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Le novità legislative del mese: Aprile 2022 (chiusura redazionale 05.05.22)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

 

SICUREZZA – Agenti Biologici              

OM del 28/04/22 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Sono comunicate le circostanze in cui sarà ancora obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Di seguito riassumiamo quanto ancora vige, in tema di prevenzione dell’infezione da Covid, a partire dal 1° maggio 2022, per effetto delle Ordinanze e dei Decreti convertiti in legge:

– Mascherine: Fino al 15 giugno resterà l’obbligo di indossare le Ffp2 nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive al chiuso. Sarà così anche per lavoratori, utenti e visitatori di ospedali e strutture sanitarie, incluse le Rsa.

Negli altri luoghi di lavoro, invece, questi dispositivi di protezione saranno solo raccomandati, come per i dipendenti della pubblica amministrazione nei luoghi potenzialmente affollati, come la fila a mensa o in ascensore.

Per quanto riguarda il settore privato, resterà in capo alle singole aziende rinnovare o ridefinire protocolli e accordi.

– Green Pass: Dal primo maggio non verrà fatto più alcun controllo sul Green Pass, con l’unica eccezione per l’ingresso nelle Rsa (almeno fino al 31 dicembre).

– Vaccini: Resta in vigore fino al 15 giugno l’obbligo di vaccinazione per gli over 50, forze dell’ordine e comparto scuola: queste categorie, se non si vaccineranno, continueranno ad incorrere nella sanzione prevista di 100 euro. Ai visitatori delle Rsa e agli operatori sanitari continuerà ad essere richiesto fino al 31 dicembre il ciclo di vaccinazione primario più l’effettuazione di un tampone oppure la vaccinazione con tre dosi.

– Smart Working: Viene allungato di altri due mesi, prorogato fino al 31 agosto anche in assenza degli accordi individuali per i lavoratori del settore privato.

– Passenger Locator Form per i viaggi: Decade il modulo utilizzato dalle autorità sanitarie per i viaggi, per chiunque voglia entrare o partire per l’estero. Prorogate al 31 maggio le disposizioni per gli arrivi dai Paesi esteri, che prevedono il Green pass o un tampone rapido.

 

Ultime scadenze di rilievo:

– 15 giugno non più obbligatorie le mascherine anche al chiuso.

– 15 giugno decadrà l’obbligo vaccinale per gli over 50.

– 31 agosto scadrà la proroga per lo smart working emergenziale.

 

In vigore dal 01/05/22 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

 

 


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Le novità legislative del mese: Marzo 2022 (chiusura redazionale 05.04.22)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

SICUREZZA – Movimentazione manuale dei carichi                 

UNI ISO 11228-1:2022 – Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto

Richiamata al fondo dell’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e indicata come metodo di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, subisce le seguenti principali modifiche:

– riporta una nuova tabella per classificare a fasce i valori di indice di sollevamento calcolati,

– diminuisce il limite del peso cumulativo giornaliero in condizioni ideali,

– introduce una tabella per la verifica che i pesi sollevati e trasportati cumulativamente nell’arco delle ore, non superino certi valori (questi devono essere ridotti nel caso in cui non ci si trovi in condizioni non ideali).

 

In vigore dal 24/03/22,sostituisce la versione del 2009.

 

SICUREZZA – Cancerogeni                 

Dir. CE n. 431 del 09/03/22 – Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Modifica la c.d. “direttiva madre” 2004/37/CE. Tra le modifiche più rilevanti si segnalano:

– l’ampliamento del campo di applicazione che riguarderà anche le

sostanze tossiche per la riproduzione, diventando ora direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. La direttiva prevede, tra l’altro, una distinzione tra sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia e prive di soglia;

– la fissazione di limiti di esposizione professionale per l’acrilonitrile e i composti del nichel;

– la riduzione dei valori limite di esposizione per il benzene;

– la sostituzione dell’articolo 18 bis sulla “valutazione” e l’inserimento dell’allegato III bis sui “valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria”.

 

In vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione, ma lascia tempo agli Stati membri di poter recepire le sue disposizioni fino al 5 aprile 2024.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti               

DL n. 17 del 01/03/22 – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

L’articolo 40 del Decreto modifica la formulazione dell’art. 72 del D.Lgs. n. 101/20. Prevede che:

  1. a) i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente;
  2. b) lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di talune tipologie di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo.

