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Contributi per le imprese gasivore – Nuovi obblighi per le imprese da fine 2022

A chi è rivolto?

Il contributo è destinato alle imprese cosiddette “gasivore”, che impiegano il gas. Le imprese gasivore sono quelle che hanno un consumo medio di almeno 1 GWh/anno (94.582 Sm3/anno) di gas naturale e operano in determinati settori ATECO.

 

A quanto ammonta il contributo?

Il periodo di riferimento (per questa prima dichiarazione) è costituito dagli anni 2019 e 2021 ed il livello di contribuzione è relativo al pagamento delle componenti tariffarie RETIG e REIG (relative ai costi di trasporto e distribuzione del gas).

 

Come ottenere il contributo?

Le imprese che intendono ottenere il contributo devono presentare alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici Ambientali) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti necessari per accedere all’agevolazione.

 

Inoltre, il Decreto ministeriale chiarisce, che le imprese aderenti devono disporre, in alternativa, di:

  • Un sistema di gestione conforme alla ISO 50001;
  • Una diagnosi energetica conforme al D. Lgs. 102/2014, comunicata all’ENEA e in corso di validità. Inoltre, queste imprese devono aver svolto almeno uno degli interventi di efficienza individuati con la diagnosi energetica, nel periodo che intercorre tra l’una e la successiva diagnosi (quattro anni).

 

Come Asatecno può assistervi?

  • per intraprendere il percorso di iscrizione dell’azienda al portale gasivori, dalla verifica dei requisiti, all’ottenimento delle agevolazioni;
  • per la progettazione e realizzazione di un Sistema di Gestione per l’Energia conforme alla ISO 50001;

ovvero

  • per la redazione della diagnosi energetica conforme al D. Lgs. 102/2014.

 

ASATECNO S.r.l. è una Società certificata ISO 9001 per l’erogazione di questi servizi.

L’esperienza nella consulenza relativa ai Sistemi di Gestione alle aziende produttive e dei suoi consulenti Senior con qualifica di EGE Esperto Gestione Energia (EGE) settore industriale, certificata secondo UNI CEI 11339:2009, possono fornire il giusto supporto alle aziende Clienti.

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EGE – Esperto Gestione Energia

Bravo Marco !!!!

Da maggio 2021 il nostro partner Marco Bertolone ha ottenuto la qualifica di Esperto Gestione Energia (EGE) per il settore industriale, certificata secondo la norma UNI CEI 11339:2009 e riconosciuta da Accredia.

Questo traguardo permette ad ASATECNO S.r.l. di offrire a pieno titolo la consulenza e la progettualità tecnico-energetica per le imprese affiancandole alla consulenza sui sistemi di gestione ed ai servizi di area tecnica ambientale.

L’attenzione all’energia è un elemento trasversale nella gestione dei processi aziendali con ampi collegamenti con l’efficienza produttiva e con la riduzione degli impatti ambientali; il sistema di gestione dell’energia (UNI CEI EN ISO 50001:2018) si amalgama perfettamente alla gestione aziendale per la qualità, per l’ambiente e per la sicurezza.

Di seguito riportiamo qualche appunto sulle funzioni dell’Esperto Gestione Energia e sull’apporto che può dare nella consulenza alle imprese.

L’Esperto in Gestione dell’Energia è una figura qualificata e certificata che, può operare per:

  • migliorare il livello di efficienza energetica di un’organizzazione, riducendone consumi ed emissioni di gas clima-alteranti
  • incrementare l’uso razionale dell’energia, attraverso uno studio del profilo dei consumi energetici
  • condurre analisi tecnico economiche e gestire progetti di interventi di efficientamento, interfacciandosi anche con imprese in grado di realizzare gli interventi,
  • operare per l’ottenimento dei Certificati Bianchi o Titolo di Efficienza Energetica (TEE), che contribuiscono a remunerare il risparmio energetico ottenuto a seguito degli interventi di efficientamento.
  • interfacciarsi nel mercato energetico per la contrattualistica,

Infine – ma spesso è il primo passo – l’EGE è pienamente titolato a condurre diagnosi energetiche secondo quanto richiesto dalla normativa cogente (D.Lgs. 102/2014, e s.m.i.).

L’obbligo di effettuare la diagnosi energetica riguarda le grandi imprese (imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 M€ o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 M€) e le imprese energivore (consumo di 1 GWh di energia elettrica oppure almeno 1 GWh di energia diversa dall’elettrica e costo energia/fatturato >3%), indipendentemente dalla loro dimensione. In entrambi i casi, le Diagnosi Energetiche devono essere redatte da EGE certificati.

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Le novità legislative del mese: Luglio 2020

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

AMBIENTE – Energia

D.Lgs. n. 73 del 14/07/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Tra le principali novità del decreto, segnaliamo:

  • l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici;
  • l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
  • la possibilità, in alternativa all’attuazione degli interventi di efficienza individuati nella diagnosi, di adottare un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001;
  • l’emanazione, entro il 31/12/21 e successivamente ogni 2 anni, fino al 2030, di Bandi Pubblici per il finanziamento dell’implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia conformi alla norma ISO 50001 nelle piccole e medie imprese.

In vigore dal 29/07/20.

 

SICUREZZA – Cancerogeni

D.Lgs. n. 44 del 01/06/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Modifica l’art. 242 del D.Lgs. n. 81/08, prevedendo che “Il medico competente fornisca ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnali la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.” Inoltre sono sostituiti l’allegato XLII Elenco di Sostanze, Miscele e Processi e l’allegato XLIII Valori limite di esposizione professionali (es. 0,1 mg/m3 VLE per la silice cristallina respirabile, riconosciuta ufficialmente cancerogeno e ridotto a 2 mg/m3 quello delle polveri di legno duro).

 

SICUREZZA – Agenti Biologici

Dir CE n. 739 del 03/06/20 – Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.

Inserisce il virus SARS-CoV-2, che ha causato la pandemia di Covid‐19, nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo; modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE – contenente l’elenco dei virus cui possono essere esposti i lavoratori durante il lavoro e dai quali vanno, quindi, tutelati – classificando il “coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave” nella fascia di rischio 3. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alla direttiva entro il 24 ottobre 2020.

 

SICUREZZA – Formazione

DPCM 11/06/20 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’art. 1, comma 1, lettera q) esclude dalla sospensione delle attività didattiche i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Gli indirizzi operativi per le attività di formazione professionale sono contenuti nell’Allegato 9 dello stesso DPCM.

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento 25/06/20 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione. Aggiunte tre sostanze tossiche per la riproduzione (Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tine, 2-methylimidazole e 1-vinylimidazole) e un disgregatore endocrino (Butyl 4-hydroxybenzoate).

La sostanza che altera il sistema endocrino viene utilizzata nei prodotti di consumo, come i cosmetici. Le altre tre sono utilizzate nei processi industriali per produrre rispettivamente polimeri, prodotti di rivestimento e materie plastiche. L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 209 SVHC. Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi

Legge n. 77 del 17/07/20 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Abroga l’articolo 113-bis del DL n.18/2020 che prevedeva una estensione di alcuni limiti previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti, in particolare tale deposito, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, veniva esteso fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non poteva avere durata superiore a diciotto mesi. Il deposito temporaneo torna dunque alla precedente previsione di legge descritta all’articolo 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e smi.

 

SICUREZZA – Organizzazione della sicurezza

UNI/PdR 87:2020 – Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.

La Norma fornisce elementi utili a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza per espletare al meglio la loro funzione: nella prima parte individuano le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizzano tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione secondo la logica Plan-Do-Check-Act.

 

Varie

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 


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