, può essere considerato uno strumento a supporto di valutazioni e analisi, la cui validità è formalmente riconosciuta da enti di controllo competenti.

 

AMBIENTE – Certificazioni di sistema

Dec. UE n. 1533/2023 del 24/07/23 – Decisione di esecuzione (UE) 2023/1533 della Commissione del 24 luglio 2023 sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Sancisce l’equivalenza tra le parti del sistema Ecoprofit (Ecological Project for Integrated Environmental Protection) e i requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009 («requisiti EMAS»), formalizzata nel dettaglio (punto norma per punto norma) in una matrice allegata alla decisione.

 

AMBIENTE – VIA – VAS – IPPC

Delib. Giunta Reg. (Piemonte) n. 26-7197 del 12/07/23 – D.Lgs. 152/2006 – Valutazione Ambientale Strategica (VAS): disposizioni operative per l’espressione del parere motivato regionale, per la dichiarazione di sintesi e per la partecipazione della Regione Piemonte ai procedimenti di VAS in qualità di soggetto consultato

Sono approvate le disposizioni operative per le quali, tra l’altro:

– il parere motivato, per i piani o programmi la cui autorità competente per la VAS è la Regione Piemonte e la struttura regionale competente per materia coincide con la struttura che predispone gli elaborati di piano o programma, è espresso con provvedimento dirigenziale della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate”

– per i piani o programmi diversi da quelli di cui al punto precedente, il parere motivato è espresso con provvedimento dirigenziale della struttura regionale competente per materia;

– per i PRGC e loro varianti per le quali la Regione è soggetto consultato, il contributo regionale è espresso dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate”

– per i programmi e i piani diversi da quelli di cui al precedente punto per i quali la Regione Piemonte è soggetto consultato, il contributo regionale è espresso dalla struttura regionale competente per materia, fatta salva l’espressione con deliberazione della Giunta regionale nel caso in cui il Piano o Programma, in base alle discipline di settore, preveda la successiva espressione da parte di detto organo nell’iter approvativo degli interventi o per la localizzazione degli stessi.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche per i procedimenti in corso.

 

LR (Piemonte) n. 13 del 19/07/23 – Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)

Stabilisce che le autorità competenti sono, rispettivamente: province e Città metropolitana di Torino per le AIA; la pubblica amministrazione che approva il piano o il programma per le VAS; i comuni, le province, la Città metropolitana di Torino e la Regione (secondo quanto definito nell’allegato A) per le VIA. Nei procedimenti di VIA e di VAS, per garantire la separazione tra autorità competente e autorità procedente, è previsto il ricorso ad articolazioni o organi interni della stessa amministrazione

Istituisce inoltre presso la Regione, l’organo tecnico regionale (OTR) costituito da un nucleo centrale che si integra, per tutte le funzioni previste, con le strutture regionali individuate in relazione alle diverse tipologie di opere, nonché alle componenti ambientali interessate. Il nucleo centrale riceve le istanze di avvio dei procedimenti ed è responsabile del coordinamento delle funzioni. L’OTR ha, tra l’altro, il compito di: gestire le procedure ai fini dell’espressione regionale nell’ambito delle procedure di VIA e di VAS di competenza statale; elaborare e sottoporre alla Giunta regionale, linee guida per le valutazioni ambientali e relative procedure, nonché per l’integrazione degli aspetti ambientali nella predisposizione di piani e programmi, con particolare attenzione alla sperimentazione di metodologie e tecniche in materia ambientale.

Gli Allegati definiscono, rispettivamente: progetti sottoposti alla VIA e autorità competenti (Allegato A); progetti sottoposti a verifica di VIA e autorità competenti (Allegato B); oneri istruttori per VIA e VAS (Allegato C).

Le autorità competenti ricevono supporto tecnico dall’’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – AUA – AIA

Comunicato del 10/07/23 – Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal “Coordinamento Emissioni”

Il documento esprime gli orientamenti di tutte le autorità centrali e locali competenti in relazione alle emissioni odorigene di impianti e attività. L’attuazione di tali orientamenti è demandata alle autorità regionali e alle autorità competenti ma il documento può in tutti i casi costituire

un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali che le autorità devono oggi realizzare in materia

I principi su cui si basa il documento sono:

– l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, l’AUA sono legittimate, in caso di impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene,

– le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono pertanto contenere una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo.

Il documento, tra le altre cose, identifica gli impianti/attività aventi un potenziale impatto odorigeno.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

Legge n. 84 del 08/06/23 – Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

L’atto formale di ratifica, a distanza di 42 anni dalla promulgazione, della Convenzione internazionale sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, non introduce nuovi adempimenti: i principi della Convenzione del 1981 e dei successivi atti emanati dallo ILO (International Labour Organisation) sono rispecchiati nel Testo Unico della Sicurezza (decreto legislativo 81/2008) perno giuridico in Italia del «sistema nazionale di salute e sicurezza sul lavoro».

