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Le novità legislative del mese: Ottobre 2022 (chiusura redazionale 04.11.22)

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Lazio)

DCR (Regione Lazio) n. 8 del 05/10/22 – Aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell’aria (PRQA)

Stabilisce norme «tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera», e che è frutto del processo di partecipazione, attivato dalla Regione, nell’ambito delle fasi di consultazione previste dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

IL PRQA è composto da:

– Rapporto Ambientale (contenente l’Allegato 1 “Osservazioni al Rapporto preliminare”, l’Allegato 2 “Sintesi non tecnica”, l’Allegato 3 “Valutazione di incidenza”, l’Allegato 4 “Il Piano di risanamento della qualità dell’aria (aggiornamento) e la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”);

– Relazione di Piano (composto, a sua volta, dall’Allegato 1 “Schede delle Azioni”, e dall’Allegato 2 “Osservazioni all’A-PRQA e al Rapporto Ambientale”);

– Norme Tecniche di Attuazione.

 

SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti (Verifica attrezzature)

Circ. (INAIL) n. 39 del 18/10/22 – Rilascio applicativo Portale Albo Soggetti Abilitati (Portale ASA)

Tale applicativo consentirà, nella sua prima versione:

– l’iscrizione agli albi regionali gestiti da Inail in modalità telematica, con possibilità di monitorare in tempo reale l’iter della pratica di iscrizione, con il controllo della richiesta di abilitazione regionale rispetto alle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

– la gestione dell’anagrafica dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche di impianti ed attrezzature previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e dai connessi decreti attuativi;

– la gestione dell’anagrafica dei tecnici abilitati e della relativa matrice delle competenze;

– l’inserimento delle verifiche periodiche effettuate dai soggetti abilitati e dalle Asl e dalle Arpa;

– la consultazione delle verifiche, con il monitoraggio e il controllo -da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Asl e Arpa- delle attività svolte dai soggetti abilitati.

Saranno disponibili, nelle versioni successive, nuove funzionalità:

– la gestione delle deleghe assegnate ai soggetti abilitati tramite l’applicativo CIVA, per tracciarne l’accettazione o il rifiuto, nonché l’effettivo svolgimento nella tempistica prevista;

– l’invio di comunicazioni all’utenza tramite Pec;

– il collegamento alla banca dati delle attrezzature e degli impianti di CIVA per il controllo e il consolidamento delle informazioni trasmesse;

– la gestione dei pagamenti relativi alle quote spettanti a Inail per la formazione e manutenzione della banca dati delle verifiche periodiche attraverso la piattaforma PagoPA.

 

Disponibile on-line dal 21/10/22; possono accedere:

– i soggetti abilitati, nella persona del legale rappresentante o suo delegato;

– il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

– le Asl e le Arpa, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

 

SICUREZZA – Campi Elettromagnetici

DM del 30/09/22 – Criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008

Specifica quali sono le modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga: il datore di lavoro deve trasmettere l’istanza esclusivamente per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale istanza dovrà essere trasmessa con apposito modello, riportato nell’allegato I del D.M., e formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II dello stesso.

Una volta ricevuta la domanda, il Ministero convoca, entro trenta giorni, un tavolo tecnico istituzionale che, entro sessanta giorni dalla convocazione, formulerà un parere in cui saranno indicate la durata e le condizioni della deroga. Sarà poi con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute che verrà adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE.

L’art. 6 riguarda la sorveglianza sui lavoratori esposti a VLE in deroga: qualora il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione. Sarà convocato il tavolo tecnico istituzionale per l’acquisizione di apposito parere in merito e sulla base di tale parere, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute provvederanno all’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima.

Sono previste, all’art. 5 del decreto, le modalità per le verifiche e i controlli relativi alle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga.

 

AMBIENTE – Energia

DM n. 383 del 06/10/2022 – Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023

Regolamenta le misure di risparmio energetico secondo quanto previsto dal “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale”. Fissa la riduzione di un grado della temperatura degli ambienti, modificando i valori riportati all’articolo 3, comma 1, del DPR n. 74/2013 che vengono, quindi, fissati a:

17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici (abitazioni, uffici, ecc.).

