NEWS

Le novità legislative del mese: Agosto – Settembre 2019

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

AMBIENTE – AIA

DM n. 95 del 15/04/19 – Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Fornisce indicazioni in merito alle modalità con cui deve essere effettuata la descrizione dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (Relazione di riferimento) nell’ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).

Tra le principali novità è previsto che le misurazioni analitiche necessarie alla caratterizzazione dello stato del suolo e delle acque sotterranee non devono essere anteriori ai 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento.

 


Se sei un cliente del servizio EasyLexHSE accedi alla banca dati per consultare il registro completo dei provvedimenti e scaricare la raccolta dei testi legislativi coordinati.

Non sei ancora cliente? Contattaci per abbonarti il servizio.

Read More

Le novità legislative del mese: Giugno – Luglio 2019

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

SICUREZZA – CANCEROGENI

Dir. CE n. 983 del 05/06/19 – Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Tiene conto, alla luce dei dati scientifici, delle vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo, e, in tali casi, assegna una nota «cute» per le sostanze pertinenti, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all’allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla direttiva 2019/983 costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l’aggiornamento di tale direttiva.

Vengono aggiunti valori limite per le seguenti sostanze:

– Cadmio e suoi composti inorganici (0,001 mg/m3)

– Berillio e composti inorganici del berillio (0,0002 mg/m3)

– Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico (0,01 mg/m3)

– Formaldeide (0,37 mg/m3)

– 4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina)  (0,01 mg/m3)

 Alcuni valori limite prevedono misure transitorie con limiti superiori da rispettare, anche per specifici settori.


AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Dir. CE n. 904 del 05/06/19 – Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Si pone gli obiettivi di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

Regolamenta in particolar modo:

– la riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso

– i requisiti dei prodotti immessi sul mercato

– i requisiti di marcatura

– i regimi di responsabilità estesa del produttore

– le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio

– le misure volte a informare i consumatori ed a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile.

 

In vigore dal 02/07/19, gli Stati membri avranno due anni per adeguare i propri ordinamenti.

 


Se sei un cliente del servizio EasyLexHSE accedi alla banca dati per consultare il registro completo dei provvedimenti e scaricare la raccolta dei testi legislativi coordinati.

Non sei ancora cliente? Contattaci per abbonarti il servizio.

Read More

Le novità legislative del mese: Maggio – Giugno 2019

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

AMBIENTE – IPPC – VIA – AZIENDE INSALUBRI

DM n. 104 del 15/04/19 – Regolamento modalità redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06

Unitamente alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere presentata la relazione di riferimento relativa:

  1. a) agli impianti elencati nell’Allegato XII, alla parte seconda, del D.Lgs. n. 152/06, punti 1, 3, 4 e 5 (es. raffinerie, acciaierie di prima fusione di ghisa e acciaio, impianti chimici);
  2. b) agli impianti di cui al punto 2 dell’Allegato XII, alla parte seconda, D.Lgs. n. 152/06 (centrali termiche e impianti di combustione termica con potenza termica di 300 MW), ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
  3. c) alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Nei tre allegati al decreto vengono indicati:

  • la procedura per l’individuazione di sostanze pericolose pertinenti
  • i contenuti minimi della relazione di riferimento
  • i criteri per l’acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza si sostanze pericolose pertinenti.

SICUREZZA – VERIFICA ATTREZZATURE

Circ. INAIL n. 12 del 13/05/19 – Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA

Dal 27/05/19 l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica:

– la denuncia di impianti di messa a terra;

– la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;

– la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;

– il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;

– le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;

– la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;

– la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;

– l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;

– le prime verifiche periodiche.

 

Dal 27/05/19 i servizi di certificazione e verifica dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico.

Con una successiva circolare esplicativa saranno presi in considerazione gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento. Fino al completamento dei servizi online, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec).

 


Se sei un cliente del servizio EasyLexHSE accedi alla banca dati per consultare il registro completo dei provvedimenti e scaricare la raccolta dei testi legislativi coordinati.

Non sei ancora cliente? Contattaci per abbonarti il servizio.

Read More

Le novità legislative del mese: Aprile 2019

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

AMBIENTE E SICUREZZA – AGENTI CHIMICI

Reg. CE n. 521 del 27/03/19 – Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e dell’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Introduce sostanziali modifiche agli allegati I, II, III, IV, V e VI del CLP in relazione alle modifiche del Sistema Globale Armonizzato GHS (edizioni sesta e settima).

In particolare, con la revisione del GHS, introduce:

– una nuova classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati (es. solidi con punto di fusione o punto iniziale di fusione superiore a 20°C a una pressione di 101,3 kPa),

– una nuova categoria di pericolo relativa ai gas piroforici all’interno dei gas infiammabili.

Modifica anche la Tabella 1.1 dei valori soglia generici con l’introduzione di valori relativamente alla tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione.

Modifica inoltre i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili, la definizione di tossicità acuta, le definizioni ed i criteri di classificazione per diverse categorie di pericolo (gravi lesioni oculari, sensibilizzazione della pelle, ecc.).

