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Le novità legislative del mese: Ottobre 2022 (chiusura redazionale 04.11.22)

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Lazio)

DCR (Regione Lazio) n. 8 del 05/10/22 – Aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell’aria (PRQA)

Stabilisce norme «tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera», e che è frutto del processo di partecipazione, attivato dalla Regione, nell’ambito delle fasi di consultazione previste dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

IL PRQA è composto da:

– Rapporto Ambientale (contenente l’Allegato 1 “Osservazioni al Rapporto preliminare”, l’Allegato 2 “Sintesi non tecnica”, l’Allegato 3 “Valutazione di incidenza”, l’Allegato 4 “Il Piano di risanamento della qualità dell’aria (aggiornamento) e la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”);

– Relazione di Piano (composto, a sua volta, dall’Allegato 1 “Schede delle Azioni”, e dall’Allegato 2 “Osservazioni all’A-PRQA e al Rapporto Ambientale”);

– Norme Tecniche di Attuazione.

 

SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti (Verifica attrezzature)

Circ. (INAIL) n. 39 del 18/10/22 – Rilascio applicativo Portale Albo Soggetti Abilitati (Portale ASA)

Tale applicativo consentirà, nella sua prima versione:

– l’iscrizione agli albi regionali gestiti da Inail in modalità telematica, con possibilità di monitorare in tempo reale l’iter della pratica di iscrizione, con il controllo della richiesta di abilitazione regionale rispetto alle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

– la gestione dell’anagrafica dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche di impianti ed attrezzature previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e dai connessi decreti attuativi;

– la gestione dell’anagrafica dei tecnici abilitati e della relativa matrice delle competenze;

– l’inserimento delle verifiche periodiche effettuate dai soggetti abilitati e dalle Asl e dalle Arpa;

– la consultazione delle verifiche, con il monitoraggio e il controllo -da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Asl e Arpa- delle attività svolte dai soggetti abilitati.

Saranno disponibili, nelle versioni successive, nuove funzionalità:

– la gestione delle deleghe assegnate ai soggetti abilitati tramite l’applicativo CIVA, per tracciarne l’accettazione o il rifiuto, nonché l’effettivo svolgimento nella tempistica prevista;

– l’invio di comunicazioni all’utenza tramite Pec;

– il collegamento alla banca dati delle attrezzature e degli impianti di CIVA per il controllo e il consolidamento delle informazioni trasmesse;

– la gestione dei pagamenti relativi alle quote spettanti a Inail per la formazione e manutenzione della banca dati delle verifiche periodiche attraverso la piattaforma PagoPA.

 

Disponibile on-line dal 21/10/22; possono accedere:

– i soggetti abilitati, nella persona del legale rappresentante o suo delegato;

– il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

– le Asl e le Arpa, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

 

SICUREZZA – Campi Elettromagnetici

DM del 30/09/22 – Criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008

Specifica quali sono le modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga: il datore di lavoro deve trasmettere l’istanza esclusivamente per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale istanza dovrà essere trasmessa con apposito modello, riportato nell’allegato I del D.M., e formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II dello stesso.

Una volta ricevuta la domanda, il Ministero convoca, entro trenta giorni, un tavolo tecnico istituzionale che, entro sessanta giorni dalla convocazione, formulerà un parere in cui saranno indicate la durata e le condizioni della deroga. Sarà poi con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute che verrà adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE.

L’art. 6 riguarda la sorveglianza sui lavoratori esposti a VLE in deroga: qualora il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione. Sarà convocato il tavolo tecnico istituzionale per l’acquisizione di apposito parere in merito e sulla base di tale parere, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute provvederanno all’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima.

Sono previste, all’art. 5 del decreto, le modalità per le verifiche e i controlli relativi alle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga.

 

AMBIENTE – Energia

DM n. 383 del 06/10/2022 – Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023

Regolamenta le misure di risparmio energetico secondo quanto previsto dal “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale”. Fissa la riduzione di un grado della temperatura degli ambienti, modificando i valori riportati all’articolo 3, comma 1, del DPR n. 74/2013 che vengono, quindi, fissati a:

17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici (abitazioni, uffici, ecc.).

