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Le novità legislative del mese: Luglio 2023 (chiusura redazionale 09.08.23)

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SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti

Rettifica (com.) del 04/07/23 – Rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio

Sarà applicabile dal 20 gennaio 2027 (anziché 14 gennaio) il regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 73/361/CEE.

Sulla Gazzetta n. L169 dello scorso 4 luglio è comparsa, infatti, una rettifica del nuovo “Regolamento macchine” da parte dell’Ue.

Il differimento dei termini non riguarda solo il calendario di efficacia dell’intero regolamento ma l’applicazione anche di specifiche disposizioni elencate nell’art. 54 del documento.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Gas serra e ozono lesivi

Dec. CE n. 1575/2023 del 27/07/23 – Decisione (UE) 2023/1575 della Commissione del 27 luglio 2023 relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE

Stabilisce in 1 386 051 745 l’ammontare per il 2024 delle quote che rientrano nel sistema di scambio delle emissioni (ETS) dei gas a effetto serra nell’Unione Europea (di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE).

 

AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

Reg. CE n. 1542/2023 del 12/07/23 – Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE

Stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Fornisce, inoltre, requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione; impone obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Indica, infine, i requisiti per gli appalti pubblici verdi, riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

Il Capo IX istituisce, per tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici, la loro registrazione in formato elettronico («passaporto della batteria»), come mezzo di scambio di informazioni e di tracciabilità dei dispositivi, dalla loro origine al loro trattamento, riciclaggio e recupero.

 

Si applica dal 18/02/24 a tutte le categorie di batterie (portatili, per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione – batterie per autoveicoli, per mezzi di trasporto leggeri, per veicoli elettrici, industriali), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

L’obbligo di possesso del “passaporto” decorre dal 18/02/27.

 

Reg. UE n. 1464/2023 del 14/07/23 – Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide

Apporta modifiche ai limiti di emissione previsti per la formaldeide, già richiamati nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). La Commissione UE ha ritenuto appropriati e affrontabili per l’industria a livello Europeo nuovi limiti nell’aria in ambienti chiusi e all’interno dei veicoli stradali di 0,062 mg/m3 per gli articoli a base di legno e i mobili e il valore limite di 0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli

Il Regolamento inoltre dispone:

– divieto di immissione sul mercato di mobili e articoli a base di legno che non rispettano il limite di formaldeide di 0,062 mg/m3 dal 26 agosto 2026;

– divieto di immissione sul mercato per tutti gli altri articoli che rilasciano formaldeide di 0,080 mg/m3 con decorrenza 6 agosto 2027.

Tali nuovi limiti modificano dunque il contenuto dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ma NON si applicano:

– agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;

– agli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;

– agli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;

– agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004.

 

SICUREZZA – Movimentazione Manuale dei Carichi

Determinazione del Dirigente (Lazio) n. G09729 del 14/07/23 – Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025 approvato con DGR 970 del 21/12/2021-Programma predefinito PP8 “Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro”. Approvazione dei Vademecum: “La prevenzione del rischio dell’apparato muscolo scheletrico”, “La prevenzione del rischio stress lavoro correlato”

E’ approvato il Vademecum “La prevenzione del rischio dell’apparato muscolo scheletrico”, che è allegato alla Determinazione stessa. Rivolto a Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, Medici Competenti, RLS/RLST, Consulenti, allo scopo di fornire gli elementi fondamentali per la corretta gestione del rischio per patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, può essere considerato uno strumento a supporto di valutazioni e analisi, la cui validità è formalmente riconosciuta da enti di controllo competenti.

 

SICUREZZA – Stress lavoro correlato

Determinazione del Dirigente (Lazio) n. G09729 del 14/07/23 – Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025 approvato con DGR 970 del 21/12/2021-Programma predefinito PP8 “Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro”. Approvazione dei Vademecum: “La prevenzione del rischio dell’apparato muscolo scheletrico”, “La prevenzione del rischio stress lavoro correlato”

E’ approvato il Vademecum “La prevenzione del rischio stress lavoro correlato”, che è allegato alla Determinazione stessa. Rivolto a Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, Medici Competenti, RLS/RLST, Consulenti, allo scopo di fornire gli elementi fondamentali per la corretta gestione del rischio per patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, può essere considerato uno strumento a supporto di valutazioni e analisi, la cui validità è formalmente riconosciuta da enti di controllo competenti.

