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Le novità legislative del mese: Ottobre 2021 (chiusura redazionale 02/11/21)

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AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

Circ. VVF Prot. n. 14804 del 06/10/21 – DM 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

La Circolare specifica che:

– Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/21 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del decreto 37/2008.

– Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione del DM 01/09/21 sono state predisposte tre appendici recanti:

  1. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
  2. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio

III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

La circolare specifica inoltre che si intendono per presidi antincendio gli “impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Il DM 01/09/21 entrerà in vigore il 25/09/22.

 

Circ. VVF Prot. n. 15472 del 19/10/21 – DM 2 settembre 2021, recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Fornisce chiarimenti in merito a:

– PIANO DI EMERGENZA (articolo 2);

– INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (articolo 3);

– DESIGNAZIONE, FORMAZIONE, ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO (articoli 4 e 5);

– REQUISITI DEI DOCENTI (articolo 6).

Ora è specificato che TUTTI i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti quinquennali, con contenuti minimi riportati in Allegato III.

 

Il DM 02/09/21 entrerà in vigore il 04/09/22.

 

        

DM del 03/09/21 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Insieme al DM 1 settembre (Decreto Controlli) e al DM 2 settembre (Decreto GSA), andrà ad abrogare definitivamente il DM 10 marzo 1998, tra un anno. Conosciuto tra gli addetti ai lavori con il nome di “Decreto Mini Codice” va a indentificare la VRI per i luoghi di lavoro a rischio basso, mentre rimanda al DM 03.08.15 (“Codice”) oltre che alle RTV vigenti, la valutazione dei rischi d’incendio in tutte quelle attività che non sono a rischio incendio basso. I criteri pratici di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I.

In vigore dal 29/10/22.

 

SICUREZZA – Radiazioni Ionizzanti                 

Comunicato del 22/10/21 – Operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

I detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi hanno 90 giorni, a partire dal 22/10/21, per registrarsi e comunicare i relativi dati al Sistema. L’avvio del sito STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) è stato previsto dal D.Lgs. 101/2020, che istituisce l’obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN di tutti gli operatori del settore, in particolare di chiunque importa o produce a fini commerciali o, comunque, esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, di chi effettua attività di intermediazione degli stessi, attività di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di trasporto di materiali radioattivi e di tutti i soggetti che si occupano di gestione di rifiuti radioattivi.

Questi soggetti, dopo essersi registrati al sito, dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione.

Il sistema per la registrazione su STRIMS è attivo dal 23 febbraio scorso.

La registrazione e la comunicazione dei dati relativi alle proprie sorgenti / rifiuti radioattivi va effettuato entro e non oltre il 20/01/22.

L’accesso al portale “STRIMS” ai fini della registrazione può essere effettuato con dispositivo di firma digitale o SPID intestato al legale rappresentante della società o ad altra persona con poteri di impresa oppure, nel caso di enti, intestato a persona delegata dall’ente con apposita procedura.

Per procedere alla registrazione delle sorgenti detenute è necessario disporre di firma digitale.

L’indirizzo del sito web di STRIMS è https://strims.isinucleare.it/it.

Sullo stesso sito sono disponibili una serie di video tutorial che descrivono passo passo le modalità di registrazione https://strimsscrivania.isinucleare.it/video.

 

SICUREZZA – Testo Unico                 

DL n. 146 del 21/10/21 – Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

L’art. 13 apporta modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 81/08.

La novità più significativa riguarda l’inasprimento dei presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale. Viene stabilito che il provvedimento di sospensione è adottato:

– dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel caso in cui, al momento dell’accesso ispettivo, almeno il 10% dei lavoratori presenti risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

– anche dai servizi ispettivi delle ASL o dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, nell’ambito degli accertamenti di competenza, qualora siano riscontrate una o più delle “gravi” violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro indicate dalla tabella di cui all’Allegato I (sono considerate violazioni “gravi”, tra le altre, la mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi o del Piano di emergenza ed evacuazione, la mancata formazione/addestramento del personale, la mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile, nonché la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto).

Il provvedimento di sospensione è adottato per la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione (o, in alternativa, in relazione ai lavoratori a cui non sia stata erogata la formazione in materia di sicurezza o non siano stati forniti dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto).

Infine attribuisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le stesse competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro spettanti ai servizi ispettivi delle ASL, con conseguente previsione di un incremento della relativa pianta organica.

 

CEI 11-27 Ed. 09/2021 – Lavori su impianti elettrici.