Prevede, inoltre, la riduzione del periodo di accensione, da attuarsi posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio (rispetto a quanto previsto dal citato DPR n. 74/2013), in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale (metano) è consentito con i seguenti limiti:

– Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

– Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

– Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

– Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

– Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

– Zona F: nessuna limitazione.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno.

Non riguarda impianti di riscaldamento alimentati integralmente a gasolio, GPL, biomasse, ecc.

Una tabella con la classificazione per zone climatiche di tutti i comuni è reperibile sul sito dei Comuni italiani; la Regione Piemonte si trova per la gran parte in zona climatica E, con l’eccezione di alcune aree montane, classificate in zona climatica F.

E’ previsto che alcuni edifici siano esentati dall’applicazione di alcune o di tutte le limitazioni di cui sopra (per es.):

– per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione, non si applicano le limitazioni che risultassero ostative alle tecniche di produzione; per quanto riguarda la riduzione di un grado l’esenzione è limitata alle attività a cui le autorità comunali abbiano già concesso deroghe al limite di temperatura;

– per gli edifici adibiti ad ufficio e assimilabili o commerciali e assimilabili, senza interruzione giornaliera dell’attività, non si applicano le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione.

 

Vademecum ENEA – Ottobre 2022 – Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas

Articolo 1, Commi 8 e 9

Decreto MiTE n. 383 del 6 Ottobre 2022

Fornisce indicazioni pratiche di corretta impostazione e gestione degli impianti di climatizzazione invernale; riepiloga, inoltre, gli aspetti principali riportati sia nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale che nel recente DM 383/2022, in riferimento alla diminuzione della temperatura dei locali e del periodo di accensione degli impianti.

Fornisce indicazioni di possibili azioni concrete che singoli cittadini o responsabili di impianti centralizzati possono attuare per diminuire i consumi di gas naturale per la climatizzazione invernale.

Pur riferendosi alla gestione di impianti più diffusamente presenti in ambienti civili/domestici, il documento ENEA fornisce alcune indicazioni che possono essere mutuate, in funzione della tipologia di luoghi e impianti, anche per la gestione di impianti industriali asserviti ad esempio agli uffici.

 

 


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Le novità legislative del mese: Settembre 2022 (chiusura redazionale 04.10.22)

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AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione incendi

Nota ministeriale n. 12892 del 19/09/22 – Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti la prevenzione incendi

Comunica l’imminente pubblicazione del Decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

Il decreto in questione, oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del Decreto Controlli, disporrà che quanto previsto all’art. 4 relativamente alla qualificazione dei tecnici manutentori entrerà in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

 

DM del 15/09/22 – Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Considerate le difficoltà da più parti segnalate connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo, è stata ravvisata la necessità di rivedere la tempistica di entrata in vigore, posticipate al 25 settembre 2023, delle disposizioni contenute nell’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021.

 

AMBIENTE – VIA/VAS/IPPC

DL n. 115 del 09/08/22 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

Introduce, ad opera dell’art. 33 del provvedimento, un nuovo procedimento autorizzatorio accelerato di competenza regionale (PAUAR) ex art. 27-ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale).

Il “Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica”, composto da ben 14 commi, prevede il rilascio, da parte delle Regioni, del provvedimento autorizzatorio comprensivo dei provvedimenti di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e di tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, e fa riferimento alle «aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani […] che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale».

 

SICUREZZA – D.P.I.

Guida UNI – Criteri di scelta ed uso dei DPI

La Guida UNI fornisce i riferimenti alle nuove e più aggiornate norme

tecniche UNI per ciascun dispositivo previsto dal DM 2 maggio 2001 e può essere utile anche per individuare e utilizzare correttamente tutti i dispositivi di protezione individuale non contemplati dal suddetto DM; in particolare contiene criteri per l’individuazione e l’uso di DPI relativi:

– alla protezione dell’udito;

– alla protezione delle vie respiratorie;

– alla protezione degli occhi (attraverso: filtri per saldatura e tecniche connesse, filtri per radiazioni ultraviolette, filtri per radiazioni infrarosse);

– a indumenti protettivi da agenti chimici.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi

Reg. CE n. 1616 del 15/09/22 – Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008

Tale provvedimento, che si pone l’obiettivo di garantire che la plastica riciclata possa essere impiegata in sicurezza negli imballaggi alimentari e costituisce una specifica del regolamento 1935/2004/CE, disciplina:

 a) l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;

 b) lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio (, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;

 c) l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.