 

AMBIENTE – Certificazioni di sistema

Dec. UE n. 1533/2023 del 24/07/23 – Decisione di esecuzione (UE) 2023/1533 della Commissione del 24 luglio 2023 sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Sancisce l’equivalenza tra le parti del sistema Ecoprofit (Ecological Project for Integrated Environmental Protection) e i requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009 («requisiti EMAS»), formalizzata nel dettaglio (punto norma per punto norma) in una matrice allegata alla decisione.

 

AMBIENTE – VIA – VAS – IPPC

Delib. Giunta Reg. (Piemonte) n. 26-7197 del 12/07/23 – D.Lgs. 152/2006 – Valutazione Ambientale Strategica (VAS): disposizioni operative per l’espressione del parere motivato regionale, per la dichiarazione di sintesi e per la partecipazione della Regione Piemonte ai procedimenti di VAS in qualità di soggetto consultato

Sono approvate le disposizioni operative per le quali, tra l’altro:

– il parere motivato, per i piani o programmi la cui autorità competente per la VAS è la Regione Piemonte e la struttura regionale competente per materia coincide con la struttura che predispone gli elaborati di piano o programma, è espresso con provvedimento dirigenziale della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate”

– per i piani o programmi diversi da quelli di cui al punto precedente, il parere motivato è espresso con provvedimento dirigenziale della struttura regionale competente per materia;

– per i PRGC e loro varianti per le quali la Regione è soggetto consultato, il contributo regionale è espresso dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate”

– per i programmi e i piani diversi da quelli di cui al precedente punto per i quali la Regione Piemonte è soggetto consultato, il contributo regionale è espresso dalla struttura regionale competente per materia, fatta salva l’espressione con deliberazione della Giunta regionale nel caso in cui il Piano o Programma, in base alle discipline di settore, preveda la successiva espressione da parte di detto organo nell’iter approvativo degli interventi o per la localizzazione degli stessi.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche per i procedimenti in corso.

 

LR (Piemonte) n. 13 del 19/07/23 – Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)

Stabilisce che le autorità competenti sono, rispettivamente: province e Città metropolitana di Torino per le AIA; la pubblica amministrazione che approva il piano o il programma per le VAS; i comuni, le province, la Città metropolitana di Torino e la Regione (secondo quanto definito nell’allegato A) per le VIA. Nei procedimenti di VIA e di VAS, per garantire la separazione tra autorità competente e autorità procedente, è previsto il ricorso ad articolazioni o organi interni della stessa amministrazione

Istituisce inoltre presso la Regione, l’organo tecnico regionale (OTR) costituito da un nucleo centrale che si integra, per tutte le funzioni previste, con le strutture regionali individuate in relazione alle diverse tipologie di opere, nonché alle componenti ambientali interessate. Il nucleo centrale riceve le istanze di avvio dei procedimenti ed è responsabile del coordinamento delle funzioni. L’OTR ha, tra l’altro, il compito di: gestire le procedure ai fini dell’espressione regionale nell’ambito delle procedure di VIA e di VAS di competenza statale; elaborare e sottoporre alla Giunta regionale, linee guida per le valutazioni ambientali e relative procedure, nonché per l’integrazione degli aspetti ambientali nella predisposizione di piani e programmi, con particolare attenzione alla sperimentazione di metodologie e tecniche in materia ambientale.

Gli Allegati definiscono, rispettivamente: progetti sottoposti alla VIA e autorità competenti (Allegato A); progetti sottoposti a verifica di VIA e autorità competenti (Allegato B); oneri istruttori per VIA e VAS (Allegato C).

Le autorità competenti ricevono supporto tecnico dall’’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – AUA – AIA

Comunicato del 10/07/23 – Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal “Coordinamento Emissioni”

Il documento esprime gli orientamenti di tutte le autorità centrali e locali competenti in relazione alle emissioni odorigene di impianti e attività. L’attuazione di tali orientamenti è demandata alle autorità regionali e alle autorità competenti ma il documento può in tutti i casi costituire

un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali che le autorità devono oggi realizzare in materia

I principi su cui si basa il documento sono:

– l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, l’AUA sono legittimate, in caso di impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene,

– le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono pertanto contenere una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo.

