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Le novità legislative del mese: Maggio 2022 (chiusura redazionale 09.06.22)

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SICUREZZA – Agenti chimici

Reg. CE n. 692 del 16/02/22 – Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Pubblicato il Regolamento che costituisce il 18° ATP al Regolamento CLP. Il nuovo regolamento modifica l’Allegato VI del CLP, aggiornando l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze, prevedendo l’inserimento di nuove voci e la modifica di alcune esistenti.

Si segnalano, tra le nuove sostanze inserite nell’Allegato VI (39 in tutto), il bromuro di ammonio (CAS 12124-97-9), il propilbenzene (CAS 103-65-1) che ora è separato dal cumene che compare tra quelle modificate, il benzofenone (CAS 119-61-9), ecc.

Tra le sostanze la cui classificazione armonizzata è stata modificata (17 in totale) figurano il Bisfenolo A (CAS 80-05-7) che prevede la classificazione aggiuntiva come Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=10), il triclorosilano (CAS 10025-78-2) che è stato classificato anche Water-React. 1 H260 e che passa da H332 a H331 e per il quale sono stati definiti i valori di stima della tossicità acuta (STA), ecc.

Applicabile dal 23/11/23.

 

SICUREZZA – Agenti chimici

Rettifica (com.) del 25/05/22 – Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

La Commissione ha deciso di “far slittare” dal 23/11/23 al 01/12/23 la data di applicazione del regolamento (UE) n. 2022/692, il quale – modificando l’Allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp) – aggiorna l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze chimiche, prevedendo l’inserimento di nuove voci e la modifica di alcune esistenti.

Ricordiamo che comunque gli operatori del settore possono applicare – su base volontaria – le nuove regole dal 23 maggio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento 2022/692).

 

SICUREZZA – Agenti Biologici (Campania)

BURC n. 42 del 05/05/22 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. – Atto di richiamo e raccomandazione.

Stabilisce che, secondo quanto previsto dal “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 24 aprile 2020 e prorogato da ultimo in data 4 maggio 2022, sui luoghi e negli ambienti di lavoro privato relativi alle attività produttive, industriali e commerciali, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso (ad es., nelle cucine, nelle mense, nei bar) o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.

 

SICUREZZA – Cantieri temporanei e mobili

Ordinanza Ministeriale del 09/05/22 del 09/05/22 – Adozione delle “”Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

Al fine di adeguare le misure per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sono state adottate apposite Linee guida.

Le misure di precauzione contenute si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle Linee guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio. Le linee guida riguardano:

– INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE

– DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

– MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

– PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE

– GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

– GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

– SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

In vigore dal 09/05/22 al 31/12/22.

 

AMBIENTE – Rumore esterno

DM n. 16 del 24/03/22 – Definizione delle modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

Le zone silenziose (di un agglomerato e quelle in aperta campagna) sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico – esistenti o oggetto di pianificazione acustica – volte ad evitare o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell’ambiente quando questa è buona (o è caratterizzata dalla predominanza di suoni desiderati).

Sul tema è previsto l’obbligo – da parte delle regioni e delle province autonome – di comunicare entro il 31 maggio 2025 e, successivamente, ogni cinque anni, al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) nonché all’ISPRA (Istituto Superiore Per La Protezione e La Ricerca Ambientale) i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica.

 

 


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Le novità legislative del mese: Gennaio 2022

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SICUREZZA – Agenti chimici                 

Aggiornamento 17/01/22 dell’ECHA relativo alla Candidate List

Aggiunte quattro sostanze alla candidate list:
♦ 6,6′-di-tert-butyl-2,2′-methylenedi-p-cresol
♦ tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
♦ 1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
♦ S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate

Una delle quattro sostanze è utilizzata nei cosmetici ed è stata aggiunta all’elenco dei candidati in quanto ha proprietà di distruzione degli ormoni nell’uomo. Due sono usati, ad esempio, nelle gomme, nei lubrificanti e nei sigillanti, e sono stati inclusi perché influiscono negativamente sulla fertilità. Il quarto è utilizzato nei lubrificanti e nei grassi ed è stato aggiunto in quanto persistente, bioaccumulabile e tossico, quindi dannoso per l’ambiente.

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 1 del 07/01/22 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Introduce (fra l’altro) l’obbligo di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 per i lavoratori ultracinquantenni.
In vigore dal 14/02/22.

AMBIENTE – AIA-AUA                

DGR (Lombardia) n. XI/5774 del 21/12/21 – Messa a regime delle nuove modalità di inoltro delle modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Entro il 1/3/22 saranno istituite apposite piattaforme presso i SUAP per la presentazione on-line di istanze per voltura AUA e modifica non sostanziale AUA.

