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Le novità legislative del mese: Dicembre 2022 (chiusura redazionale 10.01.23)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera (Regione Piemonte)

D.D. (PIEMONTE) n. 753 del 12/12/22 – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 264 del 24 novembre 2001 e n. 362 del 21 novembre 2011. Modifica delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 145 del 2 maggio 2011, n. 189 del 20 giugno 2011, n. 416 del 7 dicembre 2011 e n. 518 del 6 luglio 2012

La Regione Piemonte ha pubblicato una Determinazione dirigenziale con cui adotta una nuova Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti di attività accessorie e di servizio (es. ricariche batterie, gruppi elettrogeni, sale prove motori, manutenzione, incisioni laser, ecc.). Il provvedimento contiene anche alcune importanti indicazioni operative in merito alla scadenza del 31/12/2022 relativa ai Medi Impianti di Combustione di potenza termica > 5 MW.

L’adesione alle autorizzazioni di carattere generale implica l’impegno al rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali e dei valori limite di emissione in esse definiti per la specifica tipologia di impianto. In alternativa l’impresa può presentare un’istanza di autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006. Prevede che i gestori di stabilimenti che  eserciscono impianti di attività accessorie sulla base del precedente provvedimento, entro 180 giorni dalla pubblicazione della Determinazione 753/2022, debbano presentare una nuova domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale.

 

AMBIENTE – Ecogestione

Dir. CE n. 2464 del 14/12/22 – Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

Mira a porre fine al greenwashing, rafforzare l’economia sociale di mercato e gettare le basi per gli standard di rendicontazione sulla sostenibilità a livello globale. Tutte le grandi aziende dell’UE e le PMI indicate dovranno divulgare i dati sull’impatto delle loro attività sulle persone e sul pianeta e gli eventuali rischi di sostenibilità a cui sono esposte.

Le regole inizieranno ad applicarsi tra il 2024 e il 2028:

– al 1° gennaio 2024 per le grandi aziende di interesse pubblico (con oltre 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla comunicazione non finanziaria, con rendiconti in scadenza nel 2025;

– al 1° gennaio 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di totale attivo), con rendiconti in scadenza nel 2026;

– al 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con rendiconti entro il 2027. Le PMI possono rinunciare fino al 2028.

 

SICUREZZA – Agenti biologici

Circ. Min. n. 51961 del 31/12/22 – Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Aggiornate le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid.

Le nuove regole anti-Coronavirus prevedono un allentamento delle restrizioni adottate fino ad ora, stabilendo che «per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigienico o molecolare».

Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

 

SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti

D.Lgs. n. 203 del 25/11/22 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Le modifiche riguardano molte parti del testo originale e vanno dalle correzioni ortografiche, ai chiarimenti dei concetti fisici delle radiazioni e della radiometria, alle traduzioni in italiano di alcuni termini rimasti in inglese nel decreto 101/20; ma ci sono anche “novità” per il settore industriale che riguardano principalmente:

– le definizioni di luogo di lavoro sotterraneo;

– la “pubblicità delle informazioni”;

– i provvedimenti nel caso di presenza di radon;

– la trasmissione delle relazioni tecniche per il radon;

– la classificazione dei residui;

– le prescrizioni che devono essere riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

– il ripristino del diritto di opzione ai sensi del Trattato Euratom;

– le deroghe ai VVF per la detenzione di alcune sorgenti radioattive di taratura;

– la correzione del valore di attività totale pervenuta o prodotta nell’installazione in ragione d’anno solare (occorre nulla osta se è superiore per un fattore 50.000 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell’Allegato I – in precedenza era indicato un fattore 50);

– l’impiego di sorgenti di radiazioni mobili in siti non determinabili a priori;

– la frequenza di formazione e informazione dei dirigenti, preposti e lavoratori (da 3 a 5 anni);

– il riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura;

– l’estensione delle sanzioni penali;

– le attività lavorative che comportano esposizione all’attività cosmica.

 

 


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Marcatura ambientale degli imballaggi – Nuovi obblighi per le imprese da fine 2022

Il Decreto Legislativo n.116 del 3 settembre 2020 ha introdotto l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi una marcatura che riporti le indicazioni per il corretto smaltimento dello stesso, così come richiesto dalla Decisione Europea 129/97/CE. Dopo numerose successive proroghe, il termine ultimo per conformarsi agli obblighi previsti dalla Comunità Europea è ora fissato al 31/12/2022.

