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Le novità legislative del mese: Novembre 2021 (chiusura redazionale 07/12/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Circ. n. 10 del 19/10/21 – Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”.

Pubblicata sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, partendo dalla premessa che la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha confermato in via definitiva il nuovo allegato “D” alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 che non ricomprende più in elenco il codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”, precisa che il codice è cancellato d’ufficio da tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte all’Albo che lo ricomprendono.

 

D.Lgs. n. 196 del 08/11/21 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Recepisce la Direttiva (UE) 2019/904, cosiddetta “Direttiva SUP” (Single Use Plastics), che, nell’ottica di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, “mette al bando” gli oggetti usa e getta.

In particolare, la direttiva è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente della plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta siano disponibili alternative. Essa, incentrata sul principio “chi inquina paga”, prevede una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026.

Il D.Lgs. di recepimento conferma la definizione europea di plastica (che comprende anche i polimeri naturali modificati chimicamente), prevede azioni per i requisiti dei prodotti e di marcatura, misure sulla raccolta differenziata, e misure inerenti la responsabilità estesa del produttore.

 

In vigore dal 14/01/22. La normativa non si applicherà ai rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale, e il decreto esclude – infine – dalla messa al bando i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile, realizzati secondo gli standard europei, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40%, e, dal 1° gennaio 2024, sopra almeno il 60%, in tutte quelle situazioni che rendano difficoltoso il ricorso ad alternative riutilizzabili.

 

AMBIENTE – Energia – Impianti termici                 

DGR (Regione Marche) n. 1305 del 03/11/21 – Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” – Approvazione criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in merito alle scadenze per l’esecuzione della manutenzione e del controllo dell’efficienza energetica sugli impianti termici nel periodo transitorio legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I responsabili d’impianto e i manutentori degli impianti termici che non abbiano rispettato le scadenze della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 ricadenti nel periodo di stato di emergenza connesso al Covid 19 e che non siano già stati assoggettati a ispezione, possono regolarizzare la propria posizione eseguendo le operazioni di cui agli stessi articoli entro 150 giorni dalla data di adozione della presente Delibera, senza l’applicazione di sanzioni o dell’ispezione a pagamento.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

Circ. VVF Prot. n. 16700 del 08/11/21 – DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

Evidenzia gli aspetti salienti del DM 03/09/21, ribadendo le indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. Per quelli a basso rischio di incendio, i criteri sono riportati nell’allegato I del Decreto in oggetto; per gli altri vige il D.M. del 03/08/15 (Codice di Prevenzione Incendi).

La Circolare esplicita, inoltre, che Il “Decreto Minicodice” conserva lo stesso linguaggio ed approccio del Codice di prevenzione incendi, pur recando numerose semplificazioni. Ad es., sebbene a monte di tutta la progettazione vi sia la valutazione del rischio di incendio, non vengono definiti i diversi profili di rischio avendo già individuato a priori il “basso rischio di incendio” e, di conseguenza, le misure antincendio da adottare, indicate nel paragrafo “Strategia antincendio”.

La valutazione del rischio deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, “Protezione da atmosfere esplosive”, del D.Lgs. n. 81/08 (art. 2 del decreto). Al fine di graduare la valutazione del rischio d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato del Decreto sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere.

Le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso.

 

Il DM 03/09/21 entrerà in vigore il 29/10/22.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

Legge n. 165 del 19/11/21 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (c.d. Decreto Green Pass).

Ha introdotto la possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia del proprio green pass, in modo da essere esonerati dai controlli, per tutta la durata della validità della relativa certificazione.

In virtù del dovere di correttezza, il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della validità del certificato volontariamente consegnato.

Considerato che l’esonero dalle verifiche – conseguente alla consegna del green pass – risponde a esigenze di semplificazione e razionalizzazione dei controlli e che la richiesta di esenzione è definita in termini di facoltà (i lavoratori possono richiedere di consegnare), l’implementazione della consegna del green pass – a seguito di richiesta dei lavoratori – deve considerarsi comunque rimessa alla decisione del datore di lavoro, al quale, infatti, competono le scelte in ordine al sistema e alle modalità di controllo e, quindi, anche quelle in ordine all’attuazione delle relative semplificazioni.

 

DL n. 172 del 26/11/21 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Rafforza le misure anti Covid con il super green pass.

