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Le novità legislative del mese: Novembre 2021 (chiusura redazionale 07/12/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Circ. n. 10 del 19/10/21 – Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”.

Pubblicata sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, partendo dalla premessa che la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha confermato in via definitiva il nuovo allegato “D” alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 che non ricomprende più in elenco il codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”, precisa che il codice è cancellato d’ufficio da tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte all’Albo che lo ricomprendono.

 

D.Lgs. n. 196 del 08/11/21 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Recepisce la Direttiva (UE) 2019/904, cosiddetta “Direttiva SUP” (Single Use Plastics), che, nell’ottica di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, “mette al bando” gli oggetti usa e getta.

In particolare, la direttiva è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente della plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta siano disponibili alternative. Essa, incentrata sul principio “chi inquina paga”, prevede una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026.

Il D.Lgs. di recepimento conferma la definizione europea di plastica (che comprende anche i polimeri naturali modificati chimicamente), prevede azioni per i requisiti dei prodotti e di marcatura, misure sulla raccolta differenziata, e misure inerenti la responsabilità estesa del produttore.

 

In vigore dal 14/01/22. La normativa non si applicherà ai rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale, e il decreto esclude – infine – dalla messa al bando i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile, realizzati secondo gli standard europei, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40%, e, dal 1° gennaio 2024, sopra almeno il 60%, in tutte quelle situazioni che rendano difficoltoso il ricorso ad alternative riutilizzabili.

 

AMBIENTE – Energia – Impianti termici                 

DGR (Regione Marche) n. 1305 del 03/11/21 – Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” – Approvazione criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in merito alle scadenze per l’esecuzione della manutenzione e del controllo dell’efficienza energetica sugli impianti termici nel periodo transitorio legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I responsabili d’impianto e i manutentori degli impianti termici che non abbiano rispettato le scadenze della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 ricadenti nel periodo di stato di emergenza connesso al Covid 19 e che non siano già stati assoggettati a ispezione, possono regolarizzare la propria posizione eseguendo le operazioni di cui agli stessi articoli entro 150 giorni dalla data di adozione della presente Delibera, senza l’applicazione di sanzioni o dell’ispezione a pagamento.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

Circ. VVF Prot. n. 16700 del 08/11/21 – DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

Evidenzia gli aspetti salienti del DM 03/09/21, ribadendo le indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. Per quelli a basso rischio di incendio, i criteri sono riportati nell’allegato I del Decreto in oggetto; per gli altri vige il D.M. del 03/08/15 (Codice di Prevenzione Incendi).

La Circolare esplicita, inoltre, che Il “Decreto Minicodice” conserva lo stesso linguaggio ed approccio del Codice di prevenzione incendi, pur recando numerose semplificazioni. Ad es., sebbene a monte di tutta la progettazione vi sia la valutazione del rischio di incendio, non vengono definiti i diversi profili di rischio avendo già individuato a priori il “basso rischio di incendio” e, di conseguenza, le misure antincendio da adottare, indicate nel paragrafo “Strategia antincendio”.

La valutazione del rischio deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, “Protezione da atmosfere esplosive”, del D.Lgs. n. 81/08 (art. 2 del decreto). Al fine di graduare la valutazione del rischio d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato del Decreto sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere.

Le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso.

 

Il DM 03/09/21 entrerà in vigore il 29/10/22.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

Legge n. 165 del 19/11/21 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (c.d. Decreto Green Pass).

Ha introdotto la possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia del proprio green pass, in modo da essere esonerati dai controlli, per tutta la durata della validità della relativa certificazione.

In virtù del dovere di correttezza, il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della validità del certificato volontariamente consegnato.

Considerato che l’esonero dalle verifiche – conseguente alla consegna del green pass – risponde a esigenze di semplificazione e razionalizzazione dei controlli e che la richiesta di esenzione è definita in termini di facoltà (i lavoratori possono richiedere di consegnare), l’implementazione della consegna del green pass – a seguito di richiesta dei lavoratori – deve considerarsi comunque rimessa alla decisione del datore di lavoro, al quale, infatti, competono le scelte in ordine al sistema e alle modalità di controllo e, quindi, anche quelle in ordine all’attuazione delle relative semplificazioni.