Il documento, tra le altre cose, identifica gli impianti/attività aventi un potenziale impatto odorigeno.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

Legge n. 84 del 08/06/23 – Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

L’atto formale di ratifica, a distanza di 42 anni dalla promulgazione, della Convenzione internazionale sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, non introduce nuovi adempimenti: i principi della Convenzione del 1981 e dei successivi atti emanati dallo ILO (International Labour Organisation) sono rispecchiati nel Testo Unico della Sicurezza (decreto legislativo 81/2008) perno giuridico in Italia del «sistema nazionale di salute e sicurezza sul lavoro».

 

SICUREZZA – Luoghi di lavoro

Vademecum del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature

Fornisce le indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensiva del rimando alle indicazioni dell’Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale “eventi meteo – temperature elevate”. Il vademecum colleziona le analisi sui rischi lavorativi effettuate dagli enti preposti, correlate con le disposizioni normative vigenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al suo interno si individuano i settori di attività coinvolti (es. industria dei metalli) e le misure da adottare.

 

La sanificazione nel post pandemia. La standardizzazione dei processi. Sensibilizzare le aziende ai processi di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie sul lavoro

Il documento è stato sviluppato con lo scopo di riconoscere la sanificazione quale elemento di primaria importanza non solo in relazione all’emergenza pandemica da SARS CoV-2, ma come “prassi standard” di prevenzione della diffusione delle malattie infettive sul lavoro. Vuole rappresentare una guida sulle attività di sanificazione e si rivolge sia ai datori di lavoro che intendono effettuare le attività di sanificazione internamente sia alle imprese di pulizia a cui viene esternalizzato il servizio.

Sulla base delle indicazioni contenute, il datore di lavoro potrà redigere un piano di lavoro, attribuire compiti e responsabilità, definire la frequenza delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, operare la valutazione dei rischi in base anche alla specificità di ogni ambiente e delle strumentazioni utilizzate.

 

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Le novità legislative del mese: Marzo 2021 (chiusura redazionale 07/04/21)

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AMBIENTE / SICUREZZA – Amianto                 

DD (Piemonte) n. 333 del 11/03/21 – Avvio della procedura per l’inoltro telematico dei Piani di Lavoro (art. 256 del D.Lgs. 81/08) e delle Notifiche (art. 250 del D.Lgs. 81/08) Amianto.

Dispone che tutti i Piani di Lavoro e le Notifiche Amianto delle imprese che effettuano attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, siano trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma denominata Notifiche e Piani di Lavoro Amianto (NPLA), presente sul portale di Sistema Piemonte.

In vigore dal 1 giugno 2021.

 

SICUREZZA – Agenti biologici                

Protocollo 06/04/21 (aggiornamento) – Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Aggiorna il Protocollo sulla sicurezza di marzo e aprile 2020.

I principali punti, in continuità con le versioni precedenti, sono:

  1. Massimo utilizzo del lavoro agile;
  2. Incentivazione di ferie e permessi;
  3. Sospensione delle attività nei reparti non essenziali alla produzione;
  4. Adozione di protocolli anticontagio;
  5. Sanificazione degli ambienti di lavoro;
  6. Limitazione degli spostamenti all’interno della singola sede;
  7. Adozione di protezione delle vie respiratorie nei locali condivisi.

 

Le principali novità:

  1. La riammissione sul lavoro di lavoratori risultati positivi è possibile solo a seguito di tampone (molecolare o antigenico) anche superati i 21 giorni. Questa precisazione nasce dal fatto che la Circolare di ottobre 2020, relativamente ai c.d. lunghi positivi, aveva previsto il termine dell’isolamento dopo 21 giorni. Viene ribadito che, sebbene l’isolamento finisca al 21-esimo giorno, il lavoratore potrà tornare al lavoro solo con tampone negativo;
  2. Obbligo di utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti di lavoro condivisi. Il protocollo del 24 aprile aveva introdotto l’obbligo di mascherina negli spazi comuni, oltre che in tutti i casi di mancato rispetto del distanziamento. La nota di commento di Confindustria aveva indicato che, per spazi comuni, si intendevano quelli di cui al punto 7 (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break) lasciando quindi liberi i locali di lavoro. Con questo aggiornamento, si ha l’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi ambiente di lavoro salvo dove si possa dimostrare l’effettivo isolamento del lavoratore;
  3. Viene inserita la possibilità di trasferte anche all’estero da svolgersi, però, in base a specifiche considerazioni in base al contesto;
  4. Permessa la formazione in presenza purché svolti in azienda;
  5. Nel caso di ricovero ospedaliero per il soggetto positivo, è prevista la visita medica di rientro, indipendentemente dalla durata dell’assenza, quindi anche per meno di 60 gg.