In particolare, è esteso l’obbligo vaccinale anche ad insegnanti, esercito e forze dell’ordine (confermato per il personale sanitario e quello delle strutture di assistenza per anziani, con estensione alla terza dose), mentre le attività ricreative (ristoranti, cinema, stadi, teatri, musei, ecc.) saranno accessibili solo a chi è in possesso del cosiddetto “super green pass”, ovvero a chi è vaccinato o guarito, a partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio. Tra le misure, inoltre, figura la riduzione della durata del certificato verde, che scende da 12 a 9 mesi.

Sarà disposto, infine, un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

 

In vigore dal 27/11/21.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del Green Pass “rafforzato” gli accessi ai luoghi di lavoro (salvo, ovviamente, i casi in cui sia previsto l’obbligo vaccinale), quelli ai mezzi di trasporto ed alle strutture alberghiere (comprese le attività di ristorazione riservate in esclusiva alla clientela alloggiante) nonchè i servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale.

Nelle mense aziendali non sarà necessario il Super Green Pass. Dunque un lavoratore non vaccinato potrà sottoporsi al solo tampone antigenico o molecolare per accedere alla propria postazione di lavoro e con la stessa certificazione pranzare in mensa.

 

 

 


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Le novità legislative del mese: Settembre 2021 (chiusura redazionale 10/10/21)

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AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

DM del 01/09/21 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Introduce la figura del tecnico manutentore qualificato, in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. La qualificazione verrà rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed avrà valenza nazionale. Il decreto contiene due allegati:

– Allegato I – Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio,

– Allegato II – Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri

sistemi di sicurezza antincendio.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso obbligatorio specificato nell’Allegato II e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione (VVFF).

Oltre ai controlli periodici il Decreto individua anche degli obblighi di “sorveglianza”, che consistono in controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

 

In vigore dal 25/09/22.

La sorveglianza potrà essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti sul luogo di lavoro dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

 

DM del 02/09/21 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. E’ costituito da cinque allegati:

  1. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio.
  2. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza.
  3. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio; quest’ultimo sarà ogni cinque anni.
  4. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio.
  5. Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

La gestione dell’emergenza, così come il Piano di Emergenza, dovrà tenere conto della sicurezza durante le normali attività dell’azienda e in condizioni di emergenza reale. Il datore di lavoro non sarà obbligato a redigere il Piano di emergenza (pur dovendo adottare comunque misure organizzative e gestionali nell’eventualità di un incendio) in assenza di almeno una delle condizioni presenti nell’allegato II, ovvero:

– presenza di almeno 10 lavoratori;

– presenza di luoghi di lavoro aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di minimo 50 persone (lavoratori, pubblico, ecc.);

– presenza di luoghi di lavoro in allegato I al DPR n. 151 del 01/08/11, quindi soggetti a controllo da parte dei VV.F..

 

In vigore dal 04/09/22.

 

        

Circ. CNI n. 779/XIX del 09/09/21 – Emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) aggiorna le proprie indicazioni circa le proroghe degli atti amministrativi in scadenza, con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio, introdotte a seguito dell’approvazione del DL n. 105 del 23/07/21, con cui è stata ulteriormente prorogata al 31/12/21 la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/20 e il 31/12/21, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio, la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31/03/22.

Non potranno ovviamente beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31/12/21.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 127 del 21/09/21 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Dal 15/10 e fino al 31/12/2021 rende obbligatorio il possesso del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici, privati e negli uffici giudiziari. Destinatari dell’obbligo, ai fini dell’accesso, sono tutti i soggetti che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (compresi i rapporti di collaborazione, di tirocinio, ecc.). Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale su base di idonea certificazione medica (ved. Circ. Ministero Salute n. 35309 del 04/08/21). Le verifiche sul rispetto dell’obbligo nel settore privato sono a carico dei datori di lavoro di ciascuna azienda, nonché, in caso di accesso di lavoratori “esterni”, anche dei datori di lavoro di questi ultimi. Ciascun datore di lavoro dovrà definire entro il 15/10/21 le modalità organizzative delle verifiche, con la possibilità di effettuarle anche a campione, ma comunque, prioritariamente, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, ove ciò sia possibile. Le persone incaricate delle verifiche e dell’accertamento delle eventuali violazioni dovranno essere individuate con atto formale. Le verifiche devono essere effettuate esclusivamente tramite specifica applicazione mobile denominata “Verifica C19”, che consente, nel rispetto della Privacy, di controllare l’autenticità, validità e integrità del certificato e non anche la causale di rilascio. La mancata verifica, nonché la mancata predisposizione delle modalità organizzative di verifica entro il 15/10/21, sono sanzionate in via amministrativa, da 400 a 1.000 euro. Per il mancato possesso comunicato dal lavoratore o accertato prima dell’accesso al luogo di lavoro, è previsto che i lavoratori siano considerati assenti ingiustificati fino all’eventuale, successiva esibizione del Green Pass e comunque non oltre il 31/12/21, senza retribuzione ma senza conseguenze sul piano disciplinare e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti è prevista, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la possibilità di sospendere il lavoratore per un periodo di durata pari a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque non superiore a 10 gg rinnovabili una sola volta, entro il 31/12/21. Per i lavoratori trovati privi di Green Pass all’interno del luogo di lavoro, è prevista la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. La norma non dispone espressamente, per questa casistica, che i lavoratori siano considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione, ma precisa che, in aggiunta alla sanzione amministrativa, si applicano le conseguenze disciplinari “secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.