Sarà istituito e consultabile dal pubblico un registro dell’Unione che comprende le tecnologie, i riciclatori, i processi di riciclaggio, gli schemi di riciclaggio e gli impianti di decontaminazione. Dal 10 luglio 2023 potranno essere immesse sul mercato solo materie plastiche contenenti plastica riciclata fabbricate in un’adeguata tecnologia di riciclo. Le tecnologie, individuate in allegato I, sono le seguenti:

– riciclo meccanico di PET post consumo (con autorizzazione dei singoli processi);

– riciclaggio da circuiti di prodotti che si trovano in una catena chiusa e controllata, cosiddetto “Closed-Loopf” (con l’uso di uno schema di riciclaggio).

 

Abroga e sostituisce il Regolamento 282/2008/CE ed entra in vigore il 10/10/22 (vincolante dal 10/07/23).

 


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Le novità legislative del mese: Agosto 2022 (chiusura redazionale 05.09.22)

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SICUREZZA – Agenti Biologici

Circ. Min. n. 37615 del 31/08/22 – Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

– per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.

– in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

 


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Le novità legislative del mese: Luglio 2022 (chiusura redazionale 12.08.22)

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SICUREZZA – Luoghi di lavoro – Stress termico

Guida informativa INAIL per la gestione del rischio caldo del luglio 2022 – Esposizione a temperature estreme ed impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il progetto WORKLIMATE e la piattaforma previsionale di allerta

In tema di “rischio calore”, INAIL ha pubblicato un vademecum dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, per la gestione del rischio caldo, realizzato nell’ambito delle attività del progetto Worklimate. Lo studio approfondisce gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori. La guida contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi

Indicazioni applicative del DM 02/09/21 del 13/07/22 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il Dipartimento dei VVF ha emanato un documento non protocollato e a uso interno per fornire indicazioni in merito all’applicazione del DM 02/09/21, relativamente ai corsi di formazione antincendio. Esso è diviso in due parti:

1 PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO.

2 PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L’ABILITAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO.

Stabilisce che i corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio sono organizzati dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, la Direzione centrale per la formazione e le Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Gli interessati inoltrano formale richiesta scritta alle suddette direzioni per l’effettuazione dei corsi di formazione. L’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139 del 08/03/06 costituisce requisito per svolgere la formazione teorica agli addetti antincendio; per ottenere l’abilitazione alla formazione teorica e pratica i professionisti antincendio iscritti nei suddetti elenchi devono frequentare il solo modulo 10, al quale sarà limitata anche la prova di esame. L’abilitazione dei formatori a seguito della frequenza del corso di formazione avviene con le modalità indicate al punto 5.4 dell’allegato V al D.M. 2 settembre 2021.

Per l’aggiornamento dei formatori si applica il punto 5.5. dell’allegato V al decreto. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. ovvero da altri soggetti, pubblici o privati. L’aggiornamento deve essere garantito nella misura indicata nell’arco dei 5 anni, è obbligatorio per tutti i formatori, indipendentemente dai requisiti indicati all’art. 6 del decreto e dovrà essere documentato ai datori di lavoro analogamente ai requisiti di base. L’allegato III al decreto prevede 3 distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio, individuandone, per ciascuno, durata e contenuti minimi.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Amianto

UNI 11870:2022 – Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti

La norma tecnica integra il Decreto del Ministero della salute del 6 settembre 1994, il testo di riferimento per le metodologie dei rilevamenti/rimozioni e bonifica dell’amianto, richiamato dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.

Propone uno specifico percorso metodologico dedicato all’attività di censimento dei materiali contenenti amianto: definisce i metodi di individuazione e i criteri di censimento dei MCA nelle strutture edilizie, negli impianti a servizio degli immobili, nei macchinari e negli impianti afferenti a reti di produzione e distribuzione.