 


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Le novità legislative del mese: Luglio 2021 (chiusura redazionale 09/08/21)

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SICUREZZA – Agenti Chimici                 

Aggiornamento 08/07/21 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

Aggiunte otto sostanze chimiche:

– Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP);

– orthoboric acid, sodium salt;

– Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP);

– glutaral;

– 4,4′-(1-methylpropylidene)bisphenol;

– 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers;

– 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA);

– 1,4-dioxane.

Alcune delle sostanze appena aggiunte sono utilizzate nei prodotti di consumo, come cosmetici, articoli profumati, gomma e tessuti. Altre sono usate, ad esempio, come solventi, ritardanti di fiamma o nella fabbricazione di prodotti in materia plastica. La maggior parte di esse è stata aggiunta alla Candidate List a causa della loro pericolosità per le persone, in quanto sono tossiche per la riproduzione, cancerogeni, sensibilizzanti respiratori o interferenti endocrini.

L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 219 SVHC.

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo Internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

Si ricorda che le aziende devono rispettare i propri obblighi legali e garantire l’uso sicuro di queste sostanze chimiche. Devono inoltre notificare all’ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti se i loro prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti. Questa notifica viene inviata al database SCIP dell’ECHA e le informazioni verranno successivamente pubblicate sul sito web dell’Agenzia..

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 105 del 23/07/21 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, per cui sono implicitamente prorogate a tale data anche tutti i provvedimenti che recitano “fino al termine dello stato di emergenza”, come ad es. lo smart working, la formazione a distanza in sincrono e la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 DL 34/2020. Regolamenta, inoltre, le modalità di utilizzo del Green Pass e dei nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni. Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1.  certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  2. la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere a specifiche attività o ambiti a partire dal 6 agosto 2021; di interesse industriale i “Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso”, per cui si è in attesa di interpretazione in merito all’applicabilità alle mense aziendali. L’incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni, poiché i due parametri principali saranno il tasso di occupazione, per pazienti affetti da Covid-19, dei posti letto in area medica  e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

 

 


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Le novità legislative del mese: Febbraio 2021 (chiusura redazionale 03/03/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

DPCM del 23/12/20 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021.

Pubblicato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021 e le relative istruzioni.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 bis, della L. 25 gennaio 1994, n. 70, il MUD 2021 dovrà essere presentato 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. quindi la consueta data di presentazione del 30 aprile slitterà al 16 giugno 2021.

               

DM n. 188 del 22/09/20 – Recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (End of waste Carta).

Il regolamento, composto di sette articoli e tre allegati, stabilisce i criteri specifici in osservanza dei quali i rifiuti di carta e cartone, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

La carta e cartone recuperati, nel rispetto dei requisiti di qualità stabiliti dall’Allegato I, potranno, poi, essere utilizzati – così come disposto dall’Allegato II del provvedimento – «nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima».

 

Circ. n. 3 del 11/02/21 – Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza.

Aggiornato il periodo di validità delle iscrizioni all’Albo gestori ambientali: quelle in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

Precisa, inoltre, che ai fini del legittimo esercizio dell’attività, l’impresa deve comunque rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, comunicare eventuali variazioni dell’iscrizione, e prestare, nei casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 luglio 2021.

 

SICUREZZA – Cancerogeni                

DM del 11/02/21 – Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Sono aggiornati gli Allegati al D.Lgs. n. 81/08:

– XLII – Elenco di sostanze, preparati e processi (aggiunti i “Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore – voce 7” e i “Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel – voce 8”)

– XLIII – Valori limite di esposizione professionale (inserito il VLE per le “Emissioni di gas di scarico dei motori diesel” e l’esposizione “CUTE” per le miscele di IPA e gli oli minerali esausti).

 

Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica (ved. nota INAIL prot. n.0000275 del 01/02/21 e disponibile sul sito www.inail.it).

 

SICUREZZA – Agenti chimici                

Aggiornamento 19/01/21 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione.

Aggiunte due sostanze tossiche per la riproduzione:

– Bis (2- (2-methoxyethoxy) ethyl) ether

– Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis (coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis (fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety.

Le due sostanze sono utilizzate in prodotti come inchiostri o toner e per produrre plastica e pneumatici in gomma. L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 211 SVHC.

 

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

 

SICUREZZA – Agenti biologici                

DPCM del 02/03/21 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra gli aspetti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, conferma i protocolli riportati nei seguenti allegati:

– Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali.

