Posts by Paolo Settimelli

GHG e Carbon Footprint

L’impronta ambientale di un’azienda o di uno specifico prodotto, l’emissione di gas serra (in particolare di CO2 ) connessa al ciclo produttivo è da tempo una tematica di crescente interesse nel panorama industriale. Le esigenze di un’azienda possono tuttavia essere notevolmente differenti, anche a seconda degli stimoli che essa riceve dai propri stakeholders: facciamo un po’ di chiarezza in materia e vediamo insieme quali possono essere le diverse risposte di Asatecno a tali esigenze.

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Le novità legislative del mese: Gennaio 2022 (chiusura redazionale 06.02.23)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Vademecum CONAI del 01/02/23 – Vademecum per l’utilizzo dei canali digitali per l’etichettatura ambientale degli imballaggi

Il CONAI, con l’obiettivo di supportare le aziende nell’adozione dei canali digitali per l’etichettatura ambientale, affinché questa sia efficace per i destinatari delle informazioni, ha promosso il Vademecum per l’utilizzo dei canali digitali per l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

La possibilità di comunicare l’etichettatura ambientale degli imballaggi mediante canali digitali è infatti stata prevista nel D.M. n. 360 del 28/09/22, che ha adottato le Linee Guida sull’etichettatura ai sensi dell’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. Le Linee Guida ministeriali indicano che, al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione. Tali canali digitali possono sostituite completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio. Questi strumenti possono essere utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industriali, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei materiali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento.

 

 


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Le novità legislative del mese: Dicembre 2022 (chiusura redazionale 10.01.23)

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera (Regione Piemonte)

D.D. (PIEMONTE) n. 753 del 12/12/22 – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 264 del 24 novembre 2001 e n. 362 del 21 novembre 2011. Modifica delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 145 del 2 maggio 2011, n. 189 del 20 giugno 2011, n. 416 del 7 dicembre 2011 e n. 518 del 6 luglio 2012

La Regione Piemonte ha pubblicato una Determinazione dirigenziale con cui adotta una nuova Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti di attività accessorie e di servizio (es. ricariche batterie, gruppi elettrogeni, sale prove motori, manutenzione, incisioni laser, ecc.). Il provvedimento contiene anche alcune importanti indicazioni operative in merito alla scadenza del 31/12/2022 relativa ai Medi Impianti di Combustione di potenza termica > 5 MW.

L’adesione alle autorizzazioni di carattere generale implica l’impegno al rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali e dei valori limite di emissione in esse definiti per la specifica tipologia di impianto. In alternativa l’impresa può presentare un’istanza di autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006. Prevede che i gestori di stabilimenti che  eserciscono impianti di attività accessorie sulla base del precedente provvedimento, entro 180 giorni dalla pubblicazione della Determinazione 753/2022, debbano presentare una nuova domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale.

 

AMBIENTE – Ecogestione

Dir. CE n. 2464 del 14/12/22 – Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

Mira a porre fine al greenwashing, rafforzare l’economia sociale di mercato e gettare le basi per gli standard di rendicontazione sulla sostenibilità a livello globale. Tutte le grandi aziende dell’UE e le PMI indicate dovranno divulgare i dati sull’impatto delle loro attività sulle persone e sul pianeta e gli eventuali rischi di sostenibilità a cui sono esposte.

Le regole inizieranno ad applicarsi tra il 2024 e il 2028:

– al 1° gennaio 2024 per le grandi aziende di interesse pubblico (con oltre 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla comunicazione non finanziaria, con rendiconti in scadenza nel 2025;

– al 1° gennaio 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di totale attivo), con rendiconti in scadenza nel 2026;

– al 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con rendiconti entro il 2027. Le PMI possono rinunciare fino al 2028.

 

SICUREZZA – Agenti biologici

Circ. Min. n. 51961 del 31/12/22 – Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Aggiornate le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid.

Le nuove regole anti-Coronavirus prevedono un allentamento delle restrizioni adottate fino ad ora, stabilendo che «per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigienico o molecolare».

Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

 

SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti

D.Lgs. n. 203 del 25/11/22 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Le modifiche riguardano molte parti del testo originale e vanno dalle correzioni ortografiche, ai chiarimenti dei concetti fisici delle radiazioni e della radiometria, alle traduzioni in italiano di alcuni termini rimasti in inglese nel decreto 101/20; ma ci sono anche “novità” per il settore industriale che riguardano principalmente:

– le definizioni di luogo di lavoro sotterraneo;

– la “pubblicità delle informazioni”;

– i provvedimenti nel caso di presenza di radon;

– la trasmissione delle relazioni tecniche per il radon;

– la classificazione dei residui;

– le prescrizioni che devono essere riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

– il ripristino del diritto di opzione ai sensi del Trattato Euratom;

– le deroghe ai VVF per la detenzione di alcune sorgenti radioattive di taratura;

– la correzione del valore di attività totale pervenuta o prodotta nell’installazione in ragione d’anno solare (occorre nulla osta se è superiore per un fattore 50.000 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell’Allegato I – in precedenza era indicato un fattore 50);

– l’impiego di sorgenti di radiazioni mobili in siti non determinabili a priori;

– la frequenza di formazione e informazione dei dirigenti, preposti e lavoratori (da 3 a 5 anni);

– il riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura;

– l’estensione delle sanzioni penali;

– le attività lavorative che comportano esposizione all’attività cosmica.

 

 


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Contributi per le imprese gasivore – Nuovi obblighi per le imprese da fine 2022

A chi è rivolto?

Il contributo è destinato alle imprese cosiddette “gasivore”, che impiegano il gas. Le imprese gasivore sono quelle che hanno un consumo medio di almeno 1 GWh/anno (94.582 Sm3/anno) di gas naturale e operano in determinati settori ATECO.

 

A quanto ammonta il contributo?

Il periodo di riferimento (per questa prima dichiarazione) è costituito dagli anni 2019 e 2021 ed il livello di contribuzione è relativo al pagamento delle componenti tariffarie RETIG e REIG (relative ai costi di trasporto e distribuzione del gas).

 

Come ottenere il contributo?

Le imprese che intendono ottenere il contributo devono presentare alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici Ambientali) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti necessari per accedere all’agevolazione.

 

Inoltre, il Decreto ministeriale chiarisce, che le imprese aderenti devono disporre, in alternativa, di:

  • Un sistema di gestione conforme alla ISO 50001;
  • Una diagnosi energetica conforme al D. Lgs. 102/2014, comunicata all’ENEA e in corso di validità. Inoltre, queste imprese devono aver svolto almeno uno degli interventi di efficienza individuati con la diagnosi energetica, nel periodo che intercorre tra l’una e la successiva diagnosi (quattro anni).

 

Come Asatecno può assistervi?

  • per intraprendere il percorso di iscrizione dell’azienda al portale gasivori, dalla verifica dei requisiti, all’ottenimento delle agevolazioni;
  • per la progettazione e realizzazione di un Sistema di Gestione per l’Energia conforme alla ISO 50001;

ovvero

  • per la redazione della diagnosi energetica conforme al D. Lgs. 102/2014.

 

ASATECNO S.r.l. è una Società certificata ISO 9001 per l’erogazione di questi servizi.

L’esperienza nella consulenza relativa ai Sistemi di Gestione alle aziende produttive e dei suoi consulenti Senior con qualifica di EGE Esperto Gestione Energia (EGE) settore industriale, certificata secondo UNI CEI 11339:2009, possono fornire il giusto supporto alle aziende Clienti.

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Le novità legislative del mese: Ottobre 2022 (chiusura redazionale 04.11.22)

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Lazio)

DCR (Regione Lazio) n. 8 del 05/10/22 – Aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell’aria (PRQA)

Stabilisce norme «tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera», e che è frutto del processo di partecipazione, attivato dalla Regione, nell’ambito delle fasi di consultazione previste dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

IL PRQA è composto da:

– Rapporto Ambientale (contenente l’Allegato 1 “Osservazioni al Rapporto preliminare”, l’Allegato 2 “Sintesi non tecnica”, l’Allegato 3 “Valutazione di incidenza”, l’Allegato 4 “Il Piano di risanamento della qualità dell’aria (aggiornamento) e la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”);

– Relazione di Piano (composto, a sua volta, dall’Allegato 1 “Schede delle Azioni”, e dall’Allegato 2 “Osservazioni all’A-PRQA e al Rapporto Ambientale”);

– Norme Tecniche di Attuazione.