Sostituisce la IV edizione del 2014 e presenta una struttura identica alla CEI EN 50110-1:2014-01 “Esercizio degli impianti elettrici – Parte 1: Prescrizioni generali”, da cui deriva. Si applica a impianti eserciti a qualunque livello di tensione (fissi, mobili, permanenti e provvisori) e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica. Fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritti e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione. Si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici in cui sia presente un rischio elettrico, quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati. Non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, che sono regolamentate dalla Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.

Le modifiche rispetto alla precedente edizione sono:

– l’aggiornamento della definizione delle figure definite per l’organizzazione dei lavori elettrici, quali: RI (responsabile dell’impianto), URL (Unità Responsabile dei Lavori) e PL (Persona incaricata della conduzione del Lavoro), che a seconda della struttura e delle dimensioni delle aziende possono essere distinte o coincidere in un’unica persona, purché questa abbia tutte le competenze necessarie;

– precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure);

– precisazioni riguardanti l’Organizzazione del lavoro, le comunicazioni e la formazione;

– l’aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;

– introduzione della modalità di aggiornamento della formazione dei PES e dei PAV (almeno quinquennale con un numero di ore non inferiore a quattro).

Infine riporta interpretazioni e commenti alle prescrizioni normative.

 

In vigore dall’ottobre 2021.

 

 


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Le novità legislative del mese: Settembre 2021 (chiusura redazionale 10/10/21)

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AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

DM del 01/09/21 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Introduce la figura del tecnico manutentore qualificato, in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. La qualificazione verrà rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed avrà valenza nazionale. Il decreto contiene due allegati:

– Allegato I – Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio,

– Allegato II – Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri

sistemi di sicurezza antincendio.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso obbligatorio specificato nell’Allegato II e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione (VVFF).

Oltre ai controlli periodici il Decreto individua anche degli obblighi di “sorveglianza”, che consistono in controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

 

In vigore dal 25/09/22.

La sorveglianza potrà essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti sul luogo di lavoro dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

 

DM del 02/09/21 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. E’ costituito da cinque allegati:

  1. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio.
  2. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza.
  3. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio; quest’ultimo sarà ogni cinque anni.
  4. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio.
  5. Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

La gestione dell’emergenza, così come il Piano di Emergenza, dovrà tenere conto della sicurezza durante le normali attività dell’azienda e in condizioni di emergenza reale. Il datore di lavoro non sarà obbligato a redigere il Piano di emergenza (pur dovendo adottare comunque misure organizzative e gestionali nell’eventualità di un incendio) in assenza di almeno una delle condizioni presenti nell’allegato II, ovvero:

– presenza di almeno 10 lavoratori;

– presenza di luoghi di lavoro aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di minimo 50 persone (lavoratori, pubblico, ecc.);

– presenza di luoghi di lavoro in allegato I al DPR n. 151 del 01/08/11, quindi soggetti a controllo da parte dei VV.F..

 

In vigore dal 04/09/22.

 

        

Circ. CNI n. 779/XIX del 09/09/21 – Emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) aggiorna le proprie indicazioni circa le proroghe degli atti amministrativi in scadenza, con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio, introdotte a seguito dell’approvazione del DL n. 105 del 23/07/21, con cui è stata ulteriormente prorogata al 31/12/21 la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/20 e il 31/12/21, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio, la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31/03/22.

Non potranno ovviamente beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31/12/21.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 127 del 21/09/21 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Dal 15/10 e fino al 31/12/2021 rende obbligatorio il possesso del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici, privati e negli uffici giudiziari. Destinatari dell’obbligo, ai fini dell’accesso, sono tutti i soggetti che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (compresi i rapporti di collaborazione, di tirocinio, ecc.). Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale su base di idonea certificazione medica (ved. Circ. Ministero Salute n. 35309 del 04/08/21). Le verifiche sul rispetto dell’obbligo nel settore privato sono a carico dei datori di lavoro di ciascuna azienda, nonché, in caso di accesso di lavoratori “esterni”, anche dei datori di lavoro di questi ultimi. Ciascun datore di lavoro dovrà definire entro il 15/10/21 le modalità organizzative delle verifiche, con la possibilità di effettuarle anche a campione, ma comunque, prioritariamente, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, ove ciò sia possibile. Le persone incaricate delle verifiche e dell’accertamento delle eventuali violazioni dovranno essere individuate con atto formale. Le verifiche devono essere effettuate esclusivamente tramite specifica applicazione mobile denominata “Verifica C19”, che consente, nel rispetto della Privacy, di controllare l’autenticità, validità e integrità del certificato e non anche la causale di rilascio. La mancata verifica, nonché la mancata predisposizione delle modalità organizzative di verifica entro il 15/10/21, sono sanzionate in via amministrativa, da 400 a 1.000 euro. Per il mancato possesso comunicato dal lavoratore o accertato prima dell’accesso al luogo di lavoro, è previsto che i lavoratori siano considerati assenti ingiustificati fino all’eventuale, successiva esibizione del Green Pass e comunque non oltre il 31/12/21, senza retribuzione ma senza conseguenze sul piano disciplinare e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti è prevista, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la possibilità di sospendere il lavoratore per un periodo di durata pari a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque non superiore a 10 gg rinnovabili una sola volta, entro il 31/12/21. Per i lavoratori trovati privi di Green Pass all’interno del luogo di lavoro, è prevista la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. La norma non dispone espressamente, per questa casistica, che i lavoratori siano considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione, ma precisa che, in aggiunta alla sanzione amministrativa, si applicano le conseguenze disciplinari “secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.

