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Le novità legislative del mese: Maggio 2022 (chiusura redazionale 09.06.22)

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SICUREZZA – Agenti chimici

Reg. CE n. 692 del 16/02/22 – Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Pubblicato il Regolamento che costituisce il 18° ATP al Regolamento CLP. Il nuovo regolamento modifica l’Allegato VI del CLP, aggiornando l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze, prevedendo l’inserimento di nuove voci e la modifica di alcune esistenti.

Si segnalano, tra le nuove sostanze inserite nell’Allegato VI (39 in tutto), il bromuro di ammonio (CAS 12124-97-9), il propilbenzene (CAS 103-65-1) che ora è separato dal cumene che compare tra quelle modificate, il benzofenone (CAS 119-61-9), ecc.

Tra le sostanze la cui classificazione armonizzata è stata modificata (17 in totale) figurano il Bisfenolo A (CAS 80-05-7) che prevede la classificazione aggiuntiva come Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=10), il triclorosilano (CAS 10025-78-2) che è stato classificato anche Water-React. 1 H260 e che passa da H332 a H331 e per il quale sono stati definiti i valori di stima della tossicità acuta (STA), ecc.

Applicabile dal 23/11/23.

 

SICUREZZA – Agenti chimici

Rettifica (com.) del 25/05/22 – Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

La Commissione ha deciso di “far slittare” dal 23/11/23 al 01/12/23 la data di applicazione del regolamento (UE) n. 2022/692, il quale – modificando l’Allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp) – aggiorna l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze chimiche, prevedendo l’inserimento di nuove voci e la modifica di alcune esistenti.

Ricordiamo che comunque gli operatori del settore possono applicare – su base volontaria – le nuove regole dal 23 maggio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento 2022/692).

 

SICUREZZA – Agenti Biologici (Campania)

BURC n. 42 del 05/05/22 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. – Atto di richiamo e raccomandazione.

Stabilisce che, secondo quanto previsto dal “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 24 aprile 2020 e prorogato da ultimo in data 4 maggio 2022, sui luoghi e negli ambienti di lavoro privato relativi alle attività produttive, industriali e commerciali, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso (ad es., nelle cucine, nelle mense, nei bar) o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.

 

SICUREZZA – Cantieri temporanei e mobili

Ordinanza Ministeriale del 09/05/22 del 09/05/22 – Adozione delle “”Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

Al fine di adeguare le misure per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sono state adottate apposite Linee guida.

Le misure di precauzione contenute si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle Linee guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio. Le linee guida riguardano:

– INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE

– DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

– MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

– PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE

– GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

– GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

– SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

In vigore dal 09/05/22 al 31/12/22.

 

AMBIENTE – Rumore esterno

DM n. 16 del 24/03/22 – Definizione delle modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

Le zone silenziose (di un agglomerato e quelle in aperta campagna) sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico – esistenti o oggetto di pianificazione acustica – volte ad evitare o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell’ambiente quando questa è buona (o è caratterizzata dalla predominanza di suoni desiderati).

Sul tema è previsto l’obbligo – da parte delle regioni e delle province autonome – di comunicare entro il 31 maggio 2025 e, successivamente, ogni cinque anni, al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) nonché all’ISPRA (Istituto Superiore Per La Protezione e La Ricerca Ambientale) i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica.

 

 


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Marcatura ambientale degli imballaggi – Nuovi obblighi per le imprese da fine 2022

Il Decreto Legislativo n.116 del 3 settembre 2020 ha introdotto l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi una marcatura che riporti le indicazioni per il corretto smaltimento dello stesso, così come richiesto dalla Decisione Europea 129/97/CE. Dopo numerose successive proroghe, il termine ultimo per conformarsi agli obblighi previsti dalla Comunità Europea è ora fissato al 31/12/2022.

La necessità di adempiere a questo nuovo obbligo legislativo può costituire per molte aziende l’opportunità di sviluppare un più ampio progetto aziendale volto a valorizzare la sostenibilità ambientale del prodotto o del processo produttivo.