In vigore dal 14/07/22.

 

e inoltre

SICUREZZA – Testo Unico

Aggiornata ad Agosto 2022 la versione del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) realizzato dagli Ingg. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore su impulso dell’Ing. Giuseppe PIEGARI e presente sulle pagine dell’Ispettorato come versione ufficiale (https://www.8108amatodifiore.it/download/edizione-aprile-2022/).

 


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Le novità legislative del mese: Maggio 2022 (chiusura redazionale 09.06.22)

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SICUREZZA – Agenti chimici

Reg. CE n. 692 del 16/02/22 – Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Pubblicato il Regolamento che costituisce il 18° ATP al Regolamento CLP. Il nuovo regolamento modifica l’Allegato VI del CLP, aggiornando l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze, prevedendo l’inserimento di nuove voci e la modifica di alcune esistenti.

Si segnalano, tra le nuove sostanze inserite nell’Allegato VI (39 in tutto), il bromuro di ammonio (CAS 12124-97-9), il propilbenzene (CAS 103-65-1) che ora è separato dal cumene che compare tra quelle modificate, il benzofenone (CAS 119-61-9), ecc.

Tra le sostanze la cui classificazione armonizzata è stata modificata (17 in totale) figurano il Bisfenolo A (CAS 80-05-7) che prevede la classificazione aggiuntiva come Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=10), il triclorosilano (CAS 10025-78-2) che è stato classificato anche Water-React. 1 H260 e che passa da H332 a H331 e per il quale sono stati definiti i valori di stima della tossicità acuta (STA), ecc.

Applicabile dal 23/11/23.

 

SICUREZZA – Agenti chimici

Rettifica (com.) del 25/05/22 – Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

La Commissione ha deciso di “far slittare” dal 23/11/23 al 01/12/23 la data di applicazione del regolamento (UE) n. 2022/692, il quale – modificando l’Allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp) – aggiorna l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze chimiche, prevedendo l’inserimento di nuove voci e la modifica di alcune esistenti.

Ricordiamo che comunque gli operatori del settore possono applicare – su base volontaria – le nuove regole dal 23 maggio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento 2022/692).

 

SICUREZZA – Agenti Biologici (Campania)

BURC n. 42 del 05/05/22 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. – Atto di richiamo e raccomandazione.

Stabilisce che, secondo quanto previsto dal “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 24 aprile 2020 e prorogato da ultimo in data 4 maggio 2022, sui luoghi e negli ambienti di lavoro privato relativi alle attività produttive, industriali e commerciali, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso (ad es., nelle cucine, nelle mense, nei bar) o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.

 

SICUREZZA – Cantieri temporanei e mobili

Ordinanza Ministeriale del 09/05/22 del 09/05/22 – Adozione delle “”Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

Al fine di adeguare le misure per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sono state adottate apposite Linee guida.

Le misure di precauzione contenute si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle Linee guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio. Le linee guida riguardano:

– INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE

– DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

– MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

– PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE

– GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

– GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

– SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

In vigore dal 09/05/22 al 31/12/22.

 

AMBIENTE – Rumore esterno

DM n. 16 del 24/03/22 – Definizione delle modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

Le zone silenziose (di un agglomerato e quelle in aperta campagna) sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico – esistenti o oggetto di pianificazione acustica – volte ad evitare o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell’ambiente quando questa è buona (o è caratterizzata dalla predominanza di suoni desiderati).

Sul tema è previsto l’obbligo – da parte delle regioni e delle province autonome – di comunicare entro il 31 maggio 2025 e, successivamente, ogni cinque anni, al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) nonché all’ISPRA (Istituto Superiore Per La Protezione e La Ricerca Ambientale) i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica.

 

 


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Le novità legislative del mese: Aprile 2022 (chiusura redazionale 05.05.22)

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SICUREZZA – Agenti Biologici              

OM del 28/04/22 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Sono comunicate le circostanze in cui sarà ancora obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Di seguito riassumiamo quanto ancora vige, in tema di prevenzione dell’infezione da Covid, a partire dal 1° maggio 2022, per effetto delle Ordinanze e dei Decreti convertiti in legge:

– Mascherine: Fino al 15 giugno resterà l’obbligo di indossare le Ffp2 nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive al chiuso. Sarà così anche per lavoratori, utenti e visitatori di ospedali e strutture sanitarie, incluse le Rsa.