 

DL n. 172 del 26/11/21 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Rafforza le misure anti Covid con il super green pass.

In particolare, è esteso l’obbligo vaccinale anche ad insegnanti, esercito e forze dell’ordine (confermato per il personale sanitario e quello delle strutture di assistenza per anziani, con estensione alla terza dose), mentre le attività ricreative (ristoranti, cinema, stadi, teatri, musei, ecc.) saranno accessibili solo a chi è in possesso del cosiddetto “super green pass”, ovvero a chi è vaccinato o guarito, a partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio. Tra le misure, inoltre, figura la riduzione della durata del certificato verde, che scende da 12 a 9 mesi.

Sarà disposto, infine, un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

 

In vigore dal 27/11/21.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del Green Pass “rafforzato” gli accessi ai luoghi di lavoro (salvo, ovviamente, i casi in cui sia previsto l’obbligo vaccinale), quelli ai mezzi di trasporto ed alle strutture alberghiere (comprese le attività di ristorazione riservate in esclusiva alla clientela alloggiante) nonchè i servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale.

Nelle mense aziendali non sarà necessario il Super Green Pass. Dunque un lavoratore non vaccinato potrà sottoporsi al solo tampone antigenico o molecolare per accedere alla propria postazione di lavoro e con la stessa certificazione pranzare in mensa.

 

 

 


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Le novità legislative del mese: Giugno 2021 (chiusura redazionale 07/07/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Com CE n. 216/01 del 07/06/21 – Comunicazione della Commissione – Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Fornisce le indicazioni della Commissione dell’UE circa l’interpretazione e l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, tra cui palloncini e aste, contenitori, tappi e coperchi per bevande, posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), contenitori per alimenti, cannucce, salviette umidificate. Il documento contiene molte definizioni e uno schema riepilogativo che elenca i criteri per interpretare la definizione di contenitori di plastica monouso per alimenti e l’applicazione o meno della Direttiva.

     

DL n. 77 del 31/05/21 – Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cd. Decreto Semplificazioni)

Semplifica la realizzazione dei traguardi e obiettivi definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il titolo I della Parte II, riporta una serie di misure in materia di transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico. Le misure ambientali oggetto di modifica riguardano principalmente i seguenti ambiti:

– Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sia statale che regionale,

– Provvedimento Unico Ambientale

– Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale

– Interpello Ambientale

– Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

– riconversione dei siti industriali e bonifiche

– economia circolare e i rifiuti.

In merito a quest’ultimo punto, introduce una serie di modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 tra cui segnaliamo, per rilevanza, la sostituzione dell’attestazione di avvenuto smaltimento per i rifiuti conferiti a un impianto autorizzato per D13, D14 e D15, con un’attestazione di avvio a recupero o smaltimento. Infine sostituisce l’allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 recante l’elenco europeo dei rifiuti (EER), che non era allineato alla nomenclatura UE.

        

Delib. n. 4 del 03/06/21 – Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120

Al registro, istituito presso l’Albo nazionale gestori ambientali, le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. Il registro è articolato in classi, dalla classe a) alla classe f), in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati.

La deliberazione riporta i requisiti e la procedura d’iscrizione al registro, che è rinnovata ogni 5 anni. L’iscrizione avviene d’ufficio per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria e per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) limitatamente al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.

L’art. 3 indica le tipologie di rifiuti che possono essere raccolti e trasportati.

 

In vigore dal 01/09/21.