La disciplina prevede una differente declinazione degli obblighi, a seconda che gli imballaggi siano ceduti nell’ambito del circuito B2C (Business To Consumer) o B2B (Business To Business), ma in tutti i casi l’impresa dovrà provvedere a:

  1. Censire le differenti categorie merceologiche dei materiali da imballaggio acquistati o prodotti in conto proprio
  2. Analizzare ciascun materiale, individuando la corretta marcatura da apporre, anche in relazione alla composizione chimica dello stesso
  3. Determinare tutte le diverse combinazioni di materiali che compongono gli imballi, che possono variare da un prodotto all’altro, in base alla natura degli articoli da proteggere, ai metodi di trasporto ed al Paese di destinazione
  4. Sviluppare un sistema per generare la marcatura per ciascuna combinazione di materiali, che andrà poi apposta sugli stessi (nel caso di cessioni B2C) ovvero sui documenti di trasporto (nel caso di cessioni B2B)
  5. Progettare un sistema per aggiornare semplicemente e tempestivamente queste informazioni, al mutare dei materiali impiegati o delle esigenze di spedizione

 

Asatecno S.r.l. può offrire un supporto efficace e qualificato per tutto il processo, nonché per trasformare questo obbligo in un’OPPORTUNITA’.

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Le novità legislative del mese: Giugno 2021 (chiusura redazionale 07/07/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Com CE n. 216/01 del 07/06/21 – Comunicazione della Commissione – Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Fornisce le indicazioni della Commissione dell’UE circa l’interpretazione e l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, tra cui palloncini e aste, contenitori, tappi e coperchi per bevande, posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), contenitori per alimenti, cannucce, salviette umidificate. Il documento contiene molte definizioni e uno schema riepilogativo che elenca i criteri per interpretare la definizione di contenitori di plastica monouso per alimenti e l’applicazione o meno della Direttiva.

     

DL n. 77 del 31/05/21 – Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cd. Decreto Semplificazioni)

Semplifica la realizzazione dei traguardi e obiettivi definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il titolo I della Parte II, riporta una serie di misure in materia di transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico. Le misure ambientali oggetto di modifica riguardano principalmente i seguenti ambiti:

– Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sia statale che regionale,

– Provvedimento Unico Ambientale

– Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale

– Interpello Ambientale

– Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

– riconversione dei siti industriali e bonifiche

– economia circolare e i rifiuti.

In merito a quest’ultimo punto, introduce una serie di modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 tra cui segnaliamo, per rilevanza, la sostituzione dell’attestazione di avvenuto smaltimento per i rifiuti conferiti a un impianto autorizzato per D13, D14 e D15, con un’attestazione di avvio a recupero o smaltimento. Infine sostituisce l’allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 recante l’elenco europeo dei rifiuti (EER), che non era allineato alla nomenclatura UE.

        

Delib. n. 4 del 03/06/21 – Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120

Al registro, istituito presso l’Albo nazionale gestori ambientali, le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. Il registro è articolato in classi, dalla classe a) alla classe f), in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati.

La deliberazione riporta i requisiti e la procedura d’iscrizione al registro, che è rinnovata ogni 5 anni. L’iscrizione avviene d’ufficio per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria e per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) limitatamente al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.

L’art. 3 indica le tipologie di rifiuti che possono essere raccolti e trasportati.

 

In vigore dal 01/09/21.