Negli altri luoghi di lavoro, invece, questi dispositivi di protezione saranno solo raccomandati, come per i dipendenti della pubblica amministrazione nei luoghi potenzialmente affollati, come la fila a mensa o in ascensore.

Per quanto riguarda il settore privato, resterà in capo alle singole aziende rinnovare o ridefinire protocolli e accordi.

– Green Pass: Dal primo maggio non verrà fatto più alcun controllo sul Green Pass, con l’unica eccezione per l’ingresso nelle Rsa (almeno fino al 31 dicembre).

– Vaccini: Resta in vigore fino al 15 giugno l’obbligo di vaccinazione per gli over 50, forze dell’ordine e comparto scuola: queste categorie, se non si vaccineranno, continueranno ad incorrere nella sanzione prevista di 100 euro. Ai visitatori delle Rsa e agli operatori sanitari continuerà ad essere richiesto fino al 31 dicembre il ciclo di vaccinazione primario più l’effettuazione di un tampone oppure la vaccinazione con tre dosi.

– Smart Working: Viene allungato di altri due mesi, prorogato fino al 31 agosto anche in assenza degli accordi individuali per i lavoratori del settore privato.

– Passenger Locator Form per i viaggi: Decade il modulo utilizzato dalle autorità sanitarie per i viaggi, per chiunque voglia entrare o partire per l’estero. Prorogate al 31 maggio le disposizioni per gli arrivi dai Paesi esteri, che prevedono il Green pass o un tampone rapido.

 

Ultime scadenze di rilievo:

– 15 giugno non più obbligatorie le mascherine anche al chiuso.

– 15 giugno decadrà l’obbligo vaccinale per gli over 50.

– 31 agosto scadrà la proroga per lo smart working emergenziale.

 

In vigore dal 01/05/22 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

 

 


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Le novità legislative del mese: Marzo 2022 (chiusura redazionale 05.04.22)

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SICUREZZA – Movimentazione manuale dei carichi                 

UNI ISO 11228-1:2022 – Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto

Richiamata al fondo dell’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e indicata come metodo di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, subisce le seguenti principali modifiche:

– riporta una nuova tabella per classificare a fasce i valori di indice di sollevamento calcolati,

– diminuisce il limite del peso cumulativo giornaliero in condizioni ideali,

– introduce una tabella per la verifica che i pesi sollevati e trasportati cumulativamente nell’arco delle ore, non superino certi valori (questi devono essere ridotti nel caso in cui non ci si trovi in condizioni non ideali).

 

In vigore dal 24/03/22,sostituisce la versione del 2009.

 

SICUREZZA – Cancerogeni                 

Dir. CE n. 431 del 09/03/22 – Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Modifica la c.d. “direttiva madre” 2004/37/CE. Tra le modifiche più rilevanti si segnalano:

– l’ampliamento del campo di applicazione che riguarderà anche le

sostanze tossiche per la riproduzione, diventando ora direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. La direttiva prevede, tra l’altro, una distinzione tra sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia e prive di soglia;

– la fissazione di limiti di esposizione professionale per l’acrilonitrile e i composti del nichel;

– la riduzione dei valori limite di esposizione per il benzene;

– la sostituzione dell’articolo 18 bis sulla “valutazione” e l’inserimento dell’allegato III bis sui “valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria”.

 

In vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione, ma lascia tempo agli Stati membri di poter recepire le sue disposizioni fino al 5 aprile 2024.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti               

DL n. 17 del 01/03/22 – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

L’articolo 40 del Decreto modifica la formulazione dell’art. 72 del D.Lgs. n. 101/20. Prevede che:

  1. a) i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente;
  2. b) lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di talune tipologie di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo.

Di particolare rilevanza l’allegato A che aggiorna l’allegato XIX previsto dall’art. 72 del D.lgs. 101/2020, definendo le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo soggetti a sorveglianza radiometrica (con riferimento alla casistica di cui al punto (b) di cui sopra).