        

SICUREZZA – Agenti Chimici                 

DM del 18/05/21 – Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 18 maggio 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

Al fine di aggiornarne il contenuto in conformità con le disposizioni contenute nella direttiva n. 2019/1831/UE, l’art. 1 del decreto prevede la sostituzione dell’allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/08, con il nuovo elenco riportante i valori limite di esposizione professionale, da usarsi nelle valutazioni del rischio chimico.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Lombardia)                 

DD (Lombardia) n. 8224 del 16/06/21- Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della d.g.r. 3502 del 5 agosto 2020

Sono approvate le Disposizioni in attuazione della DGR 3502 del 5 agosto 2020, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Abroga le disposizioni approvate con DD n. 11785 del 23/12/15.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti industriali (Regione Lombardia)                 

DGR n. XI_4837 del 07/06/21 – Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c. 7bis del D.Lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose

Forniscono indicazioni in merito agli adempimenti previsti dall’art. 271 c.7 bis del D.Lgs. n. 152/06 (limitazione emissioni di sostanze pericolose), anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 102/20 relativamente all’utilizzo nel ciclo produttivo di sostanze o miscele “classificate estremamente preoccupanti” quali ad es. cancerogeni e mutageni (H340, H350, H360). Indica anche modalità, contenuti e tempistiche per l’invio della relazione tecnica da presentarsi, in caso di impiego delle sostanze di cui sopra.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti industriali (Regione Piemonte)                 

Circ. Città Metropolitana Torino del giugno 2021 – AVVISO – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTANZE PERICOLOSE – PRIMA SCADENZA 28/08/2021

Indicazioni operative rivolte ai soggetti tenuti alla presentazione della relazione entro il 28 agosto 2021, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, con allegato chiarimento del Ministero dell’ambiente.

Le sostanze classificate cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), quelle a tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (tra cui PCB e policlorodibenzodiossine) e quelle classificate come estremamente preoccupanti ai sensi del REACH devono essere sostituite nei cicli produttivi non appena tecnicamente ed economicamente possibile laddove siano emesse in atmosfera. Ogni 5 anni, a far data dal rilascio o dal rinnovo dell’autorizzazione, i gestori inviano all’Autorità Competente una relazione con la quale viene analizzata la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. L’Autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o rinnovo dell’autorizzazione.

Se invece queste sostanze vengono utilizzate in attività già autorizzate attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale (AVG) i gestori saranno tenuti a presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06 entro il 28 agosto 2023.

 

Nel caso di stabilimenti o installazioni già in esercizio al 28 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.lgs. 102/2020), i gestori devono presentare all’Autorità Competente la relazione prevista entro il 28 agosto 2021, a cui seguirà la presentazione di una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025, oppure entro una data precedente eventualmente individuata alla luce della relazione ricevuta dal gestore.

L’adeguamento può essere inoltre previsto nelle domande di rinnovo o di modifica sostanziale antecedenti il 1° gennaio 2025 e il termine di adeguamento non può essere superiore a 4 anni.

Nel caso in cui, a seguito di variazione della classificazione di sostanze o miscele in uso, uno stabilimento o un’installazione ricadano in questi obblighi, il gestore dovrà presentare entro 3 anni dalla variazione una domanda di autorizzazione allegando alla stessa la relazione.


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Le novità legislative del mese: Novembre 2019

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AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Legge n. 128 del 02/11/19 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

Contiene, all’interno dell’articolo 14 bis, un’importante disposizione finalizzata a superare la situazione di stallo creatasi dopo una sentenza del Consiglio di Stato che ha, di fatto, comportato il blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per attività di recupero e riciclo dei rifiuti (c.d. End of waste). Ripristina, infatti, la possibilità di rilascio, da parte delle autorità locali competenti, di autorizzazioni “caso per caso”, sulla base dei nuovi criteri europei, prevedendo il controllo a campione delle nuove autorizzazioni rilasciate o rinnovate da parte di ISPRA o delle ARPA competenti delegate. Rimane ferma la possibilità che criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto siano stabiliti da provvedimenti comunitari o nazionali ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, nel qual caso i titolari delle autorizzazioni in essere interessate dovranno chiederne l’aggiornamento entro 180 gg pena la sospensione dell’attività.