        

SICUREZZA – Agenti Chimici                 

DM del 18/05/21 – Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 18 maggio 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

Al fine di aggiornarne il contenuto in conformità con le disposizioni contenute nella direttiva n. 2019/1831/UE, l’art. 1 del decreto prevede la sostituzione dell’allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/08, con il nuovo elenco riportante i valori limite di esposizione professionale, da usarsi nelle valutazioni del rischio chimico.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Lombardia)                 

DD (Lombardia) n. 8224 del 16/06/21- Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della d.g.r. 3502 del 5 agosto 2020

Sono approvate le Disposizioni in attuazione della DGR 3502 del 5 agosto 2020, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Abroga le disposizioni approvate con DD n. 11785 del 23/12/15.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti industriali (Regione Lombardia)                 

DGR n. XI_4837 del 07/06/21 – Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c. 7bis del D.Lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose

Forniscono indicazioni in merito agli adempimenti previsti dall’art. 271 c.7 bis del D.Lgs. n. 152/06 (limitazione emissioni di sostanze pericolose), anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 102/20 relativamente all’utilizzo nel ciclo produttivo di sostanze o miscele “classificate estremamente preoccupanti” quali ad es. cancerogeni e mutageni (H340, H350, H360). Indica anche modalità, contenuti e tempistiche per l’invio della relazione tecnica da presentarsi, in caso di impiego delle sostanze di cui sopra.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti industriali (Regione Piemonte)                 

Circ. Città Metropolitana Torino del giugno 2021 – AVVISO – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTANZE PERICOLOSE – PRIMA SCADENZA 28/08/2021

Indicazioni operative rivolte ai soggetti tenuti alla presentazione della relazione entro il 28 agosto 2021, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, con allegato chiarimento del Ministero dell’ambiente.

Le sostanze classificate cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), quelle a tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (tra cui PCB e policlorodibenzodiossine) e quelle classificate come estremamente preoccupanti ai sensi del REACH devono essere sostituite nei cicli produttivi non appena tecnicamente ed economicamente possibile laddove siano emesse in atmosfera. Ogni 5 anni, a far data dal rilascio o dal rinnovo dell’autorizzazione, i gestori inviano all’Autorità Competente una relazione con la quale viene analizzata la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. L’Autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o rinnovo dell’autorizzazione.

Se invece queste sostanze vengono utilizzate in attività già autorizzate attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale (AVG) i gestori saranno tenuti a presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06 entro il 28 agosto 2023.

 

Nel caso di stabilimenti o installazioni già in esercizio al 28 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.lgs. 102/2020), i gestori devono presentare all’Autorità Competente la relazione prevista entro il 28 agosto 2021, a cui seguirà la presentazione di una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025, oppure entro una data precedente eventualmente individuata alla luce della relazione ricevuta dal gestore.

L’adeguamento può essere inoltre previsto nelle domande di rinnovo o di modifica sostanziale antecedenti il 1° gennaio 2025 e il termine di adeguamento non può essere superiore a 4 anni.

Nel caso in cui, a seguito di variazione della classificazione di sostanze o miscele in uso, uno stabilimento o un’installazione ricadano in questi obblighi, il gestore dovrà presentare entro 3 anni dalla variazione una domanda di autorizzazione allegando alla stessa la relazione.


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EMISSIONI IN ATMOSFERA – la nuova disciplina per gli impianti di combustione

Con l’emanazione del D.Lgs. 30 luglio 2020, n.102 in Governo integra e modifica l’attuale recepisce ed attuale D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 relativo alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dagli impianti di combustione medi, nonché opera un significativo riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera.

Le novità introdotte dal Decreto, entrato in vigore il 28/08/2020, sono analizzate più in dettaglio nell’approfondimento seguente.

Emissioni in atmosfera – D.Lgs. 30 luglio 2020, n.102 

 

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Emergenza COVID-19: PROROGHE/DEROGHE IN MATERIA AMBIENTALE.

Si riportano, di seguito, le principali proroghe / deroghe in materia ambientale, suddivise in tabelle per ambito di applicazione (nazionale, regionale e città metropolitana).