 

Come il precedente, trova applicazione esclusivamente per aziende non del settore sanitario.

Per approfondimenti si rimanda al Comunicato ufficiale sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).

        

Protocollo 06/04/21 (vaccinazione luoghi di lavoro) – Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il documento, elaborato in base alle linee guida Inail, fissa i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda, che partirà quando arriveranno le nuove dosi di vaccini. Le adesioni dei lavoratori avvengono su base volontaria, dietro informativa del medico competente che acquisirà il consenso informato, il triage preventivo sullo stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione. Le vaccinazioni potranno essere fatte direttamente nel luogo di lavoro, anche in forma aggregata, ed i datori di lavoro che, anche in forma aggregata, potranno chiedere il supporto delle associazioni di categoria. In alternativa si potrà ricorrere a strutture sanitarie private attraverso convenzioni, o alle strutture territoriali dell’Inail. I costi per la realizzazione saranno a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sarà a carico dei servizi sanitari regionali territorialmente competenti.

Per approfondimenti si rimanda al Comunicato ufficiale sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).

 


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Le novità legislative del mese: Aprile 2020

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – AIA – AUA

DD (Lombardia) n. 3795 del 26/03/20 – Proroga dei termini per la trasmissione del piano gestione solventi per le attività soggette ad Autorizzazione unica ambientale (AUA) e autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi effettuato ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006, nonché del bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici

DGR (Lombardia) n. XI/3013 del 30/03/20 – Differimento dei termini stabiliti da provvedimenti della Giunta regionale in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Differisce i termini per le verifiche di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici (es. rispetto limiti di emissione in atmosfera, efficienza energetica, ecc.). Le nuove scadenze sono riassunte nella Tabella riportata in Allegato 3, dove sono riportate le tempistiche previste e quelle differite.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Gas serra e ozono lesivi

Circ. Min. n. 24526 del 06/04/20 – Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 1, in materia di termini per i controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e sui termini di comunicazione degli stessi ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018

Chiarisce gli aspetti applicativi e della relativa comunicazione alla Banca Dati in materia di comunicazione dei controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Specifica, in particolare, che la sospensione dei termini non può essere applicata ai termini per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori. Tuttavia, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID-19.

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del DPR 16 novembre 2018, n 146, la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 compresi, e riprenderà a decorrere dal 16 maggio 2020.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Circ. n. 4 del 23/03/20 – Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali stabilisce che sia conservata fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

La circolare precisa che la norma, con riferimento alle iscrizioni all’Albo, va riferita ai procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d’applicazione:

a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;

b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

 

Rimane fermo “il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione.”

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

DPCM del 26/04/20 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Dal 4 maggio 2020 diventa obbligatoria, così come definito dall’art. 2 comma 6, l’applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020, (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8).

I datori di lavoro privati potranno continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, sempre tramite la procedura semplificata ed in assenza di accordi individuali.

Per quanto riguarda le attività professionali si raccomanda che:

– sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

Circ. Min. n. 14915 del 29/04/20 – Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività

La circolare fornisce indicazioni sulle visite mediche con un piccolo strappo al Testo Unico di Sicurezza e ribadisce che, nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato “Protocollo”. È fondamentale, quindi, che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera; in tale contesto, la collaborazione attiva e integrata del medico competente, con il datore di lavoro e con le RLS/RLST, contribuirà al miglioramento continuo dell’efficacia delle misure stesse.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria è indicato dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

– la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;

– la visita medica su richiesta del lavoratore;

– la visita medica in occasione del cambio di mansione;

– la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione, il medico competente valuterà l’eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all’epoca dell’ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi – dell’entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

– la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)

– la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)

Si indica, infine, che andrebbe altresì sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Rifiuti e imballaggi

Legge n. 27 del 24/04/20 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi

Viene confermata la proroga al 30 giugno 2020 delle scadenze inerenti la dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD).

Viene introdotta un’importante novità: fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti è consentito fino a un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

Pertanto, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi.

 

 


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