Di particolare rilevanza l’allegato A che aggiorna l’allegato XIX previsto dall’art. 72 del D.lgs. 101/2020, definendo le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo soggetti a sorveglianza radiometrica (con riferimento alla casistica di cui al punto (b) di cui sopra).

 

In vigore dal 30/06/22.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici              

Legge n. 18 del 04/03/22 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Oltre alla conferma dell’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno 2022, si segnalano le seguenti previsioni:

– rientro immediato nel luogo di lavoro del lavoratore che sia entrato in possesso della certificazione necessaria (purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione);

– rilascio del Green pass dalla data di somministrazione della dose di richiamo senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;

– rilascio della certificazione verde per i positivi dopo il ciclo vaccinale primario o dopo la relativa dose di richiamo;

– autosorveglianza anche nelle ipotesi di guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;

Si prevedono, da ultimo, anche disposizioni sul lavoro agile per i genitori di figli con disabilità.

 

DL n. 24 del 24/03/22 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Il provvedimento, nell’ottica di un graduale “ritorno alla normalità”, prevede:

– l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto e in tutti i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico (nei luoghi di lavoro sarà, invece, sufficiente l’utilizzo – quale dispositivo di protezione individuale (DPI) – la mascherina chirurgica;

– proroga (al 30 giugno 2022) delle disposizioni di cui all’art. 90, commi 3 e 4 DL 34/2020 sullo smart working, che potrà essere regolato dal datore di lavoro anche in assenza di accordi individuali tra datore e lavoratore;

– disposizioni sui protocolli, linee guida, e gestione dei casi di positività all’infezione, nonché sugli obblighi vaccinali e Green pass;

– la conferma dell’impianto sanzionatorio già in essere.

Da segnalare che la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è prorogata al 30 giugno 2022 nonostante la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo.

Il DL preserva – inoltre -, fino al 31 dicembre 2022, «la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture» all’emergenza Coronavirus: potranno, quindi, a tale scopo,  essere adottate ordinanze con misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia.

 

In vigore dal 25/03/22.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi              

DGR (Lombardia) n. XI/6071 del 07/03/22 – Approvazione linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi

Documento realizzato con l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento tecnico/normativo chiaro e condiviso per la gestione circolare di alcuni dei principali residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti in Lombardia. Forniscono indicazioni alle Autorità competenti per l’autorizzazione “caso per caso” della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre di fonderia di metalli ferrosi (c.d. “end of waste”). Possono, inoltre, essere utilizzate come strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri dell’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (sottoprodotti).

 


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Le novità legislative del mese: Luglio 2021 (chiusura redazionale 09/08/21)

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SICUREZZA – Agenti Chimici                 

Aggiornamento 08/07/21 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

Aggiunte otto sostanze chimiche:

– Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP);

– orthoboric acid, sodium salt;

– Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP);

– glutaral;

– 4,4′-(1-methylpropylidene)bisphenol;

– 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers;

– 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA);

– 1,4-dioxane.

Alcune delle sostanze appena aggiunte sono utilizzate nei prodotti di consumo, come cosmetici, articoli profumati, gomma e tessuti. Altre sono usate, ad esempio, come solventi, ritardanti di fiamma o nella fabbricazione di prodotti in materia plastica. La maggior parte di esse è stata aggiunta alla Candidate List a causa della loro pericolosità per le persone, in quanto sono tossiche per la riproduzione, cancerogeni, sensibilizzanti respiratori o interferenti endocrini.

L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 219 SVHC.

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo Internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

Si ricorda che le aziende devono rispettare i propri obblighi legali e garantire l’uso sicuro di queste sostanze chimiche. Devono inoltre notificare all’ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti se i loro prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti. Questa notifica viene inviata al database SCIP dell’ECHA e le informazioni verranno successivamente pubblicate sul sito web dell’Agenzia..