Infine, introduce nuove indicazioni di pericolo (es. H206 per esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1, H232 per i gas infiammabili della categoria di pericolo 1 A, gas piroforico, ecc.) e apporta modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e ad alcuni consigli di prudenza, nonché elimina l’indicazione di pericolo supplementare EUH001 (esplosivo allo stato secco).

 In vigore dal 17 ottobre 2020, anche se le sostanze e le miscele possono, prima di tale data, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al nuovo regolamento.

 


AMBIENTE – TRASPORTI – ADR

DM del 12/02/19 – Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Stabilisce che, a partire dal 1 luglio 2019, i trasporti nazionali, stradali, ferroviari e per le vie di navigazione interna, di merci pericolose dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle edizioni 2019 di ADR, RID e ADN.

 


Se sei un cliente del servizio EasyLexHSE accedi alla banca dati per consultare il registro completo dei provvedimenti e scaricare la raccolta dei testi legislativi coordinati.

Non sei ancora cliente? Contattaci per abbonarti il servizio.

Read More

Le novità legislative del mese: Marzo 2019

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Legge n. 12 del 11/02/19 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06.

Il Ministro, con proprio decreto, definirà le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi.

Dal 1° gennaio 2019, è confermata l’abolizione del SISTRI; la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui al  D.Lgs. n. 152/06, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205 del 13/12/10.

In vigore dal 13/02/19.


Circ. Min. n. 2730 del 13/02/19 – Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti

Fornisce le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis della Legge 132/2018 (Piani di emergenza interni). In particolare le seguenti informazioni:

– Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;

– Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;

– Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

– Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;

– Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

Precisa che le disposizioni sono finalizzate minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente e non trovano applicazione negli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 (normativa “Seveso”).

 


DPCM n. 45 del 22/02/19 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019

Il modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 della L. 25 gennaio 1994, n. 70, il MUD 2019 dovrà essere presentato 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. quindi la consueta data di presentazione del 30 aprile slitterà al 22 giugno 2019.

 


SICUREZZA – Dispositivi di Protezione Individuale

D.Lgs. n. 17 del 19/02/19 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Molteplici sono le modifiche apportate (tra parentesi i dettagli più rilevanti):

– le norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI

– i requisiti essenziali di sicurezza (ora si considerano conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione richiesta nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI)

– la procedura di valutazione della conformità (ora si richiede al fabbricante di eseguire la procedura di valutazione della conformità e redigere la documentazione tecnica, in allegato III, anche al fine di esibirla alle Autorità di Vigilanza per tutti i DPI

– gli organismi notificati (le attività di valutazione della conformità devono ora essere effettuate da organismi notificati autorizzati, in possesso dei requisiti minimi, tramite domanda di autorizzazione)

– la documentazione tecnica, gli attestati di certificazione e la marcatura CE (la documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana)

– la vigilanza del mercato sui DPI

– le sanzioni e disposizioni penali (importi sanzionatori maggiori)

– le disposizioni di adeguamento

– gli oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato.

 In vigore dal 12/03/19. Modifica il D.Lgs. n. 475 del 04/12/92, abrogando la Direttiva n.89/686/CEE e abroga il D.Lgs. n. 10 del 02/01/97.

Modifica, di conseguenza, il Testo Unico di Sicurezza (art.74 e 76).


Se sei un cliente del servizio EasyLexHSE accedi alla banca dati per consultare il registro completo dei provvedimenti e scaricare la raccolta dei testi legislativi coordinati.

Non sei ancora cliente? Contattaci per abbonarti il servizio.

Read More

Indici infortunistici nelle aziende certificate

L’Osservatorio formato da ACCREDIA, AICQ ed INAIL sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro pubblica questa interessantissima statistica:

Read More

Apparecchi di sollevamento e attrezzature a pressione

Controlli e verifiche periodiche: cosa fare??

ASATECNO s.r.l. è in grado di:

  • supportarvi in tutte le attività inerenti la corretta individuazione delle attrezzature di lavoro da sottoporre a verifiche periodiche di legge, anche grazie ad una serie di recenti collaborazioni attivate con Società abilitate e pertanto inserite nel diciassettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011 
  • suggerire specifici piani di manutenzione e Società per l’effettuazione di controlli con tecniche all’avanguardia, quali ad esempio:
    • l’Emissione Acustica (EA), metodo di valutazione e monitoraggio per l’individuazione di difettosità, perdite e corrosioni attive di varie apparecchiature e recipienti a pressione (es. serbatoi interrati, serbatoi di prodotti petroliferi, ecc.), particolarmente vantaggioso in quanto NON invasino e con la possibilità di essere effettuato durante l’esercizio
    • l’uso degli Ultrasuoni (UT)
    • la tecnica Magnetoscopica (MT)
    • l’impiego di Liquidi Penetranti (PT)
    • l’impiego di dispositivi per la verifica delle tubazioni (Intelligent Pig)

 