– Emergenza COVID-19 –

TABELLA DI SINTESI DELLE PRINCIPALI PROROGHE/DEROGHE  IN MATERIA AMBIENTALE

(aggiornamento al 07 aprile 2020) 

Oggetto Scadenza Origine Note
Nazionali (*)
Certificati, attestati, permessi, concessioni e autorizzazioni e qualunque altro atto abilitativo comunque denominato in scadenza tra il 31/01 ed il 15/04 2020 – Proroga di validità 15/04/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 103
Procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data – Mancato computo del periodo tra il 23/02 e il 15/04/2020 in merito a termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi 15/04/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 103
Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2020) 30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 1, art. 113
PILE E ACCUMULATORI – Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli, obblighi previsti dal D.Lgs. 188/2008; 30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 113
RAEE – Presentazione al Centro di Coordinamento, da parte degli impianti di trattamento, della comunicazione contenente i dati relativi ai RAEE trattati nell’anno precedente (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 49/2014) 30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art.113
ALBO GESTORI AMBIENTALI

Versamento del diritto annuale di iscrizione (art. 24, comma 4, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120).

30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 113

(*) Rimane, al momento, confermata la scadenza della dichiarazione PRTR fissata al 30 aprile 2020.

 

 

Regione Piemonte
Autorizzazione delle emissioni in via generale (AVG, art. 272) – Proroga degli autocontrolli aventi termine di effettuazione successivo al 10/03/2020 30/06/2020 D.D. Regione Piemonte A16 109 del 25/03/2020 Riguarda anche le AVG contenute nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA).
Autorizzazione delle emissioni in via generale (AVG, art. 272) – Presentazione dei Modelli di registrazione e Piano di gestione dei solventi. 30/06/2020 D.D. Regione Piemonte A16 109 del 25/03/2020 Riguarda anche le AVG contenute nelle AUA.
Rifiuti – Precisato che I dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive, per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato. Nota 1.60.40 del 23/03/2020 dell’Assessore all’Ambiente della

Regione Piemonte

 

Città metropolitana di Torino
Autorizzazione delle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/2006) – Autocontrolli aventi termine di effettuazione successivo al 10/03/2020 e ricadenti nel periodo di emergenza sanitaria 30/06/2020 D.D. Città metropolitana di

Torino 1089 del

31/03/2020

Senza obbligo di comunicazione alla CMTo.

Restano fermi gli obblighi di preavviso e di comunicazione dei risultati degli autocontrolli.

Riguarda anche le Autorizzazioni ordinarie contenute nelle AUA.

Autorizzazione delle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269) – Altri eventuali adempimenti di carattere documentale aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020 e ricadenti nel periodo di emergenza sanitaria. D.D. Città metropolitana di

Torino 1089 del

31/03/2020

Facoltà del gestore richiederne proroga, tramite PEC indirizzata alla Città metropolitana di Torino.

Riguarda anche le Autorizzazioni ordinarie contenute nelle AUA.

Autorizzazione delle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269) – Eventuali Interventi di adeguamento previsti in autorizzazione. D.D. Città metropolitana di

Torino 1089 del

31/03/2020

Riguarda anche le Autorizzazioni ordinarie contenute nelle AUA.

Facoltà del gestore richiederne proroga, tramite PEC indirizzata alla Città metropolitana di Torino, a condizione che il termine di adeguamento non sia legato a norme nazionali o comunitarie e che la proroga non comporti rischi di impatti negativi sull’ambiente.

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Presentazione del Report Ambientale. 30/06/2020 Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA In caso il riesame dell’AIA sia programmato tra agosto e a settembre, il Report Ambientale può essere presentato contestualmente alla domanda di riesame;
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Attività di autocontrollo delle emissioni in atmosfera o dello scarico che ricadono nel periodo di emergenza sanitaria. 31/12/2020 Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA Resta ferma la necessità di preavviso
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Altri eventuali adempimenti di carattere documentale previsti dall’autorizzazione integrata ambientale. Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA Facoltà del gestore richiederne proroga.
Autorizzazione Integrata Ambientale

(AIA) – Eventuali interventi di adeguamento previsti in autorizzazione.

Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA Facoltà del gestore richiederne proroga se non legati a scadenze dettate da norme di legge e se la realizzazione di tali interventi non comporta rischi di impatti negativi sull’ambiente
ASATECNO S.r.l. è a disposizione per eventuali chiarimenti e assistenza in merito.

