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Le novità legislative del mese: Dicembre 2020 (chiusura redazionale 08/01/21)

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SICUREZZA – Certificazioni di sistema                 

Standard ISO/PAS 45005:2020 – Gestione della salute e sicurezza sul lavoro — Linee guida generali per un lavoro sicuro durante la pandemia di COVID-19.

Il documento fornisce linee guida per le organizzazioni su come gestire i rischi derivanti dal COVID-19 per proteggere la salute, la sicurezza e il benessere legati al lavoro. E’ applicabile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori, comprese quelle che: 

a) hanno funzionato durante tutta la pandemia;

b) stanno riprendendo o pianificando di riprendere le operazioni dopo la chiusura totale o parziale;

c) rioccupato i luoghi di lavoro che sono stati chiusi in tutto o in parte;

d) sono nuovi e hanno in programma di operare per la prima volta.

Le linee guida forniscono anche orientamenti relativi alla protezione dei lavoratori di ogni tipo (ad esempio lavoratori dipendenti dall’organizzazione, lavoratori di fornitori esterni, appaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori interinali, lavoratori anziani, lavoratori disabili e soccorritori) e altre parti interessate pertinenti (ad esempio visitatori di un posto di lavoro, compresi membri del pubblico).

Viene inoltre sottolineato che la legislazione e le linee guida applicabili sono fornite dal governo e dalle autorità competenti.

 Lo standard è disponibile gratuitamente in formato di sola lettura al presente link https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:pas:45005:ed-1:v1:en

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

DL n. 183 del 31/12/20 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Sospende fino al 31/12/21, il recepimento della Direttiva 2018/851/CE relativa al “Pacchetto economia circolare”, che prevede l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi secondo le norme tecniche UNI applicabili, per facilitare raccolta, riciclo, recupero e informare correttamente i consumatori sullo smaltimento. Restano fermi gli altri obblighi ex D.Lgs. 152/06, in particolare quello di indicare, ex decisione 97/129/CE, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, ai fini dell’identificazione e classificazione.

     

Reg. CE n. 2174 del 19/10/20 – Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

Aggiornate le regole sull’importazione e l’esportazione dei rifiuti, al fine di assoggettarne a controllo determinate tipologie. Tra le tipologie di rifiuti oggetto di modifiche: rifiuti di plastica, rifiuti domestici e residui dell’incenerimento di rifiuti domestici.

Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, la modifica riguarda gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate alla convenzione di Basilea e alla decisione OCSE.

Di conseguenza, le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica, di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE, saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.

In vigore dal 01/01/2021.

            

Delib. Ministero Ambiente n. 4 del 22/12/20 – Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D. Lgs. n. 152/06.

I soggetti iscritti per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi e per il trasporto in conto proprio possono continuare a trasportare i rifiuti divenuti urbani ex D.Lgs. 116/20 anche dopo il 01/01/21. Essi potranno continuare ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti “divenuti urbani in data successiva la 31/12/20” fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

In vigore dal 01/01/2021.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici                 

Reg. CE n. 2096 del 15/12/20 – Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

Aggiorna numerose voci dell’allegato XVII del Reach e stabilisce l’ordine dell’obbligo di applicazione delle diverse modifiche, per molte delle quali questo cadrà tra il 5 luglio ed il 1° ottobre 2021. Nel dettaglio, modifica le regole in materia di fabbricazione e immissione sul mercato delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), dei dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745, degli inquinanti organici persistenti, di determinate sostanze o miscele liquide, del nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

Inoltre, la voce sulle sostanze CMR viene aggiornata alle più recenti classificazioni “CLP”, vengono abrogate le restrizioni per pentaclorofenolo, ossido di bis (pentabromofenile) e acido perfluoroottanoico (disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1021), cancellati i riferimenti all’etichettatura con la frase di rischio R65, e soppressi i riferimenti al numero CAS e al numero CE per il nonilfenolo.