 

Dir. CE n. 904 del 12/06/19 – Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Gli obiettivi della direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza dei prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare quello acquatico, e sulla salute umana, e di promuovere un’economia circolare che privilegi prodotti e materiali innovativi e sostenibili, con l’intento primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Gli Stati dell’UE devono:

– adottare misure necessarie alla riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso elencati in parte A dell’allegato (tazze per bevande,  tappi e coperchi, contenitori per alimenti destinati sia al consumo sul posto, sia all’asporto, compresi i contenitori per alimenti fast food)

– vietare, dal 03/07/21, l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati in parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile (bastoncini cotonati, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini, contenitori per alimenti e bevande in PS espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per bevande in PS espanso e relativi tappi e coperchi

– provvedere che, a partire dal 03/07/24 i prodotti di plastica monouso elencati in parte C dell’allegato (es. bottiglie per bevande), i cui tappi e coperchi sono di plastica, possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso

– garantire che, dal 03/07/24 le bottiglie per bevande, di plastica monouso, con una capacità fino a tre litri, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»):

      – contengano almeno il 25 % di plastica riciclata a partire dal 2025

      – contengano almeno il 30 % di plastica riciclata a partire dal 2030

– adottare misure volte a incentivare i consumatori ad adottare un comportamento responsabile, per ridurre la dispersione di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati in parte G dell’allegato (es. contenitori per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto generalmente consumati direttamente dal recipiente compresi i contenitori per alimenti fast food).

 

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021.

 


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Le novità legislative del mese: Giugno – Luglio 2019

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SICUREZZA – CANCEROGENI

Dir. CE n. 983 del 05/06/19 – Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Tiene conto, alla luce dei dati scientifici, delle vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo, e, in tali casi, assegna una nota «cute» per le sostanze pertinenti, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all’allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla direttiva 2019/983 costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l’aggiornamento di tale direttiva.

Vengono aggiunti valori limite per le seguenti sostanze:

– Cadmio e suoi composti inorganici (0,001 mg/m3)

– Berillio e composti inorganici del berillio (0,0002 mg/m3)

– Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico (0,01 mg/m3)

– Formaldeide (0,37 mg/m3)

– 4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina)  (0,01 mg/m3)

 Alcuni valori limite prevedono misure transitorie con limiti superiori da rispettare, anche per specifici settori.


AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Dir. CE n. 904 del 05/06/19 – Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Si pone gli obiettivi di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

Regolamenta in particolar modo:

– la riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso

– i requisiti dei prodotti immessi sul mercato

– i requisiti di marcatura

– i regimi di responsabilità estesa del produttore

– le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio

– le misure volte a informare i consumatori ed a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile.

 

In vigore dal 02/07/19, gli Stati membri avranno due anni per adeguare i propri ordinamenti.

 


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Parliamo di noi attraverso i nostri clienti: ARCOPLASTICA S.r.l.

Arcoplastica S.r.l. è un’azienda piemontese protagonista dal 1969 nel settore della plastica per imballaggi alimentari.

L’Azienda, ha segnato una continua crescita il segno non solo della tecnologia di avanguardia per la produzione di film sottili, ma anche della qualità, della sicurezza alimentare, dell’ambiente, della sicurezza e della salute del personale.

Ora si prepara a mettere in funzione un ulteriore ampliamento dello stabilimento di Andezeno che ne aumenterà la capacità produttiva ed ha in serbo tanti nuovi progetti.

Arcoplastica S.r.l. è nostra Cliente continuativamente dal 2012.

Insieme abbiamo fatto un percorso di crescita creando, mantenendo e migliorando di anno in anno un robusto e moderno sistema di gestione (ISO 9001, BRC-IOP, ISO 14001, BS OHSAS 18001), ottenendo tutte le certificazioni da parte dell’ organismo DNV-GL senza alcuna non conformità.

Nel primo quadrimestre del 2017 abbiamo ottenuto due traguardi: l’aggiornamento della prestigiosa certificazione alimentare BRC-IOP alla rev.5 (2015) e della certificazione ambientale alla UNI EN ISO 14001:2015.

Questi risultati non sono solo frutto di buoni consulenti ma, soprattutto, di una cultura imprenditoriale che ci entusiasma perché è tutta italiana e ce n’è bisogno.

Scoprite l’eccellenza di Arcoplastica S.r.l.

Ing. Euro Settimelli
(autorizzazione Arcoplastica S.r.l. del 18.04/2017)

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