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Le novità legislative del mese: Marzo 2020

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AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

DM 17/01/20 – Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)

Modifica dell’allegato III del D.Lgs. n. 27 del 04/03/14 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le disposizioni prevedono l’introduzione di deroghe al divieto, come ad esempio per il cadmio, e delle deroghe all’uso del piombo in alcuni prodotti.

In vigore dal 01/03/2020.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene personale

Protocollo 14/03/20 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Stipulato tra sindacati e imprese ha come obiettivi la tutela della salute e della sicurezza delle persone che lavorano all’interno delle aziende e quello di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. A tal fine vengono fornite indicazioni operative dirette a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari. La prosecuzione delle attività produttive può essere garantita solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione e le aziende dovranno intervenire in tal senso per la messa in sicurezza del luogo di lavoro. In sintesi, vanno favoriti gli orari di ingresso e uscita scaglionati, va disposta la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o in cui si può operare in smart working. Quanto alle riunioni, se non si può ricorrere ai collegamenti a distanza, la partecipazione va ridotta al minimo, rispettando la distanza tra i dipendenti e garantendo un’adeguata aerazione dei locali.

Richiamato il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il protocollo si articola in 13 punti:

1-INFORMAZIONE

2-MODALITÀ’ DI INGRESSO IN AZIENDA

3-MODALITÀ’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

7-GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

 

SICUREZZA – D.P.I.

DL n. 18 del 17/03/20 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 c.d. “Cura Italia”

Utilizzo DPI: Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

DL n. 18 del 17/03/20 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 c.d. “Cura Italia”

Proroga al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

– Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

– Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli.

– Versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

AMBIENTE – A.I.A.

DD (Lombardia) n. 3430 del 17/03/20 – Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06

In considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 nel territorio di Regione Lombardia, sono state approvate le seguenti misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A:

– differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere alla comunicazione, mediante ’inserimento nell’applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;

– sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.;

– sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Prevenzione Incendi

DM del 10/03/20 – Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Nuove disposizioni tecniche di prevenzione incendi riguardanti gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tali disposizioni si applicano alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti suddetti.

Prevede che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, “laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants – designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte”.

La documentazione relativa alla dichiarazione di conformità di tali impianti dovrà essere comprensiva del manuale d’uso e manutenzione. Quest’ultimo deve essere redatto in lingua italiana a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

In vigore 90 giorni dopo la data di pubblicazione  nella Gazzetta ufficiale.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Nota (Piemonte) classificazione n. 1.60.40 – Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 per la gestione dei rifiuti urbani in relazione all’emergenza. Indicazioni regionali sui DPI utilizzati all’interno delle attività economiche produttive

La Regione Piemonte, a partire dalle considerazioni contenute nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) “COVID-19 n. 3/2020” e, in considerazione della grave situazione di emergenza in essere, ha ritenuto necessario precisare che anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive, per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti.

 


 

Si ricordano, infine, le seguenti proroghe, a seguito dell’emergenza COVID-19:

  • L’INPS con il Messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 ha chiarito che i DURC (documenti di regolarità contributiva) con termine compreso tra 31 gennaio e 15 aprile conservano validità fino al 15 giugno 2020.
  • Il rinnovo delle certificazioni gas serra FGas delle imprese e delle persone fisiche, in scadenza tra il 31/1/2020 e 15/4/2020, è prorogato fino al 15 giugno 2020 (Ministero dell’Ambiente circolare del 23/3/2020).
  • Proroga al 15 aprile 2020 per la rendicontazione dei risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente (comunicazione prevista dall’art. 7 comma 8 del D.Lgs. 102/2014 con scadenza ordinaria annuale al 31 marzo)



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Le novità legislative del mese: Gennaio 2020

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AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Reg. CE n. 11 del 29/10/19 – Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguardale informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria

Introduce l’identificatore unico di formula (UFI) sull’etichetta della miscela pericolosa o sul suo imballaggio (nelle immediate vicinanze dell’etichetta). L’obiettivo è di consentirne un’interpretazione più semplificata, migliorare la coerenza interna e attenuare determinate conseguenze indesiderate emerse solo successivamente all’adozione del Regolamento 2017/542 che ha modificato il CLP, inserendo l’aggiunta di fornire informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

In vigore dal 01/01/2020.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento del 16/01/20 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

L’ECHA ha aggiunto, a partire dal 16 gennaio 2020, quattro nuove sostanze alla Candidate List, ossia:

– tre nuove sostanze a causa della loro tossicità per la riproduzione (Diisohexyl phthalate CAS 71850-09-4 e 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS 71868-10-5, 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyro-phenone CAS 119313-12-1 utilizzate nella produzione di polimeri),

– una quarta sostanza a causa della combinazione di altre proprietà problematiche e per i probabili e gravi effetti sulla salute umana e sull’ambiente (Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) e suoi sali – usato come catalizzatore, additivo o reagente nella fabbricazione di polimeri e in sintesi chimiche, oltre che come ritardante di fiamma in policarbonato per attrezzature elettroniche)

L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH, raggiunge quindi il numero di 205 SVHC.

 

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.

 

L’inserimento nella Candidate List comporta che:

– ogni fornitore europeo di articoli contenenti una o più delle sostanze riportate nella lista al di sopra della concentrazione dello 0,1 % deve comunicare ai clienti europei a valle della propria catena di fornitura almeno il nome ed il numero CAS della sostanza o delle sostanze in questione

– le imprese europee produttrici o importatrici di articoli che contengono tali sostanze sono soggette all’obbligo

di notifica ad ECHA entro 6 mesi dall’inclusione in Candidate List  se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

– la sostanza SVHC è contenuta in concentrazione superiore allo 0,1 %,

– la sostanza SVHC è contenuta in quantitativi complessivamente superiori ad 1 t/anno per produttore o importatore.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici

LR (Lombardia) n. 33 del 30/12/09 – Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

Per contrastare la diffusione della legionella nelle torri di raffreddamento delle imprese, la Regione Lombardia ha avviato una mappatura delle torri di raffreddamento, ambiti in cui il batterio può proliferare. I proprietari degli impianti di raffreddamento devono pertanto comunicare i dati delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi, così come previsto dall’art. 60 bis1 d, entro il 28 febbraio 2020 attraverso un nuovo servizio on line della Regione Lombardia.

L’obbligo riguarda la notifica degli impianti esistenti e ogni successiva nuova installazione, ogni modifica e ogni cessazione permanente (entro 90 giorni).

 

SICUREZZA – Valutazione dei rischi (generale)

DGR (Piemonte) n.6-887 del 30/12/19 – OPCM 3519/2006. Presa d’atto e approvazione dell’aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-7656.

La Regione Piemonte, acquisito il parere favorevole da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha approvato la nuova mappa di zonazione sismica del territorio. Tuttavia, fino all’aggiornamento delle procedure per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, per la cui predisposizione la DGR ha fissato un periodo di 6 mesi, continueranno a valere le disposizioni vigenti, stabilite dalla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656.

La proposta è così composta:

Allegato 1 – Mappa di pericolosità sismica del territorio regionale

Allegato 2 – Mappa di zonazione sismica del territorio della Regione Piemonte

Allegato 3 – Elenco dei Comuni sismici

 

La zona 3s adesso comprende 165 Comuni, di cui 86 nella Provincia di Torino, 75 nella Provincia di Cuneo, 4 nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; la precedente zonizzazione comprendeva  in zona 3s 44 Comuni, di cui 2 in provincia di Cuneo, 40 in provincia di Torino e 2 in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

La nuova classificazione sismica non avrà comunque effetti sulla progettazione delle costruzioni, per la quale valgono sempre le specifiche Norme tecniche già in uso.  

La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) resta uno strumento utile per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.). 