 

SICUREZZA – Luoghi di lavoro

Vademecum del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature

Fornisce le indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensiva del rimando alle indicazioni dell’Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale “eventi meteo – temperature elevate”. Il vademecum colleziona le analisi sui rischi lavorativi effettuate dagli enti preposti, correlate con le disposizioni normative vigenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al suo interno si individuano i settori di attività coinvolti (es. industria dei metalli) e le misure da adottare.

 

La sanificazione nel post pandemia. La standardizzazione dei processi. Sensibilizzare le aziende ai processi di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie sul lavoro

Il documento è stato sviluppato con lo scopo di riconoscere la sanificazione quale elemento di primaria importanza non solo in relazione all’emergenza pandemica da SARS CoV-2, ma come “prassi standard” di prevenzione della diffusione delle malattie infettive sul lavoro. Vuole rappresentare una guida sulle attività di sanificazione e si rivolge sia ai datori di lavoro che intendono effettuare le attività di sanificazione internamente sia alle imprese di pulizia a cui viene esternalizzato il servizio.

Sulla base delle indicazioni contenute, il datore di lavoro potrà redigere un piano di lavoro, attribuire compiti e responsabilità, definire la frequenza delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, operare la valutazione dei rischi in base anche alla specificità di ogni ambiente e delle strumentazioni utilizzate.

 

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Le novità legislative del mese: Luglio 2020

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AMBIENTE – Energia

D.Lgs. n. 73 del 14/07/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Tra le principali novità del decreto, segnaliamo:

  • l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici;
  • l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
  • la possibilità, in alternativa all’attuazione degli interventi di efficienza individuati nella diagnosi, di adottare un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001;
  • l’emanazione, entro il 31/12/21 e successivamente ogni 2 anni, fino al 2030, di Bandi Pubblici per il finanziamento dell’implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia conformi alla norma ISO 50001 nelle piccole e medie imprese.

In vigore dal 29/07/20.

 

SICUREZZA – Cancerogeni

D.Lgs. n. 44 del 01/06/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Modifica l’art. 242 del D.Lgs. n. 81/08, prevedendo che “Il medico competente fornisca ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnali la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.” Inoltre sono sostituiti l’allegato XLII Elenco di Sostanze, Miscele e Processi e l’allegato XLIII Valori limite di esposizione professionali (es. 0,1 mg/m3 VLE per la silice cristallina respirabile, riconosciuta ufficialmente cancerogeno e ridotto a 2 mg/m3 quello delle polveri di legno duro).

 

SICUREZZA – Agenti Biologici

Dir CE n. 739 del 03/06/20 – Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.

Inserisce il virus SARS-CoV-2, che ha causato la pandemia di Covid‐19, nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo; modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE – contenente l’elenco dei virus cui possono essere esposti i lavoratori durante il lavoro e dai quali vanno, quindi, tutelati – classificando il “coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave” nella fascia di rischio 3. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alla direttiva entro il 24 ottobre 2020.

 

SICUREZZA – Formazione

DPCM 11/06/20 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’art. 1, comma 1, lettera q) esclude dalla sospensione delle attività didattiche i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Gli indirizzi operativi per le attività di formazione professionale sono contenuti nell’Allegato 9 dello stesso DPCM.

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento 25/06/20 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione. Aggiunte tre sostanze tossiche per la riproduzione (Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tine, 2-methylimidazole e 1-vinylimidazole) e un disgregatore endocrino (Butyl 4-hydroxybenzoate).

La sostanza che altera il sistema endocrino viene utilizzata nei prodotti di consumo, come i cosmetici. Le altre tre sono utilizzate nei processi industriali per produrre rispettivamente polimeri, prodotti di rivestimento e materie plastiche. L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 209 SVHC. Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi

Legge n. 77 del 17/07/20 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Abroga l’articolo 113-bis del DL n.18/2020 che prevedeva una estensione di alcuni limiti previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti, in particolare tale deposito, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, veniva esteso fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non poteva avere durata superiore a diciotto mesi. Il deposito temporaneo torna dunque alla precedente previsione di legge descritta all’articolo 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e smi.

 

SICUREZZA – Organizzazione della sicurezza

UNI/PdR 87:2020 – Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.

La Norma fornisce elementi utili a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza per espletare al meglio la loro funzione: nella prima parte individuano le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizzano tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione secondo la logica Plan-Do-Check-Act.

 

Varie

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 


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