Prevede, inoltre, la riduzione del periodo di accensione, da attuarsi posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio (rispetto a quanto previsto dal citato DPR n. 74/2013), in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale (metano) è consentito con i seguenti limiti:

– Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

– Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

– Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

– Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

– Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

– Zona F: nessuna limitazione.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno.

Non riguarda impianti di riscaldamento alimentati integralmente a gasolio, GPL, biomasse, ecc.

Una tabella con la classificazione per zone climatiche di tutti i comuni è reperibile sul sito dei Comuni italiani; la Regione Piemonte si trova per la gran parte in zona climatica E, con l’eccezione di alcune aree montane, classificate in zona climatica F.

E’ previsto che alcuni edifici siano esentati dall’applicazione di alcune o di tutte le limitazioni di cui sopra (per es.):

– per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione, non si applicano le limitazioni che risultassero ostative alle tecniche di produzione; per quanto riguarda la riduzione di un grado l’esenzione è limitata alle attività a cui le autorità comunali abbiano già concesso deroghe al limite di temperatura;

– per gli edifici adibiti ad ufficio e assimilabili o commerciali e assimilabili, senza interruzione giornaliera dell’attività, non si applicano le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione.

 

Vademecum ENEA – Ottobre 2022 – Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas

Articolo 1, Commi 8 e 9

Decreto MiTE n. 383 del 6 Ottobre 2022

Fornisce indicazioni pratiche di corretta impostazione e gestione degli impianti di climatizzazione invernale; riepiloga, inoltre, gli aspetti principali riportati sia nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale che nel recente DM 383/2022, in riferimento alla diminuzione della temperatura dei locali e del periodo di accensione degli impianti.

Fornisce indicazioni di possibili azioni concrete che singoli cittadini o responsabili di impianti centralizzati possono attuare per diminuire i consumi di gas naturale per la climatizzazione invernale.

Pur riferendosi alla gestione di impianti più diffusamente presenti in ambienti civili/domestici, il documento ENEA fornisce alcune indicazioni che possono essere mutuate, in funzione della tipologia di luoghi e impianti, anche per la gestione di impianti industriali asserviti ad esempio agli uffici.

 

 


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Le novità legislative del mese: Luglio 2020

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AMBIENTE – Energia

D.Lgs. n. 73 del 14/07/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Tra le principali novità del decreto, segnaliamo:

  • l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici;
  • l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
  • la possibilità, in alternativa all’attuazione degli interventi di efficienza individuati nella diagnosi, di adottare un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001;
  • l’emanazione, entro il 31/12/21 e successivamente ogni 2 anni, fino al 2030, di Bandi Pubblici per il finanziamento dell’implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia conformi alla norma ISO 50001 nelle piccole e medie imprese.

In vigore dal 29/07/20.

 

SICUREZZA – Cancerogeni

D.Lgs. n. 44 del 01/06/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Modifica l’art. 242 del D.Lgs. n. 81/08, prevedendo che “Il medico competente fornisca ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnali la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.” Inoltre sono sostituiti l’allegato XLII Elenco di Sostanze, Miscele e Processi e l’allegato XLIII Valori limite di esposizione professionali (es. 0,1 mg/m3 VLE per la silice cristallina respirabile, riconosciuta ufficialmente cancerogeno e ridotto a 2 mg/m3 quello delle polveri di legno duro).

 

SICUREZZA – Agenti Biologici

Dir CE n. 739 del 03/06/20 – Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.

Inserisce il virus SARS-CoV-2, che ha causato la pandemia di Covid‐19, nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo; modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE – contenente l’elenco dei virus cui possono essere esposti i lavoratori durante il lavoro e dai quali vanno, quindi, tutelati – classificando il “coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave” nella fascia di rischio 3. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alla direttiva entro il 24 ottobre 2020.