Read More

Protezione delle informazioni e dei dati personali

Il nuovo Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016

Dal 25 maggio 2018 tutte le disposizioni nazionali non in contrasto con questo regolamento rimarranno in essere, mentre quelle in contrasto verranno automaticamente annullate. Sono tenuti ad adeguarsi tutti i Soggetti Pubblici e Privati che effettuano il trattamento di dati personali, archiviati in forma elettronica e/o cartacea, tra questi, aziende, avvocati, commercialisti, organismi sanitari, istituzioni scolastiche, comuni e tutti coloro che trattano dati personali, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, comprese le realtà aziendali che trattano dati personali raccolti nel territorio dell’Unione Europea e, dunque, anche quelle che non vi risiedono, ma che dovranno nominare un rappresentante in uno stato membro dell’Unione.

Il Regolamento introduce diverse novità, rispetto al precedente D. Lgs. 196/03, in materia di obblighi, diritti e conseguenti rischi, rilevanti per le aziende sia dal punto di vista economico (sanzioni fino al 4% del fatturato worldwide), sia di immagine (possibili conseguenze di un incidente informatico che metta a rischio l’integrità o la riservatezza dei dati).

La maggior parte delle Organizzazioni si troveranno nella condizione di dover soddisfare nuove esigenze tra cui:

  • la nomina di figure professionali specifiche, come ad es. quella del Data Protection Officer (DPO), con il compito di assicurare la protezione del patrimonio informativo aziendale e i dati personali trattati (figura obbligatoria ad es. per gli organismi pubblici, uso di dati su larga scala per programmi di fidelizzazione, sistemi di videosorveglianza, dati sanitari, ecc.), che dovrà essere messo in condizioni di assoluta indipendenza e in totale assenza di conflitti di interesse, dovrà possedere adeguate risorse umane e finanziarie, competenze informatiche e conoscenza della normativa e potrà essere individuato sia esternamente che internamente alle Aziende;
  •  l’istituzione di un registro di trattamento dati che potrà essere tenuto anche in formato elettronico e dovrà essere messo a disposizione dell’Autorità Garante qualora lo richieda (NON obbligatorio ad es. per imprese con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati);
  •  l’assolvimento di specifiche responsabilità, tra cui il diritto all’oblio e alla portabilità dei dati e l’obbligo di notificazione della violazione dei dati. 

ASATECNO S.r.l. è in grado di fornire un supporto qualificato alle imprese che necessitano di porre in atto gli adeguamenti necessari alla nuova normativa vigente.

Read More

Approvato lo standard ISO 45001:2018

Attesa entro marzo 2018 la pubblicazione della nuova norma relativa ai Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro

La fase di ballottaggio successiva alla pubblicazione del Final Draft International Standard (FDIS) si è conclusa il 25/01/18 con esito positivo e lo standard ISO 45001 è passato allo step 60.00, International Standard under publication. La Norma, che sarà quindi il nuovo Standard Internazionale per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in tutti i settori, avrà lo scopo di ridurre il terribile costo di morti e infortuni sul lavoro (oltre 7.600 morti sul lavoro al giorno con oltre 2,78 milioni all’anno di spesa e oltre 370 milioni di incidenti all’anno). Essa è stata realizzata secondo il nuovo schema strutturale, denominato “struttura ad alto livello” (High Level Structure – HLS) impiegato dagli altri modelli normativi dei Sistemi di Gestione (ISO 9001 e ISO 14001), per permettere una più semplice integrazione ed implementazione da parte delle imprese rispetto al British Standard OHSAS 18001.

Sarà compito dell’Organismo di Accreditamento Nazionale Accredia dettare le regole per gli Enti di certificazione che gestiranno la transizione.

La ISO 45001 vedrà la luce a marzo 2018, pertanto, una volta pubblicata, lo stato ufficiale di OHSAS 18001:2007 sarà considerato “Ritirato”, così come diverranno obsolete le Linee Guida UNI INAIL. Il periodo transitorio, tenendo conto del periodo di migrazione di tre anni, si concluderà a marzo 2021, fornendo, così, il tempo necessario alle Organizzazioni per poter adeguare il proprio Sistema di gestione.

ASATECNO S.r.l. è in grado di fornire un supporto qualificato sia alle imprese che necessitano di approcciarsi per la prima volta alla nuova norma, sia a quelle che intendono effettuare la transizione dallo schema OHSAS 18001, tramite una gap-analysis gratuita.

Read More

Tempi più vicini per la nuova ISO 45001

Ecco il calendario di transizione

La nuova norma ISO 45001, che andrà a sostituire la OHSAS 18001 è in dirittura di arrivo
Sul sito di ISO è stato aggiornato lo stadio raggiunto dalla norma: il ballottaggio sul Final Draft della ISO 45001 (FDIS ISO 45001) durerà 8 settimane a partire dal 30 Novembre 2017 e si concluderà pertanto il 25 Gennaio 2018.
La pubblicazione della norma definitiva è prevista per Marzo 2018.

Read More
Translate »