Si riporta una tabella identificativa del significato delle classificazioni a livello nazionale. Le Regioni possono  stabilire delle sottoclassi (es. 3s). Si ricorda infine che nelle zone sismiche è definita l’accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

 

Zona
sismica
Fenomeni riscontrati Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni
1 Zona con pericolosità sismica alta.
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.
ag ≥ 0,25g
2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 0,15 ≤ ag < 0,25g
3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. 0,05 ≤ ag < 0,15g
4 Zona con pericolosità sismica molto bassa.
E’ la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse.
ag < 0,05g

 


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MUD 2020: confermato il modello 2019

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24/12/2018, è confermato e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.

Rimangono, pertanto, immutati rispetto al 2019:

  • Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni:
    1. Comunicazione Rifiuti
    2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
    3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di
      imballaggio.
    4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
    5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
    6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
  • Informazioni da trasmettere.
  • Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall’art. 189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
  • Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.

 

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“PROFILGLASS, esempio virtuoso di contrasto all’inquinamento”

E’ inutile negarlo, siamo un po’ orgogliosi. Orgogliosi di aver contribuito, con la nostra modesta opera, a realizzare il sistema di gestione ambientale che ha consentito a Profilglass S.p.A. di ottenere nel 2015 la certificazione ISO 14001.

Oggi Profiglass S.p.A. viene così etichettata con l’aggettivo “virtuoso” dai media, dalla Regione Marche e dal Ministero dell’Ambiente; i nostri sinceri complimenti allo staff HSE ed al Vertice Aziendale per questo prestigioso successo.

Qui il link all’articolo pubblicato sul Corriere Adriatico del 11/12/19.

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Le novità legislative del mese: Novembre 2019

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AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Legge n. 128 del 02/11/19 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

Contiene, all’interno dell’articolo 14 bis, un’importante disposizione finalizzata a superare la situazione di stallo creatasi dopo una sentenza del Consiglio di Stato che ha, di fatto, comportato il blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per attività di recupero e riciclo dei rifiuti (c.d. End of waste). Ripristina, infatti, la possibilità di rilascio, da parte delle autorità locali competenti, di autorizzazioni “caso per caso”, sulla base dei nuovi criteri europei, prevedendo il controllo a campione delle nuove autorizzazioni rilasciate o rinnovate da parte di ISPRA o delle ARPA competenti delegate. Rimane ferma la possibilità che criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto siano stabiliti da provvedimenti comunitari o nazionali ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, nel qual caso i titolari delle autorizzazioni in essere interessate dovranno chiederne l’aggiornamento entro 180 gg pena la sospensione dell’attività.

 

Dir. CE n. 904 del 12/06/19 – Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Gli obiettivi della direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza dei prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare quello acquatico, e sulla salute umana, e di promuovere un’economia circolare che privilegi prodotti e materiali innovativi e sostenibili, con l’intento primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Gli Stati dell’UE devono:

– adottare misure necessarie alla riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso elencati in parte A dell’allegato (tazze per bevande,  tappi e coperchi, contenitori per alimenti destinati sia al consumo sul posto, sia all’asporto, compresi i contenitori per alimenti fast food)

– vietare, dal 03/07/21, l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati in parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile (bastoncini cotonati, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini, contenitori per alimenti e bevande in PS espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per bevande in PS espanso e relativi tappi e coperchi

– provvedere che, a partire dal 03/07/24 i prodotti di plastica monouso elencati in parte C dell’allegato (es. bottiglie per bevande), i cui tappi e coperchi sono di plastica, possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso

– garantire che, dal 03/07/24 le bottiglie per bevande, di plastica monouso, con una capacità fino a tre litri, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»):

      – contengano almeno il 25 % di plastica riciclata a partire dal 2025

      – contengano almeno il 30 % di plastica riciclata a partire dal 2030

– adottare misure volte a incentivare i consumatori ad adottare un comportamento responsabile, per ridurre la dispersione di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati in parte G dell’allegato (es. contenitori per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto generalmente consumati direttamente dal recipiente compresi i contenitori per alimenti fast food).

 

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021.

 


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