 

SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti (Verifica attrezzature)

Circ. (INAIL) n. 39 del 18/10/22 – Rilascio applicativo Portale Albo Soggetti Abilitati (Portale ASA)

Tale applicativo consentirà, nella sua prima versione:

– l’iscrizione agli albi regionali gestiti da Inail in modalità telematica, con possibilità di monitorare in tempo reale l’iter della pratica di iscrizione, con il controllo della richiesta di abilitazione regionale rispetto alle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

– la gestione dell’anagrafica dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche di impianti ed attrezzature previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e dai connessi decreti attuativi;

– la gestione dell’anagrafica dei tecnici abilitati e della relativa matrice delle competenze;

– l’inserimento delle verifiche periodiche effettuate dai soggetti abilitati e dalle Asl e dalle Arpa;

– la consultazione delle verifiche, con il monitoraggio e il controllo -da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Asl e Arpa- delle attività svolte dai soggetti abilitati.

Saranno disponibili, nelle versioni successive, nuove funzionalità:

– la gestione delle deleghe assegnate ai soggetti abilitati tramite l’applicativo CIVA, per tracciarne l’accettazione o il rifiuto, nonché l’effettivo svolgimento nella tempistica prevista;

– l’invio di comunicazioni all’utenza tramite Pec;

– il collegamento alla banca dati delle attrezzature e degli impianti di CIVA per il controllo e il consolidamento delle informazioni trasmesse;

– la gestione dei pagamenti relativi alle quote spettanti a Inail per la formazione e manutenzione della banca dati delle verifiche periodiche attraverso la piattaforma PagoPA.

 

Disponibile on-line dal 21/10/22; possono accedere:

– i soggetti abilitati, nella persona del legale rappresentante o suo delegato;

– il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

– le Asl e le Arpa, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

 

SICUREZZA – Campi Elettromagnetici

DM del 30/09/22 – Criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008

Specifica quali sono le modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga: il datore di lavoro deve trasmettere l’istanza esclusivamente per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale istanza dovrà essere trasmessa con apposito modello, riportato nell’allegato I del D.M., e formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II dello stesso.

Una volta ricevuta la domanda, il Ministero convoca, entro trenta giorni, un tavolo tecnico istituzionale che, entro sessanta giorni dalla convocazione, formulerà un parere in cui saranno indicate la durata e le condizioni della deroga. Sarà poi con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute che verrà adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE.

L’art. 6 riguarda la sorveglianza sui lavoratori esposti a VLE in deroga: qualora il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione. Sarà convocato il tavolo tecnico istituzionale per l’acquisizione di apposito parere in merito e sulla base di tale parere, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute provvederanno all’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima.

Sono previste, all’art. 5 del decreto, le modalità per le verifiche e i controlli relativi alle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga.

 

AMBIENTE – Energia

DM n. 383 del 06/10/2022 – Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023

Regolamenta le misure di risparmio energetico secondo quanto previsto dal “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale”. Fissa la riduzione di un grado della temperatura degli ambienti, modificando i valori riportati all’articolo 3, comma 1, del DPR n. 74/2013 che vengono, quindi, fissati a:

17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici (abitazioni, uffici, ecc.).

Prevede, inoltre, la riduzione del periodo di accensione, da attuarsi posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio (rispetto a quanto previsto dal citato DPR n. 74/2013), in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale (metano) è consentito con i seguenti limiti:

– Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

– Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

– Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

– Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

– Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

– Zona F: nessuna limitazione.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno.

Non riguarda impianti di riscaldamento alimentati integralmente a gasolio, GPL, biomasse, ecc.

Una tabella con la classificazione per zone climatiche di tutti i comuni è reperibile sul sito dei Comuni italiani; la Regione Piemonte si trova per la gran parte in zona climatica E, con l’eccezione di alcune aree montane, classificate in zona climatica F.

E’ previsto che alcuni edifici siano esentati dall’applicazione di alcune o di tutte le limitazioni di cui sopra (per es.):

– per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione, non si applicano le limitazioni che risultassero ostative alle tecniche di produzione; per quanto riguarda la riduzione di un grado l’esenzione è limitata alle attività a cui le autorità comunali abbiano già concesso deroghe al limite di temperatura;

– per gli edifici adibiti ad ufficio e assimilabili o commerciali e assimilabili, senza interruzione giornaliera dell’attività, non si applicano le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione.