 

In vigore dal 30/06/22.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici              

Legge n. 18 del 04/03/22 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Oltre alla conferma dell’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno 2022, si segnalano le seguenti previsioni:

– rientro immediato nel luogo di lavoro del lavoratore che sia entrato in possesso della certificazione necessaria (purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione);

– rilascio del Green pass dalla data di somministrazione della dose di richiamo senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;

– rilascio della certificazione verde per i positivi dopo il ciclo vaccinale primario o dopo la relativa dose di richiamo;

– autosorveglianza anche nelle ipotesi di guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;

Si prevedono, da ultimo, anche disposizioni sul lavoro agile per i genitori di figli con disabilità.

 

DL n. 24 del 24/03/22 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Il provvedimento, nell’ottica di un graduale “ritorno alla normalità”, prevede:

– l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto e in tutti i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico (nei luoghi di lavoro sarà, invece, sufficiente l’utilizzo – quale dispositivo di protezione individuale (DPI) – la mascherina chirurgica;

– proroga (al 30 giugno 2022) delle disposizioni di cui all’art. 90, commi 3 e 4 DL 34/2020 sullo smart working, che potrà essere regolato dal datore di lavoro anche in assenza di accordi individuali tra datore e lavoratore;

– disposizioni sui protocolli, linee guida, e gestione dei casi di positività all’infezione, nonché sugli obblighi vaccinali e Green pass;

– la conferma dell’impianto sanzionatorio già in essere.

Da segnalare che la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è prorogata al 30 giugno 2022 nonostante la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo.

Il DL preserva – inoltre -, fino al 31 dicembre 2022, «la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture» all’emergenza Coronavirus: potranno, quindi, a tale scopo,  essere adottate ordinanze con misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia.

 

In vigore dal 25/03/22.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi              

DGR (Lombardia) n. XI/6071 del 07/03/22 – Approvazione linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi

Documento realizzato con l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento tecnico/normativo chiaro e condiviso per la gestione circolare di alcuni dei principali residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti in Lombardia. Forniscono indicazioni alle Autorità competenti per l’autorizzazione “caso per caso” della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre di fonderia di metalli ferrosi (c.d. “end of waste”). Possono, inoltre, essere utilizzate come strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri dell’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (sottoprodotti).

 


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Le novità legislative del mese: Febbraio 2022 (chiusura redazionale 04.03.22)

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AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi                 

DPCM del 17/12/21 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022

Confermato l’impianto del Modello utilizzato per la dichiarazione 2021, con 6 comunicazioni. Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni. Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per l’Unità Locale dichiarante.

I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2. 

La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.

Il termine per la presentazione è il 21 maggio 2022.

 

Decreto del 14/12/21 – Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale

Pubblicato sulla GU n. 33 del 09/02/22, specifica che il contributo, nella veste di credito d’imposta (ex art. 1, co. 73, L. n. 145/2018), è riconosciuto alle imprese che acquistano:

a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;

c) gli imballaggi in legno non impregnati;

d) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;

e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.

Per poter usufruire del credito d’imposta del 36% previsto dal Decreto, i prodotti e gli imballaggi citati devono possedere determinati requisiti tecnici (specificati nell’art. 3).

 

Legge n. 15 del 25/02/22 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Contiene – tra le altre – disposizioni in materia di etichettatura ambientale.

In particolare, si segnala la proroga al 31 dicembre 2022 della sospensione degli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi ex articolo 219, comma 5, del Codice dell’ambiente (il Dl la prevedeva sino al 30 giugno 2022).

In vigore dal 01.03.22.

 

AMBIENTE – Ecogestione                 

Legge n. 1 del 11/02/22 – Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente

Modifica gli artt. 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.

Introduce all’art. 9 della Costituzione – prima diviso in due commi («La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione») – un nuovo comma: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Quanto all’intervento sull’art. 41, in materia di esercizio dell’iniziativa economica, viene previsto che questa non possa svolgersi «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e all’ambiente (incisi che si aggiungono ai preesistenti campi della «sicurezza, libertà e dignità umana»), mentre al terzo comma si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

In vigore dal 09.03.22.

