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Le novità legislative del mese: Novembre 2021 (chiusura redazionale 07/12/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Circ. n. 10 del 19/10/21 – Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”.

Pubblicata sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, partendo dalla premessa che la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha confermato in via definitiva il nuovo allegato “D” alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 che non ricomprende più in elenco il codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”, precisa che il codice è cancellato d’ufficio da tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte all’Albo che lo ricomprendono.

 

D.Lgs. n. 196 del 08/11/21 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Recepisce la Direttiva (UE) 2019/904, cosiddetta “Direttiva SUP” (Single Use Plastics), che, nell’ottica di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, “mette al bando” gli oggetti usa e getta.

In particolare, la direttiva è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente della plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta siano disponibili alternative. Essa, incentrata sul principio “chi inquina paga”, prevede una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026.

Il D.Lgs. di recepimento conferma la definizione europea di plastica (che comprende anche i polimeri naturali modificati chimicamente), prevede azioni per i requisiti dei prodotti e di marcatura, misure sulla raccolta differenziata, e misure inerenti la responsabilità estesa del produttore.

 

In vigore dal 14/01/22. La normativa non si applicherà ai rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale, e il decreto esclude – infine – dalla messa al bando i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile, realizzati secondo gli standard europei, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40%, e, dal 1° gennaio 2024, sopra almeno il 60%, in tutte quelle situazioni che rendano difficoltoso il ricorso ad alternative riutilizzabili.

 

AMBIENTE – Energia – Impianti termici                 

DGR (Regione Marche) n. 1305 del 03/11/21 – Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” – Approvazione criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in merito alle scadenze per l’esecuzione della manutenzione e del controllo dell’efficienza energetica sugli impianti termici nel periodo transitorio legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I responsabili d’impianto e i manutentori degli impianti termici che non abbiano rispettato le scadenze della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 ricadenti nel periodo di stato di emergenza connesso al Covid 19 e che non siano già stati assoggettati a ispezione, possono regolarizzare la propria posizione eseguendo le operazioni di cui agli stessi articoli entro 150 giorni dalla data di adozione della presente Delibera, senza l’applicazione di sanzioni o dell’ispezione a pagamento.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

Circ. VVF Prot. n. 16700 del 08/11/21 – DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

Evidenzia gli aspetti salienti del DM 03/09/21, ribadendo le indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. Per quelli a basso rischio di incendio, i criteri sono riportati nell’allegato I del Decreto in oggetto; per gli altri vige il D.M. del 03/08/15 (Codice di Prevenzione Incendi).

La Circolare esplicita, inoltre, che Il “Decreto Minicodice” conserva lo stesso linguaggio ed approccio del Codice di prevenzione incendi, pur recando numerose semplificazioni. Ad es., sebbene a monte di tutta la progettazione vi sia la valutazione del rischio di incendio, non vengono definiti i diversi profili di rischio avendo già individuato a priori il “basso rischio di incendio” e, di conseguenza, le misure antincendio da adottare, indicate nel paragrafo “Strategia antincendio”.

La valutazione del rischio deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, “Protezione da atmosfere esplosive”, del D.Lgs. n. 81/08 (art. 2 del decreto). Al fine di graduare la valutazione del rischio d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato del Decreto sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere.

Le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso.

 

Il DM 03/09/21 entrerà in vigore il 29/10/22.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

Legge n. 165 del 19/11/21 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (c.d. Decreto Green Pass).

Ha introdotto la possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia del proprio green pass, in modo da essere esonerati dai controlli, per tutta la durata della validità della relativa certificazione.

In virtù del dovere di correttezza, il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della validità del certificato volontariamente consegnato.

Considerato che l’esonero dalle verifiche – conseguente alla consegna del green pass – risponde a esigenze di semplificazione e razionalizzazione dei controlli e che la richiesta di esenzione è definita in termini di facoltà (i lavoratori possono richiedere di consegnare), l’implementazione della consegna del green pass – a seguito di richiesta dei lavoratori – deve considerarsi comunque rimessa alla decisione del datore di lavoro, al quale, infatti, competono le scelte in ordine al sistema e alle modalità di controllo e, quindi, anche quelle in ordine all’attuazione delle relative semplificazioni.

 

DL n. 172 del 26/11/21 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Rafforza le misure anti Covid con il super green pass.

In particolare, è esteso l’obbligo vaccinale anche ad insegnanti, esercito e forze dell’ordine (confermato per il personale sanitario e quello delle strutture di assistenza per anziani, con estensione alla terza dose), mentre le attività ricreative (ristoranti, cinema, stadi, teatri, musei, ecc.) saranno accessibili solo a chi è in possesso del cosiddetto “super green pass”, ovvero a chi è vaccinato o guarito, a partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio. Tra le misure, inoltre, figura la riduzione della durata del certificato verde, che scende da 12 a 9 mesi.

Sarà disposto, infine, un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

 

In vigore dal 27/11/21.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del Green Pass “rafforzato” gli accessi ai luoghi di lavoro (salvo, ovviamente, i casi in cui sia previsto l’obbligo vaccinale), quelli ai mezzi di trasporto ed alle strutture alberghiere (comprese le attività di ristorazione riservate in esclusiva alla clientela alloggiante) nonchè i servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale.

Nelle mense aziendali non sarà necessario il Super Green Pass. Dunque un lavoratore non vaccinato potrà sottoporsi al solo tampone antigenico o molecolare per accedere alla propria postazione di lavoro e con la stessa certificazione pranzare in mensa.

 

 

 


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Le novità legislative del mese: Ottobre 2021 (chiusura redazionale 02/11/21)

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AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

Circ. VVF Prot. n. 14804 del 06/10/21 – DM 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

La Circolare specifica che:

– Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/21 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del decreto 37/2008.

– Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione del DM 01/09/21 sono state predisposte tre appendici recanti:

  1. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
  2. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio

III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

La circolare specifica inoltre che si intendono per presidi antincendio gli “impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Il DM 01/09/21 entrerà in vigore il 25/09/22.

 

Circ. VVF Prot. n. 15472 del 19/10/21 – DM 2 settembre 2021, recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Fornisce chiarimenti in merito a:

– PIANO DI EMERGENZA (articolo 2);

– INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (articolo 3);

– DESIGNAZIONE, FORMAZIONE, ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO (articoli 4 e 5);

– REQUISITI DEI DOCENTI (articolo 6).

Ora è specificato che TUTTI i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti quinquennali, con contenuti minimi riportati in Allegato III.

 

Il DM 02/09/21 entrerà in vigore il 04/09/22.

 

        

DM del 03/09/21 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Insieme al DM 1 settembre (Decreto Controlli) e al DM 2 settembre (Decreto GSA), andrà ad abrogare definitivamente il DM 10 marzo 1998, tra un anno. Conosciuto tra gli addetti ai lavori con il nome di “Decreto Mini Codice” va a indentificare la VRI per i luoghi di lavoro a rischio basso, mentre rimanda al DM 03.08.15 (“Codice”) oltre che alle RTV vigenti, la valutazione dei rischi d’incendio in tutte quelle attività che non sono a rischio incendio basso. I criteri pratici di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I.

In vigore dal 29/10/22.

 

SICUREZZA – Radiazioni Ionizzanti                 

Comunicato del 22/10/21 – Operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

I detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi hanno 90 giorni, a partire dal 22/10/21, per registrarsi e comunicare i relativi dati al Sistema. L’avvio del sito STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) è stato previsto dal D.Lgs. 101/2020, che istituisce l’obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN di tutti gli operatori del settore, in particolare di chiunque importa o produce a fini commerciali o, comunque, esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, di chi effettua attività di intermediazione degli stessi, attività di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di trasporto di materiali radioattivi e di tutti i soggetti che si occupano di gestione di rifiuti radioattivi.

Questi soggetti, dopo essersi registrati al sito, dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione.

Il sistema per la registrazione su STRIMS è attivo dal 23 febbraio scorso.

La registrazione e la comunicazione dei dati relativi alle proprie sorgenti / rifiuti radioattivi va effettuato entro e non oltre il 20/01/22.

L’accesso al portale “STRIMS” ai fini della registrazione può essere effettuato con dispositivo di firma digitale o SPID intestato al legale rappresentante della società o ad altra persona con poteri di impresa oppure, nel caso di enti, intestato a persona delegata dall’ente con apposita procedura.

Per procedere alla registrazione delle sorgenti detenute è necessario disporre di firma digitale.

L’indirizzo del sito web di STRIMS è https://strims.isinucleare.it/it.

Sullo stesso sito sono disponibili una serie di video tutorial che descrivono passo passo le modalità di registrazione https://strimsscrivania.isinucleare.it/video.

 

SICUREZZA – Testo Unico                 

DL n. 146 del 21/10/21 – Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

L’art. 13 apporta modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 81/08.

La novità più significativa riguarda l’inasprimento dei presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale. Viene stabilito che il provvedimento di sospensione è adottato:

– dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel caso in cui, al momento dell’accesso ispettivo, almeno il 10% dei lavoratori presenti risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

– anche dai servizi ispettivi delle ASL o dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, nell’ambito degli accertamenti di competenza, qualora siano riscontrate una o più delle “gravi” violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro indicate dalla tabella di cui all’Allegato I (sono considerate violazioni “gravi”, tra le altre, la mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi o del Piano di emergenza ed evacuazione, la mancata formazione/addestramento del personale, la mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile, nonché la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto).

Il provvedimento di sospensione è adottato per la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione (o, in alternativa, in relazione ai lavoratori a cui non sia stata erogata la formazione in materia di sicurezza o non siano stati forniti dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto).

Infine attribuisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le stesse competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro spettanti ai servizi ispettivi delle ASL, con conseguente previsione di un incremento della relativa pianta organica.

 

CEI 11-27 Ed. 09/2021 – Lavori su impianti elettrici.

Sostituisce la IV edizione del 2014 e presenta una struttura identica alla CEI EN 50110-1:2014-01 “Esercizio degli impianti elettrici – Parte 1: Prescrizioni generali”, da cui deriva. Si applica a impianti eserciti a qualunque livello di tensione (fissi, mobili, permanenti e provvisori) e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica. Fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritti e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione. Si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici in cui sia presente un rischio elettrico, quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati. Non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, che sono regolamentate dalla Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.

Le modifiche rispetto alla precedente edizione sono:

– l’aggiornamento della definizione delle figure definite per l’organizzazione dei lavori elettrici, quali: RI (responsabile dell’impianto), URL (Unità Responsabile dei Lavori) e PL (Persona incaricata della conduzione del Lavoro), che a seconda della struttura e delle dimensioni delle aziende possono essere distinte o coincidere in un’unica persona, purché questa abbia tutte le competenze necessarie;

– precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure);

– precisazioni riguardanti l’Organizzazione del lavoro, le comunicazioni e la formazione;

– l’aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;

– introduzione della modalità di aggiornamento della formazione dei PES e dei PAV (almeno quinquennale con un numero di ore non inferiore a quattro).

Infine riporta interpretazioni e commenti alle prescrizioni normative.

 

In vigore dall’ottobre 2021.

 

 


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