 

SICUREZZA – Formazione

DPCM 11/06/20 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’art. 1, comma 1, lettera q) esclude dalla sospensione delle attività didattiche i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Gli indirizzi operativi per le attività di formazione professionale sono contenuti nell’Allegato 9 dello stesso DPCM.

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento 25/06/20 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione. Aggiunte tre sostanze tossiche per la riproduzione (Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tine, 2-methylimidazole e 1-vinylimidazole) e un disgregatore endocrino (Butyl 4-hydroxybenzoate).

La sostanza che altera il sistema endocrino viene utilizzata nei prodotti di consumo, come i cosmetici. Le altre tre sono utilizzate nei processi industriali per produrre rispettivamente polimeri, prodotti di rivestimento e materie plastiche. L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 209 SVHC. Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi

Legge n. 77 del 17/07/20 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Abroga l’articolo 113-bis del DL n.18/2020 che prevedeva una estensione di alcuni limiti previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti, in particolare tale deposito, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, veniva esteso fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non poteva avere durata superiore a diciotto mesi. Il deposito temporaneo torna dunque alla precedente previsione di legge descritta all’articolo 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e smi.

 

SICUREZZA – Organizzazione della sicurezza

UNI/PdR 87:2020 – Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.

La Norma fornisce elementi utili a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza per espletare al meglio la loro funzione: nella prima parte individuano le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizzano tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione secondo la logica Plan-Do-Check-Act.

 

Varie

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 


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Le novità legislative del mese: Maggio 2020

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SICUREZZA – Agenti Chimici

DIM 02/05/20 – Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 2 maggio 2020 che recepisce la direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione

Sostituisce l’Allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., riportando i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici. Il Decreto recepisce tutti gli stessi valori limite della direttiva, meno il diclorometano e aggiunge la notazione “cute” anche per il Bisfenolo A e l’acido acrilico.

Si segnala inoltre che:

– sono riportati valori limite per nuove sostanze chimiche (manganese e comp., trinitrato di glicerolo, tetracloruro di carbonio, amitrolo, acido acetico, cianuro di idrogeno, cloruro di metilene, cloruro di vinilidene, ortosilicato di tetraetile, acido acrilico, nitroetano, difeniletere, 2-etilesan-1-olo, acroleina, formiato di metile, but-2-in-1,4-diolo, tetracloroetilene, acetato di etile, cianuro di sodio, cianuro di potassio, diacetile, monossido di carbonio, diidrossido di calcio, ossido di calcio, anidride solforosa, idruro di litio, monossido di azoto, biossido di azoto, terfenile idrogenato)

– modifica i precedenti valori limite di esposizione professionale per 1,4-diclorobenzene e bisfenolo A

– individua la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per diverse sostanze (riportata nell’ultima colonna “notazione”);

– è raccomandato, per l’acido acrilico, un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di un minuto.

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio “chimico” (art. 223 del Dlgs 81/08), dovrà prendere in considerazione i nuovi valori limite di esposizione professionale relativi alle sostanze elencate in Allegato XXXVIII.

 

AMBIENTE – Trasporti – Mobility Manager

DL n. 34 del 19/05/20 – Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. Decreto Rilancio)

L’art. 229 ha introdotto nuove misure per incentivare la mobilità sostenibile. In particolare, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato, il decreto ha disposto che le imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti, ubicate in un capoluogo di Regione o di Provincia, in una Città Metropolitana, o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, siano tenute a redigere, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente. A tal fine deve essere nominato un Mobility Manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Il Mobility Manager ha il compito di promuovere, oltre l’adozione del PSCL, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità del personale, al fine di consentire, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile, la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane.

Gli obblighi della nomina del Mobility Manager e dell’adozione di un PSCL erano già previsti dal DI del 27/03/98 ma, fino ad ora, riguardavano le sole imprese con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente oltre 800 dipendenti, ubicate nei comuni ritenuti a rischio di inquinamento atmosferico.

 

SICUREZZA – Tutela particolari categorie

DL n. 34 del 19/05/20 – Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. Decreto Rilancio)

All’art. 83, stabilisce che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

 

 


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