 

SICUREZZA – D.P.I.               

DM del 20/12/21 – Recepimento della Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico

Prevede la sostituzione dell’Allegato VIII del D.lgs. 81/08.

Le modifiche prendono in considerazione le conoscenze e la terminologia più recente utilizzate nel Regolamento (UE) 2016/425 e ribadiscono il ruolo della valutazione dei rischi.

Nel punto 1 (Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale) dell’allegato VIII è stata modificata la suddivisione dei rischi da agenti biologici ed introdotta una nuova categoria “altri rischi” (riferiti alla non visibilità e all’annegamento).

Nel punto 2 (Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale) è stato aggiornato l’elenco – non esaustivo – delle tipologie di dispositivi di protezione individuale, sia al fine di includere i DPI disponibili oggi sul mercato (in linea con il regolamento europeo), sia per chiarire e uniformarne la terminologia.

Il punto 3 (Elenco indicativo non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale) è stato rivisto per assicurare uniformità terminologica tra tutti gli allegati e al fine di garantire la coerenza tra il rischio e i DPI.

In vigore dal 09.03.22.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici              

DM del 27/12/21 – Recepimento della Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico

Prevede la sostituzione degli allegati XLIV (Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici), XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) e XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento) del D.Lgs. 81/08. Le modifiche aggiornano il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta Direttiva 1833.

 

SICUREZZA – Formazione             

Circ. INL n. 1 del 16/02/22 – Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Fornisce le prime indicazioni riguardo le novità che, in materia di formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, sono state introdotte dal D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, con modifiche all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Per quanto concerne la novità principale della formazione obbligatoria del Datore di Lavoro, che dovrà ricevere “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”, viene demandato alla Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità. L’accordo, da adottarsi entro il 30 giugno p.v., quindi, costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico.

Per quanto concerne, invece, l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, la Circolare ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico. L’attuale formulazione dell’art. 37, che rimette la disciplina alla Conferenza, chiarisce la Circolare, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo del 21 dicembre 2011 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

La stessa specifica anche che, essendo la definizione dei nuovi obblighi demandata alla Conferenza, le nuove modalità di adempimento richieste per il preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Infine, per la novità che riguarda specificamente la formazione della figura del preposto, ricorda che il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”.

L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

 


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Le novità legislative del mese: Gennaio 2022

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SICUREZZA – Agenti chimici                 

Aggiornamento 17/01/22 dell’ECHA relativo alla Candidate List

Aggiunte quattro sostanze alla candidate list:
♦ 6,6′-di-tert-butyl-2,2′-methylenedi-p-cresol
♦ tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
♦ 1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
♦ S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate

Una delle quattro sostanze è utilizzata nei cosmetici ed è stata aggiunta all’elenco dei candidati in quanto ha proprietà di distruzione degli ormoni nell’uomo. Due sono usati, ad esempio, nelle gomme, nei lubrificanti e nei sigillanti, e sono stati inclusi perché influiscono negativamente sulla fertilità. Il quarto è utilizzato nei lubrificanti e nei grassi ed è stato aggiunto in quanto persistente, bioaccumulabile e tossico, quindi dannoso per l’ambiente.

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 1 del 07/01/22 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Introduce (fra l’altro) l’obbligo di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 per i lavoratori ultracinquantenni.
In vigore dal 14/02/22.

AMBIENTE – AIA-AUA                

DGR (Lombardia) n. XI/5774 del 21/12/21 – Messa a regime delle nuove modalità di inoltro delle modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Entro il 1/3/22 saranno istituite apposite piattaforme presso i SUAP per la presentazione on-line di istanze per voltura AUA e modifica non sostanziale AUA.