 


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Le novità legislative del mese: Gennaio 2020

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AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Reg. CE n. 11 del 29/10/19 – Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguardale informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria

Introduce l’identificatore unico di formula (UFI) sull’etichetta della miscela pericolosa o sul suo imballaggio (nelle immediate vicinanze dell’etichetta). L’obiettivo è di consentirne un’interpretazione più semplificata, migliorare la coerenza interna e attenuare determinate conseguenze indesiderate emerse solo successivamente all’adozione del Regolamento 2017/542 che ha modificato il CLP, inserendo l’aggiunta di fornire informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

In vigore dal 01/01/2020.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento del 16/01/20 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

L’ECHA ha aggiunto, a partire dal 16 gennaio 2020, quattro nuove sostanze alla Candidate List, ossia:

– tre nuove sostanze a causa della loro tossicità per la riproduzione (Diisohexyl phthalate CAS 71850-09-4 e 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS 71868-10-5, 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyro-phenone CAS 119313-12-1 utilizzate nella produzione di polimeri),

– una quarta sostanza a causa della combinazione di altre proprietà problematiche e per i probabili e gravi effetti sulla salute umana e sull’ambiente (Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) e suoi sali – usato come catalizzatore, additivo o reagente nella fabbricazione di polimeri e in sintesi chimiche, oltre che come ritardante di fiamma in policarbonato per attrezzature elettroniche)

L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH, raggiunge quindi il numero di 205 SVHC.

 

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.

 

L’inserimento nella Candidate List comporta che:

– ogni fornitore europeo di articoli contenenti una o più delle sostanze riportate nella lista al di sopra della concentrazione dello 0,1 % deve comunicare ai clienti europei a valle della propria catena di fornitura almeno il nome ed il numero CAS della sostanza o delle sostanze in questione

– le imprese europee produttrici o importatrici di articoli che contengono tali sostanze sono soggette all’obbligo

di notifica ad ECHA entro 6 mesi dall’inclusione in Candidate List  se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

– la sostanza SVHC è contenuta in concentrazione superiore allo 0,1 %,

– la sostanza SVHC è contenuta in quantitativi complessivamente superiori ad 1 t/anno per produttore o importatore.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici

LR (Lombardia) n. 33 del 30/12/09 – Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

Per contrastare la diffusione della legionella nelle torri di raffreddamento delle imprese, la Regione Lombardia ha avviato una mappatura delle torri di raffreddamento, ambiti in cui il batterio può proliferare. I proprietari degli impianti di raffreddamento devono pertanto comunicare i dati delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi, così come previsto dall’art. 60 bis1 d, entro il 28 febbraio 2020 attraverso un nuovo servizio on line della Regione Lombardia.

L’obbligo riguarda la notifica degli impianti esistenti e ogni successiva nuova installazione, ogni modifica e ogni cessazione permanente (entro 90 giorni).

 

SICUREZZA – Valutazione dei rischi (generale)

DGR (Piemonte) n.6-887 del 30/12/19 – OPCM 3519/2006. Presa d’atto e approvazione dell’aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-7656.

La Regione Piemonte, acquisito il parere favorevole da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha approvato la nuova mappa di zonazione sismica del territorio. Tuttavia, fino all’aggiornamento delle procedure per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, per la cui predisposizione la DGR ha fissato un periodo di 6 mesi, continueranno a valere le disposizioni vigenti, stabilite dalla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656.

La proposta è così composta:

Allegato 1 – Mappa di pericolosità sismica del territorio regionale

Allegato 2 – Mappa di zonazione sismica del territorio della Regione Piemonte

Allegato 3 – Elenco dei Comuni sismici

 

La zona 3s adesso comprende 165 Comuni, di cui 86 nella Provincia di Torino, 75 nella Provincia di Cuneo, 4 nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; la precedente zonizzazione comprendeva  in zona 3s 44 Comuni, di cui 2 in provincia di Cuneo, 40 in provincia di Torino e 2 in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

La nuova classificazione sismica non avrà comunque effetti sulla progettazione delle costruzioni, per la quale valgono sempre le specifiche Norme tecniche già in uso.  

La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) resta uno strumento utile per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.). 

Si riporta una tabella identificativa del significato delle classificazioni a livello nazionale. Le Regioni possono  stabilire delle sottoclassi (es. 3s). Si ricorda infine che nelle zone sismiche è definita l’accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

 

Zona
sismica
Fenomeni riscontrati Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni
1 Zona con pericolosità sismica alta.
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.
ag ≥ 0,25g
2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 0,15 ≤ ag < 0,25g
3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. 0,05 ≤ ag < 0,15g
4 Zona con pericolosità sismica molto bassa.
E’ la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse.
ag < 0,05g

 


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