 

Vademecum ENEA – Ottobre 2022 – Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas

Articolo 1, Commi 8 e 9

Decreto MiTE n. 383 del 6 Ottobre 2022

Fornisce indicazioni pratiche di corretta impostazione e gestione degli impianti di climatizzazione invernale; riepiloga, inoltre, gli aspetti principali riportati sia nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale che nel recente DM 383/2022, in riferimento alla diminuzione della temperatura dei locali e del periodo di accensione degli impianti.

Fornisce indicazioni di possibili azioni concrete che singoli cittadini o responsabili di impianti centralizzati possono attuare per diminuire i consumi di gas naturale per la climatizzazione invernale.

Pur riferendosi alla gestione di impianti più diffusamente presenti in ambienti civili/domestici, il documento ENEA fornisce alcune indicazioni che possono essere mutuate, in funzione della tipologia di luoghi e impianti, anche per la gestione di impianti industriali asserviti ad esempio agli uffici.

 

 


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Le novità legislative del mese: Settembre 2022 (chiusura redazionale 04.10.22)

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AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione incendi

Nota ministeriale n. 12892 del 19/09/22 – Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti la prevenzione incendi

Comunica l’imminente pubblicazione del Decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

Il decreto in questione, oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del Decreto Controlli, disporrà che quanto previsto all’art. 4 relativamente alla qualificazione dei tecnici manutentori entrerà in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

 

DM del 15/09/22 – Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Considerate le difficoltà da più parti segnalate connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo, è stata ravvisata la necessità di rivedere la tempistica di entrata in vigore, posticipate al 25 settembre 2023, delle disposizioni contenute nell’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021.

 

AMBIENTE – VIA/VAS/IPPC

DL n. 115 del 09/08/22 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

Introduce, ad opera dell’art. 33 del provvedimento, un nuovo procedimento autorizzatorio accelerato di competenza regionale (PAUAR) ex art. 27-ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale).

Il “Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica”, composto da ben 14 commi, prevede il rilascio, da parte delle Regioni, del provvedimento autorizzatorio comprensivo dei provvedimenti di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e di tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, e fa riferimento alle «aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani […] che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale».

 

SICUREZZA – D.P.I.

Guida UNI – Criteri di scelta ed uso dei DPI

La Guida UNI fornisce i riferimenti alle nuove e più aggiornate norme

tecniche UNI per ciascun dispositivo previsto dal DM 2 maggio 2001 e può essere utile anche per individuare e utilizzare correttamente tutti i dispositivi di protezione individuale non contemplati dal suddetto DM; in particolare contiene criteri per l’individuazione e l’uso di DPI relativi:

– alla protezione dell’udito;

– alla protezione delle vie respiratorie;

– alla protezione degli occhi (attraverso: filtri per saldatura e tecniche connesse, filtri per radiazioni ultraviolette, filtri per radiazioni infrarosse);

– a indumenti protettivi da agenti chimici.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi

Reg. CE n. 1616 del 15/09/22 – Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008

Tale provvedimento, che si pone l’obiettivo di garantire che la plastica riciclata possa essere impiegata in sicurezza negli imballaggi alimentari e costituisce una specifica del regolamento 1935/2004/CE, disciplina:

 a) l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;

 b) lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio (, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;

 c) l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.

Sarà istituito e consultabile dal pubblico un registro dell’Unione che comprende le tecnologie, i riciclatori, i processi di riciclaggio, gli schemi di riciclaggio e gli impianti di decontaminazione. Dal 10 luglio 2023 potranno essere immesse sul mercato solo materie plastiche contenenti plastica riciclata fabbricate in un’adeguata tecnologia di riciclo. Le tecnologie, individuate in allegato I, sono le seguenti:

– riciclo meccanico di PET post consumo (con autorizzazione dei singoli processi);

– riciclaggio da circuiti di prodotti che si trovano in una catena chiusa e controllata, cosiddetto “Closed-Loopf” (con l’uso di uno schema di riciclaggio).

 

Abroga e sostituisce il Regolamento 282/2008/CE ed entra in vigore il 10/10/22 (vincolante dal 10/07/23).

 


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Le novità legislative del mese: Agosto 2022 (chiusura redazionale 05.09.22)

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SICUREZZA – Agenti Biologici

Circ. Min. n. 37615 del 31/08/22 – Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

– per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.

