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Le novità legislative del mese: Marzo 2021 (chiusura redazionale 07/04/21)

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AMBIENTE / SICUREZZA – Amianto                 

DD (Piemonte) n. 333 del 11/03/21 – Avvio della procedura per l’inoltro telematico dei Piani di Lavoro (art. 256 del D.Lgs. 81/08) e delle Notifiche (art. 250 del D.Lgs. 81/08) Amianto.

Dispone che tutti i Piani di Lavoro e le Notifiche Amianto delle imprese che effettuano attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, siano trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma denominata Notifiche e Piani di Lavoro Amianto (NPLA), presente sul portale di Sistema Piemonte.

In vigore dal 1 giugno 2021.

 

SICUREZZA – Agenti biologici                

Protocollo 06/04/21 (aggiornamento) – Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Aggiorna il Protocollo sulla sicurezza di marzo e aprile 2020.

I principali punti, in continuità con le versioni precedenti, sono:

  1. Massimo utilizzo del lavoro agile;
  2. Incentivazione di ferie e permessi;
  3. Sospensione delle attività nei reparti non essenziali alla produzione;
  4. Adozione di protocolli anticontagio;
  5. Sanificazione degli ambienti di lavoro;
  6. Limitazione degli spostamenti all’interno della singola sede;
  7. Adozione di protezione delle vie respiratorie nei locali condivisi.

 

Le principali novità:

  1. La riammissione sul lavoro di lavoratori risultati positivi è possibile solo a seguito di tampone (molecolare o antigenico) anche superati i 21 giorni. Questa precisazione nasce dal fatto che la Circolare di ottobre 2020, relativamente ai c.d. lunghi positivi, aveva previsto il termine dell’isolamento dopo 21 giorni. Viene ribadito che, sebbene l’isolamento finisca al 21-esimo giorno, il lavoratore potrà tornare al lavoro solo con tampone negativo;
  2. Obbligo di utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti di lavoro condivisi. Il protocollo del 24 aprile aveva introdotto l’obbligo di mascherina negli spazi comuni, oltre che in tutti i casi di mancato rispetto del distanziamento. La nota di commento di Confindustria aveva indicato che, per spazi comuni, si intendevano quelli di cui al punto 7 (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break) lasciando quindi liberi i locali di lavoro. Con questo aggiornamento, si ha l’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi ambiente di lavoro salvo dove si possa dimostrare l’effettivo isolamento del lavoratore;
  3. Viene inserita la possibilità di trasferte anche all’estero da svolgersi, però, in base a specifiche considerazioni in base al contesto;
  4. Permessa la formazione in presenza purché svolti in azienda;
  5. Nel caso di ricovero ospedaliero per il soggetto positivo, è prevista la visita medica di rientro, indipendentemente dalla durata dell’assenza, quindi anche per meno di 60 gg.

 

Come il precedente, trova applicazione esclusivamente per aziende non del settore sanitario.

Per approfondimenti si rimanda al Comunicato ufficiale sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).

        

Protocollo 06/04/21 (vaccinazione luoghi di lavoro) – Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il documento, elaborato in base alle linee guida Inail, fissa i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda, che partirà quando arriveranno le nuove dosi di vaccini. Le adesioni dei lavoratori avvengono su base volontaria, dietro informativa del medico competente che acquisirà il consenso informato, il triage preventivo sullo stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione. Le vaccinazioni potranno essere fatte direttamente nel luogo di lavoro, anche in forma aggregata, ed i datori di lavoro che, anche in forma aggregata, potranno chiedere il supporto delle associazioni di categoria. In alternativa si potrà ricorrere a strutture sanitarie private attraverso convenzioni, o alle strutture territoriali dell’Inail. I costi per la realizzazione saranno a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sarà a carico dei servizi sanitari regionali territorialmente competenti.

Per approfondimenti si rimanda al Comunicato ufficiale sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).

 


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Le novità legislative del mese: Agosto – Settembre 2019

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AMBIENTE – AIA

DM n. 95 del 15/04/19 – Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Fornisce indicazioni in merito alle modalità con cui deve essere effettuata la descrizione dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (Relazione di riferimento) nell’ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).

Tra le principali novità è previsto che le misurazioni analitiche necessarie alla caratterizzazione dello stato del suolo e delle acque sotterranee non devono essere anteriori ai 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento.

 


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Le novità legislative del mese: Giugno – Luglio 2019

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SICUREZZA – CANCEROGENI

Dir. CE n. 983 del 05/06/19 – Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Tiene conto, alla luce dei dati scientifici, delle vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo, e, in tali casi, assegna una nota «cute» per le sostanze pertinenti, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all’allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla direttiva 2019/983 costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l’aggiornamento di tale direttiva.

Vengono aggiunti valori limite per le seguenti sostanze:

– Cadmio e suoi composti inorganici (0,001 mg/m3)

– Berillio e composti inorganici del berillio (0,0002 mg/m3)

– Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico (0,01 mg/m3)

– Formaldeide (0,37 mg/m3)

– 4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina)  (0,01 mg/m3)

 Alcuni valori limite prevedono misure transitorie con limiti superiori da rispettare, anche per specifici settori.


AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Dir. CE n. 904 del 05/06/19 – Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Si pone gli obiettivi di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

Regolamenta in particolar modo:

– la riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso

– i requisiti dei prodotti immessi sul mercato

– i requisiti di marcatura

– i regimi di responsabilità estesa del produttore

– le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio

– le misure volte a informare i consumatori ed a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile.

 

In vigore dal 02/07/19, gli Stati membri avranno due anni per adeguare i propri ordinamenti.

 


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