 

In vigore dal 22/09/21.

Il possesso del Green Pass in tutti gli ambiti lavorativi non è da intendersi come alternativo alle misure di contenimento già previste dal Protocollo d’intesa Governo/Parti sociali del 6 aprile 2021, la cui validità rimane ferma fino ad eventuale, diversa disposizione normativa.

Conferma in 48 ore la validità del Green Pass rilasciato per esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, peraltro con la precisazione che sono ammessi a tal fine anche i test molecolari su campione salivare. Dal momento che il possesso del Green Pass è un obbligo di legge posto espressamente ed esclusivamente a carico del lavoratore, il relativo onere economico, a prezzi calmierati o meno, non può fondatamente essere accollato al datore di lavoro, sul quale incombe il diverso obbligo di verifica.

 

DL n. 139 del 08/10/21 – Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Prevede una modifica relativa alla richiesta anticipata dei certificati verdi ai lavoratori. Prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le informazioni relative al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Decisione CEE/CEEA/CECA n. 1752 del 01/10/21 – Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 (c.d. “Direttiva SUP – Single Use Plastics”, che, nell’ottica di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, “mette al bando” gli oggetti usa e getta).

Fissa le regole sul calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande. Ha ad oggetto i rifiuti di bottiglie monouso – ossia bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, ex parte F dell’Allegato della Direttiva SUP – indica le metodologie per: calcolare e comunicare la quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente (art. 1); determinare il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato (art. 2); calcolare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati o dispersi (art. 3); la raccolta e comunicazione dei dati (art. 4). Negli allegati, infine, sono previsti i formati con cui gli Stati dovranno comunicare i dati sui rifiuti in questione e le formule per il calcolo dei quantitativi raccolti.

 

DD (Lombardia) n. 12584 del 23/09/21 – Approvazione indicazioni relative all’applicazione dell’art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021.

La Regione Lombardia ha fornito le indicazioni sulle autorizzazioni End of Waste, nonché indicazioni sulle modalità di coinvolgimento di ARPA e di rilascio del parere, al fine di:

− assicurare standard elevati ed omogenei sul territorio di tutela dell’ambiente e della salute nell’applicazione dei criteri generali stabiliti dell’art. 184-ter del D.L.vo n. 152/2006;

− fornire supporto alle Autorità competenti e favorire la semplificazione dei procedimenti;

− dare un quadro di riferimento certo e comune agli operatori, al fine di favorire una gestione dei rifiuti maggiormente circolare con la piena applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto.

In Allegato B è inoltre stato fornito il modello di dichiarazione di conformità per i prodotti derivanti dagli impianti di recupero che realizzano la cessazione della qualifica di rifiuto.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera                 

LR (Basilicata) n. 39 del 23/09/21 – Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene.

Si applica:

– ai nuovi impianti/attività, a condizione che siano soggetti all’autorizzazione concernente le emissioni in atmosfera, all’autorizzazione alla Gestione dei Rifiuti ed alla valutazione d’impatto ambientale o alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening);

– a tutti gli impianti/attività esistenti, nei casi di: modifiche o estensioni dei progetti relative ad impianti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, ove tali modifiche o estensioni comportino una variazione significativa del quadro emissivo odorigeno e ripetute segnalazioni di odori, non ascrivibili solamente ad imprevedibili episodi di malfunzionamento o di anomalie impiantistiche o gestionali;

– ad impianti/attività, qualora l’Autorità Competente ritenga necessario e urgente riesaminare l’autorizzazione a seguito di ripetute segnalazioni di odori.

 

In vigore dal 25/09/21.

 

 


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