– in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

 


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Le novità legislative del mese: Luglio 2022 (chiusura redazionale 12.08.22)

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SICUREZZA – Luoghi di lavoro – Stress termico

Guida informativa INAIL per la gestione del rischio caldo del luglio 2022 – Esposizione a temperature estreme ed impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il progetto WORKLIMATE e la piattaforma previsionale di allerta

In tema di “rischio calore”, INAIL ha pubblicato un vademecum dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, per la gestione del rischio caldo, realizzato nell’ambito delle attività del progetto Worklimate. Lo studio approfondisce gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori. La guida contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi

Indicazioni applicative del DM 02/09/21 del 13/07/22 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il Dipartimento dei VVF ha emanato un documento non protocollato e a uso interno per fornire indicazioni in merito all’applicazione del DM 02/09/21, relativamente ai corsi di formazione antincendio. Esso è diviso in due parti:

1 PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO.

2 PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L’ABILITAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO.

Stabilisce che i corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio sono organizzati dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, la Direzione centrale per la formazione e le Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Gli interessati inoltrano formale richiesta scritta alle suddette direzioni per l’effettuazione dei corsi di formazione. L’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139 del 08/03/06 costituisce requisito per svolgere la formazione teorica agli addetti antincendio; per ottenere l’abilitazione alla formazione teorica e pratica i professionisti antincendio iscritti nei suddetti elenchi devono frequentare il solo modulo 10, al quale sarà limitata anche la prova di esame. L’abilitazione dei formatori a seguito della frequenza del corso di formazione avviene con le modalità indicate al punto 5.4 dell’allegato V al D.M. 2 settembre 2021.

Per l’aggiornamento dei formatori si applica il punto 5.5. dell’allegato V al decreto. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. ovvero da altri soggetti, pubblici o privati. L’aggiornamento deve essere garantito nella misura indicata nell’arco dei 5 anni, è obbligatorio per tutti i formatori, indipendentemente dai requisiti indicati all’art. 6 del decreto e dovrà essere documentato ai datori di lavoro analogamente ai requisiti di base. L’allegato III al decreto prevede 3 distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio, individuandone, per ciascuno, durata e contenuti minimi.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Amianto

UNI 11870:2022 – Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti

La norma tecnica integra il Decreto del Ministero della salute del 6 settembre 1994, il testo di riferimento per le metodologie dei rilevamenti/rimozioni e bonifica dell’amianto, richiamato dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.

Propone uno specifico percorso metodologico dedicato all’attività di censimento dei materiali contenenti amianto: definisce i metodi di individuazione e i criteri di censimento dei MCA nelle strutture edilizie, negli impianti a servizio degli immobili, nei macchinari e negli impianti afferenti a reti di produzione e distribuzione.

In vigore dal 14/07/22.

 

e inoltre

SICUREZZA – Testo Unico

Aggiornata ad Agosto 2022 la versione del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) realizzato dagli Ingg. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore su impulso dell’Ing. Giuseppe PIEGARI e presente sulle pagine dell’Ispettorato come versione ufficiale (https://www.8108amatodifiore.it/download/edizione-aprile-2022/).

 


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Le novità legislative del mese: Maggio 2022 (chiusura redazionale 09.06.22)

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SICUREZZA – Agenti chimici

Reg. CE n. 692 del 16/02/22 – Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Pubblicato il Regolamento che costituisce il 18° ATP al Regolamento CLP. Il nuovo regolamento modifica l’Allegato VI del CLP, aggiornando l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze, prevedendo l’inserimento di nuove voci e la modifica di alcune esistenti.

Si segnalano, tra le nuove sostanze inserite nell’Allegato VI (39 in tutto), il bromuro di ammonio (CAS 12124-97-9), il propilbenzene (CAS 103-65-1) che ora è separato dal cumene che compare tra quelle modificate, il benzofenone (CAS 119-61-9), ecc.

Tra le sostanze la cui classificazione armonizzata è stata modificata (17 in totale) figurano il Bisfenolo A (CAS 80-05-7) che prevede la classificazione aggiuntiva come Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=10), il triclorosilano (CAS 10025-78-2) che è stato classificato anche Water-React. 1 H260 e che passa da H332 a H331 e per il quale sono stati definiti i valori di stima della tossicità acuta (STA), ecc.

Applicabile dal 23/11/23.

 

SICUREZZA – Agenti chimici

Rettifica (com.) del 25/05/22 – Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

La Commissione ha deciso di “far slittare” dal 23/11/23 al 01/12/23 la data di applicazione del regolamento (UE) n. 2022/692, il quale – modificando l’Allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp) – aggiorna l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze chimiche, prevedendo l’inserimento di nuove voci e la modifica di alcune esistenti.