 


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Le novità legislative del mese: Dicembre 2021 (chiusura redazionale 07/01/22)

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SICUREZZA – Testo Unico Sicurezza                 

Circ. INL n. 4 del 09/12/21 – Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 – decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito i presupposti per l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 13 del DL n. 146 del 21/10/21, in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro espressamente elencate nell’Allegato 1 dello stesso provvedimento. Si evidenziano, tra le altre, le precisazioni concernenti:

– la mancata formazione e addestramento, che dà luogo al provvedimento di sospensione nelle sole ipotesi, espressamente indicate, in cui la normativa in vigore prevede sia la formazione specifica che l’addestramento dei lavoratori (es. uso DPI III categoria, Movimentazione Manuale dei Carichi, utilizzo attrezzature di lavoro ex Accordo Stato Regioni del 22/02/12, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);

– l’omessa vigilanza circa la rimozione/modifica di DPI o di dispositivi di segnalazione/controllo, che dà luogo al provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che il dispositivo sia stato rimosso o modificato, senza la necessità di accertare a quale soggetto la violazione sia addebitabile.

Si sottolinea, inoltre, la precisazione secondo la quale tutte le fattispecie di violazione indicate nella circolare danno luogo, oltre al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, anche a quello di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/94.

 

Legge n. 215 del 17/12/21 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Apporta ulteriori modifiche al Testo Unico in materia di preposti e formazione. Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, all’articolo 18 c.1, ha introdotto l’obbligo (lett.b-bis) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. Ha inoltre introdotto nell’art. 26 il seguente comma 8-bis: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Per quanto riguarda gli obblighi della figura del preposto le modifiche sono:

  • Al comma 1 lettera a dell’art. 19 (obblighi dei preposti) è stata sostituita con: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
  • Viene inoltre aggiunta la lettera f-bis: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
  • Infine ha modificato le disposizioni su formazione ed addestramento di preposto, dirigenti e datori di lavoro. Sostituito il comma 7 dell’art. 37 con: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Introdotto nell’art. 37 il comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

 

In vigore dal 21/12/21.

Entro giugno 2022, è previsto un nuovo Accordo Stato Regioni che andrà a rivedere e riorganizzare la formazione con queste aggiunte:

– formazione obbligatoria per il datore di lavoro;

– verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;

– aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che aggiornamento.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 221 del 24/12/21 – Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

Proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 31/03/22. Inoltre:

– La durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3), a decorrere dal 1º Febbraio 2022, viene ridotta da 9 a 6 mesi.

– I dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono obbligatori anche all’aperto ed anche nella c.d. “zona bianca”.

– Gli artt. 5 e 6 del D.L. 172/2021 precisano che l’obbligo di Green Pass Rafforzato per i servizi di ristorazione non si applica alle mense e al catering continuativo su base contrattuale (quindi, non si applica alle mense aziendali). Per l’accesso a tali servizi è infatti sufficiente il c.d. Green Pass Base, rilasciato a seguito della effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

– Proroga al 31/03/22 l’attuale disciplina del lavoro agile c.d. emergenziale, ai sensi della quale il datore di lavoro può fare ricorso al lavoro agile anche in assenza dell’accordo individuale richiesto dalla normativa generale di riferimento.

 

In vigore dal 25/12/21.

 

DL n. 229 del 30/12/21 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Stabilisce che le persone che rientrano nelle seguenti categorie:

– hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni;

– sono guariti dall’infezione COVID da non più di 120 giorni;

– hanno ricevuto la dose di richiamo (booster) da non più di 120 giorni.

in caso di contatto stretto con un positivo, non dovranno più rispettare le vecchie regole sulla quarantena “precauzionale” ma potranno uscire, indossando mascherine FFP2, se in assenza di sintoni.

Qualora compaiano sintomi dovranno effettuare immediatamente un test rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2, ripetendolo, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo.

 

In vigore dal 31/12/21.

 

Circ. Min. n. 60136 del 30/12/21 – Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron

Specifica quali comportamenti tenere, in caso di contatto stretto con un positivo, definendo nel dettaglio come gestire le quarantene e i periodi di autocontrollo secondo le nuove regole.

Prevede che,  nel caso di “contatti stretti” con un positivo:

– per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

– per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

– per i soggetti asintomatici che:

     – abbiano ricevuto la dose booster

     – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,

     – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi                 

DL n. 228 del 30/12/21 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. “Milleproroghe”)

All’Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica, si trova la proroga relativa a Etichettatura imballaggi (30.06.22).

 

 


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