 

In vigore dal 22/09/21.

Il possesso del Green Pass in tutti gli ambiti lavorativi non è da intendersi come alternativo alle misure di contenimento già previste dal Protocollo d’intesa Governo/Parti sociali del 6 aprile 2021, la cui validità rimane ferma fino ad eventuale, diversa disposizione normativa.

Conferma in 48 ore la validità del Green Pass rilasciato per esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, peraltro con la precisazione che sono ammessi a tal fine anche i test molecolari su campione salivare. Dal momento che il possesso del Green Pass è un obbligo di legge posto espressamente ed esclusivamente a carico del lavoratore, il relativo onere economico, a prezzi calmierati o meno, non può fondatamente essere accollato al datore di lavoro, sul quale incombe il diverso obbligo di verifica.

 

DL n. 139 del 08/10/21 – Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Prevede una modifica relativa alla richiesta anticipata dei certificati verdi ai lavoratori. Prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le informazioni relative al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Decisione CEE/CEEA/CECA n. 1752 del 01/10/21 – Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 (c.d. “Direttiva SUP – Single Use Plastics”, che, nell’ottica di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, “mette al bando” gli oggetti usa e getta).

Fissa le regole sul calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande. Ha ad oggetto i rifiuti di bottiglie monouso – ossia bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, ex parte F dell’Allegato della Direttiva SUP – indica le metodologie per: calcolare e comunicare la quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente (art. 1); determinare il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato (art. 2); calcolare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati o dispersi (art. 3); la raccolta e comunicazione dei dati (art. 4). Negli allegati, infine, sono previsti i formati con cui gli Stati dovranno comunicare i dati sui rifiuti in questione e le formule per il calcolo dei quantitativi raccolti.

 

DD (Lombardia) n. 12584 del 23/09/21 – Approvazione indicazioni relative all’applicazione dell’art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021.

La Regione Lombardia ha fornito le indicazioni sulle autorizzazioni End of Waste, nonché indicazioni sulle modalità di coinvolgimento di ARPA e di rilascio del parere, al fine di:

− assicurare standard elevati ed omogenei sul territorio di tutela dell’ambiente e della salute nell’applicazione dei criteri generali stabiliti dell’art. 184-ter del D.L.vo n. 152/2006;

− fornire supporto alle Autorità competenti e favorire la semplificazione dei procedimenti;

− dare un quadro di riferimento certo e comune agli operatori, al fine di favorire una gestione dei rifiuti maggiormente circolare con la piena applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto.

In Allegato B è inoltre stato fornito il modello di dichiarazione di conformità per i prodotti derivanti dagli impianti di recupero che realizzano la cessazione della qualifica di rifiuto.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera                 

LR (Basilicata) n. 39 del 23/09/21 – Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene.

Si applica:

– ai nuovi impianti/attività, a condizione che siano soggetti all’autorizzazione concernente le emissioni in atmosfera, all’autorizzazione alla Gestione dei Rifiuti ed alla valutazione d’impatto ambientale o alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening);

– a tutti gli impianti/attività esistenti, nei casi di: modifiche o estensioni dei progetti relative ad impianti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, ove tali modifiche o estensioni comportino una variazione significativa del quadro emissivo odorigeno e ripetute segnalazioni di odori, non ascrivibili solamente ad imprevedibili episodi di malfunzionamento o di anomalie impiantistiche o gestionali;

– ad impianti/attività, qualora l’Autorità Competente ritenga necessario e urgente riesaminare l’autorizzazione a seguito di ripetute segnalazioni di odori.

 

In vigore dal 25/09/21.

 

 


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