La necessità di adempiere a questo nuovo obbligo legislativo può costituire per molte aziende l’opportunità di sviluppare un più ampio progetto aziendale volto a valorizzare la sostenibilità ambientale del prodotto o del processo produttivo.

La disciplina prevede una differente declinazione degli obblighi, a seconda che gli imballaggi siano ceduti nell’ambito del circuito B2C (Business To Consumer) o B2B (Business To Business), ma in tutti i casi l’impresa dovrà provvedere a:

  1. Censire le differenti categorie merceologiche dei materiali da imballaggio acquistati o prodotti in conto proprio
  2. Analizzare ciascun materiale, individuando la corretta marcatura da apporre, anche in relazione alla composizione chimica dello stesso
  3. Determinare tutte le diverse combinazioni di materiali che compongono gli imballi, che possono variare da un prodotto all’altro, in base alla natura degli articoli da proteggere, ai metodi di trasporto ed al Paese di destinazione
  4. Sviluppare un sistema per generare la marcatura per ciascuna combinazione di materiali, che andrà poi apposta sugli stessi (nel caso di cessioni B2C) ovvero sui documenti di trasporto (nel caso di cessioni B2B)
  5. Progettare un sistema per aggiornare semplicemente e tempestivamente queste informazioni, al mutare dei materiali impiegati o delle esigenze di spedizione

 

Asatecno S.r.l. può offrire un supporto efficace e qualificato per tutto il processo, nonché per trasformare questo obbligo in un’OPPORTUNITA’.

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EGE – Esperto Gestione Energia

Bravo Marco !!!!

Da maggio 2021 il nostro partner Marco Bertolone ha ottenuto la qualifica di Esperto Gestione Energia (EGE) per il settore industriale, certificata secondo la norma UNI CEI 11339:2009 e riconosciuta da Accredia.

Questo traguardo permette ad ASATECNO S.r.l. di offrire a pieno titolo la consulenza e la progettualità tecnico-energetica per le imprese affiancandole alla consulenza sui sistemi di gestione ed ai servizi di area tecnica ambientale.

L’attenzione all’energia è un elemento trasversale nella gestione dei processi aziendali con ampi collegamenti con l’efficienza produttiva e con la riduzione degli impatti ambientali; il sistema di gestione dell’energia (UNI CEI EN ISO 50001:2018) si amalgama perfettamente alla gestione aziendale per la qualità, per l’ambiente e per la sicurezza.

Di seguito riportiamo qualche appunto sulle funzioni dell’Esperto Gestione Energia e sull’apporto che può dare nella consulenza alle imprese.

L’Esperto in Gestione dell’Energia è una figura qualificata e certificata che, può operare per:

  • migliorare il livello di efficienza energetica di un’organizzazione, riducendone consumi ed emissioni di gas clima-alteranti
  • incrementare l’uso razionale dell’energia, attraverso uno studio del profilo dei consumi energetici
  • condurre analisi tecnico economiche e gestire progetti di interventi di efficientamento, interfacciandosi anche con imprese in grado di realizzare gli interventi,
  • operare per l’ottenimento dei Certificati Bianchi o Titolo di Efficienza Energetica (TEE), che contribuiscono a remunerare il risparmio energetico ottenuto a seguito degli interventi di efficientamento.
  • interfacciarsi nel mercato energetico per la contrattualistica,

Infine – ma spesso è il primo passo – l’EGE è pienamente titolato a condurre diagnosi energetiche secondo quanto richiesto dalla normativa cogente (D.Lgs. 102/2014, e s.m.i.).

L’obbligo di effettuare la diagnosi energetica riguarda le grandi imprese (imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 M€ o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 M€) e le imprese energivore (consumo di 1 GWh di energia elettrica oppure almeno 1 GWh di energia diversa dall’elettrica e costo energia/fatturato >3%), indipendentemente dalla loro dimensione. In entrambi i casi, le Diagnosi Energetiche devono essere redatte da EGE certificati.

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