Ricordiamo che comunque gli operatori del settore possono applicare – su base volontaria – le nuove regole dal 23 maggio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento 2022/692).

 

SICUREZZA – Agenti Biologici (Campania)

BURC n. 42 del 05/05/22 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. – Atto di richiamo e raccomandazione.

Stabilisce che, secondo quanto previsto dal “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 24 aprile 2020 e prorogato da ultimo in data 4 maggio 2022, sui luoghi e negli ambienti di lavoro privato relativi alle attività produttive, industriali e commerciali, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso (ad es., nelle cucine, nelle mense, nei bar) o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.

 

SICUREZZA – Cantieri temporanei e mobili

Ordinanza Ministeriale del 09/05/22 del 09/05/22 – Adozione delle “”Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

Al fine di adeguare le misure per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sono state adottate apposite Linee guida.

Le misure di precauzione contenute si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle Linee guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio. Le linee guida riguardano:

– INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE

– DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

– MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

– PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE

– GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

– GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

– SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

In vigore dal 09/05/22 al 31/12/22.

 

AMBIENTE – Rumore esterno

DM n. 16 del 24/03/22 – Definizione delle modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

Le zone silenziose (di un agglomerato e quelle in aperta campagna) sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico – esistenti o oggetto di pianificazione acustica – volte ad evitare o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell’ambiente quando questa è buona (o è caratterizzata dalla predominanza di suoni desiderati).

Sul tema è previsto l’obbligo – da parte delle regioni e delle province autonome – di comunicare entro il 31 maggio 2025 e, successivamente, ogni cinque anni, al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) nonché all’ISPRA (Istituto Superiore Per La Protezione e La Ricerca Ambientale) i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica.

 

 


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Le novità legislative del mese: Aprile 2022 (chiusura redazionale 05.05.22)

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SICUREZZA – Agenti Biologici              

OM del 28/04/22 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Sono comunicate le circostanze in cui sarà ancora obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Di seguito riassumiamo quanto ancora vige, in tema di prevenzione dell’infezione da Covid, a partire dal 1° maggio 2022, per effetto delle Ordinanze e dei Decreti convertiti in legge:

– Mascherine: Fino al 15 giugno resterà l’obbligo di indossare le Ffp2 nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive al chiuso. Sarà così anche per lavoratori, utenti e visitatori di ospedali e strutture sanitarie, incluse le Rsa.

Negli altri luoghi di lavoro, invece, questi dispositivi di protezione saranno solo raccomandati, come per i dipendenti della pubblica amministrazione nei luoghi potenzialmente affollati, come la fila a mensa o in ascensore.

Per quanto riguarda il settore privato, resterà in capo alle singole aziende rinnovare o ridefinire protocolli e accordi.

– Green Pass: Dal primo maggio non verrà fatto più alcun controllo sul Green Pass, con l’unica eccezione per l’ingresso nelle Rsa (almeno fino al 31 dicembre).

– Vaccini: Resta in vigore fino al 15 giugno l’obbligo di vaccinazione per gli over 50, forze dell’ordine e comparto scuola: queste categorie, se non si vaccineranno, continueranno ad incorrere nella sanzione prevista di 100 euro. Ai visitatori delle Rsa e agli operatori sanitari continuerà ad essere richiesto fino al 31 dicembre il ciclo di vaccinazione primario più l’effettuazione di un tampone oppure la vaccinazione con tre dosi.

– Smart Working: Viene allungato di altri due mesi, prorogato fino al 31 agosto anche in assenza degli accordi individuali per i lavoratori del settore privato.

– Passenger Locator Form per i viaggi: Decade il modulo utilizzato dalle autorità sanitarie per i viaggi, per chiunque voglia entrare o partire per l’estero. Prorogate al 31 maggio le disposizioni per gli arrivi dai Paesi esteri, che prevedono il Green pass o un tampone rapido.

 

Ultime scadenze di rilievo:

– 15 giugno non più obbligatorie le mascherine anche al chiuso.

– 15 giugno decadrà l’obbligo vaccinale per gli over 50.

– 31 agosto scadrà la proroga per lo smart working emergenziale.

 

In vigore dal 01/05/22 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

 

 


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