 – Allegato 13 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

– Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

 


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Le novità legislative del mese: Gennaio 2020

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AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Reg. CE n. 11 del 29/10/19 – Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguardale informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria

Introduce l’identificatore unico di formula (UFI) sull’etichetta della miscela pericolosa o sul suo imballaggio (nelle immediate vicinanze dell’etichetta). L’obiettivo è di consentirne un’interpretazione più semplificata, migliorare la coerenza interna e attenuare determinate conseguenze indesiderate emerse solo successivamente all’adozione del Regolamento 2017/542 che ha modificato il CLP, inserendo l’aggiunta di fornire informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

In vigore dal 01/01/2020.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento del 16/01/20 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

L’ECHA ha aggiunto, a partire dal 16 gennaio 2020, quattro nuove sostanze alla Candidate List, ossia:

– tre nuove sostanze a causa della loro tossicità per la riproduzione (Diisohexyl phthalate CAS 71850-09-4 e 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS 71868-10-5, 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyro-phenone CAS 119313-12-1 utilizzate nella produzione di polimeri),

– una quarta sostanza a causa della combinazione di altre proprietà problematiche e per i probabili e gravi effetti sulla salute umana e sull’ambiente (Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) e suoi sali – usato come catalizzatore, additivo o reagente nella fabbricazione di polimeri e in sintesi chimiche, oltre che come ritardante di fiamma in policarbonato per attrezzature elettroniche)

L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH, raggiunge quindi il numero di 205 SVHC.

 

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.

 

L’inserimento nella Candidate List comporta che:

– ogni fornitore europeo di articoli contenenti una o più delle sostanze riportate nella lista al di sopra della concentrazione dello 0,1 % deve comunicare ai clienti europei a valle della propria catena di fornitura almeno il nome ed il numero CAS della sostanza o delle sostanze in questione

– le imprese europee produttrici o importatrici di articoli che contengono tali sostanze sono soggette all’obbligo

di notifica ad ECHA entro 6 mesi dall’inclusione in Candidate List  se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

– la sostanza SVHC è contenuta in concentrazione superiore allo 0,1 %,

– la sostanza SVHC è contenuta in quantitativi complessivamente superiori ad 1 t/anno per produttore o importatore.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici

LR (Lombardia) n. 33 del 30/12/09 – Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

Per contrastare la diffusione della legionella nelle torri di raffreddamento delle imprese, la Regione Lombardia ha avviato una mappatura delle torri di raffreddamento, ambiti in cui il batterio può proliferare. I proprietari degli impianti di raffreddamento devono pertanto comunicare i dati delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi, così come previsto dall’art. 60 bis1 d, entro il 28 febbraio 2020 attraverso un nuovo servizio on line della Regione Lombardia.

L’obbligo riguarda la notifica degli impianti esistenti e ogni successiva nuova installazione, ogni modifica e ogni cessazione permanente (entro 90 giorni).

 

SICUREZZA – Valutazione dei rischi (generale)

DGR (Piemonte) n.6-887 del 30/12/19 – OPCM 3519/2006. Presa d’atto e approvazione dell’aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-7656.

La Regione Piemonte, acquisito il parere favorevole da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha approvato la nuova mappa di zonazione sismica del territorio. Tuttavia, fino all’aggiornamento delle procedure per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, per la cui predisposizione la DGR ha fissato un periodo di 6 mesi, continueranno a valere le disposizioni vigenti, stabilite dalla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656.

La proposta è così composta:

Allegato 1 – Mappa di pericolosità sismica del territorio regionale

Allegato 2 – Mappa di zonazione sismica del territorio della Regione Piemonte

Allegato 3 – Elenco dei Comuni sismici

 

La zona 3s adesso comprende 165 Comuni, di cui 86 nella Provincia di Torino, 75 nella Provincia di Cuneo, 4 nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; la precedente zonizzazione comprendeva  in zona 3s 44 Comuni, di cui 2 in provincia di Cuneo, 40 in provincia di Torino e 2 in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

La nuova classificazione sismica non avrà comunque effetti sulla progettazione delle costruzioni, per la quale valgono sempre le specifiche Norme tecniche già in uso.  

La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) resta uno strumento utile per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.). 

Si riporta una tabella identificativa del significato delle classificazioni a livello nazionale. Le Regioni possono  stabilire delle sottoclassi (es. 3s). Si ricorda infine che nelle zone sismiche è definita l’accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

 

Zona
sismica
Fenomeni riscontrati Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni
1 Zona con pericolosità sismica alta.
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.
ag ≥ 0,25g
2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 0,15 ≤ ag < 0,25g
3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. 0,05 ≤ ag < 0,15g
4 Zona con pericolosità sismica molto bassa.
E’ la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse.
ag < 0,05g

 


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