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 105 del 23/07/21 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, per cui sono implicitamente prorogate a tale data anche tutti i provvedimenti che recitano “fino al termine dello stato di emergenza”, come ad es. lo smart working, la formazione a distanza in sincrono e la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 DL 34/2020. Regolamenta, inoltre, le modalità di utilizzo del Green Pass e dei nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni. Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1.  certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  2. la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere a specifiche attività o ambiti a partire dal 6 agosto 2021; di interesse industriale i “Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso”, per cui si è in attesa di interpretazione in merito all’applicabilità alle mense aziendali. L’incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni, poiché i due parametri principali saranno il tasso di occupazione, per pazienti affetti da Covid-19, dei posti letto in area medica  e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

 

 


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Le novità legislative del mese: Marzo 2020

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AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

DM 17/01/20 – Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)

Modifica dell’allegato III del D.Lgs. n. 27 del 04/03/14 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le disposizioni prevedono l’introduzione di deroghe al divieto, come ad esempio per il cadmio, e delle deroghe all’uso del piombo in alcuni prodotti.

In vigore dal 01/03/2020.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene personale

Protocollo 14/03/20 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Stipulato tra sindacati e imprese ha come obiettivi la tutela della salute e della sicurezza delle persone che lavorano all’interno delle aziende e quello di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. A tal fine vengono fornite indicazioni operative dirette a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari. La prosecuzione delle attività produttive può essere garantita solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione e le aziende dovranno intervenire in tal senso per la messa in sicurezza del luogo di lavoro. In sintesi, vanno favoriti gli orari di ingresso e uscita scaglionati, va disposta la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o in cui si può operare in smart working. Quanto alle riunioni, se non si può ricorrere ai collegamenti a distanza, la partecipazione va ridotta al minimo, rispettando la distanza tra i dipendenti e garantendo un’adeguata aerazione dei locali.

Richiamato il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il protocollo si articola in 13 punti:

1-INFORMAZIONE

2-MODALITÀ’ DI INGRESSO IN AZIENDA

3-MODALITÀ’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

7-GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

 

SICUREZZA – D.P.I.

DL n. 18 del 17/03/20 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 c.d. “Cura Italia”

Utilizzo DPI: Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

DL n. 18 del 17/03/20 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 c.d. “Cura Italia”

Proroga al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

– Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

– Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli.

– Versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

AMBIENTE – A.I.A.

DD (Lombardia) n. 3430 del 17/03/20 – Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06

In considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 nel territorio di Regione Lombardia, sono state approvate le seguenti misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A:

– differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere alla comunicazione, mediante ’inserimento nell’applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;

– sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.;

– sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Prevenzione Incendi

DM del 10/03/20 – Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Nuove disposizioni tecniche di prevenzione incendi riguardanti gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tali disposizioni si applicano alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti suddetti.

Prevede che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, “laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants – designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte”.

La documentazione relativa alla dichiarazione di conformità di tali impianti dovrà essere comprensiva del manuale d’uso e manutenzione. Quest’ultimo deve essere redatto in lingua italiana a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

In vigore 90 giorni dopo la data di pubblicazione  nella Gazzetta ufficiale.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Nota (Piemonte) classificazione n. 1.60.40 – Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 per la gestione dei rifiuti urbani in relazione all’emergenza. Indicazioni regionali sui DPI utilizzati all’interno delle attività economiche produttive

La Regione Piemonte, a partire dalle considerazioni contenute nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) “COVID-19 n. 3/2020” e, in considerazione della grave situazione di emergenza in essere, ha ritenuto necessario precisare che anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive, per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti.

 


 

Si ricordano, infine, le seguenti proroghe, a seguito dell’emergenza COVID-19:

  • L’INPS con il Messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 ha chiarito che i DURC (documenti di regolarità contributiva) con termine compreso tra 31 gennaio e 15 aprile conservano validità fino al 15 giugno 2020.
  • Il rinnovo delle certificazioni gas serra FGas delle imprese e delle persone fisiche, in scadenza tra il 31/1/2020 e 15/4/2020, è prorogato fino al 15 giugno 2020 (Ministero dell’Ambiente circolare del 23/3/2020).
  • Proroga al 15 aprile 2020 per la rendicontazione dei risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente (comunicazione prevista dall’art. 7 comma 8 del D.Lgs. 102/2014 con scadenza ordinaria annuale al 31 marzo)



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